AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/02/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n. 3634
RIFIUTI - Rifiuti interrati - Operazioni di rimozione e smaltimento -
Conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata - Funzionari ARPA
- Responsabilità per illecita gestione - Condotte omissive - Configurabilità -
Fattispecie: bonifica di un sito con rifiuti ospedalieri - D.L.vo n. 152/06.
Il pubblico ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale che
venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle
operazioni di rimozione, assume una posizione di garanzia in relazione alle sue
condotte omissive. Fattispecie: funzionari dell’ARPA consapevoli dell’esistenza
di rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, non effettuavano alcun controllo
sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal ché
non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il
conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata. (annulla con
rinvio ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data 23/4/2010)
Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Zanello ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/02/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n. 3634
TUTELA DELL’AMBIENTE - A.R.P.A. - Ente di diritto pubblico - Funzioni -
Compiti delle Regioni e Province - Predisposizione dei piani regionali di
gestione dei rifiuti - Art. 196 d.L.vo n. 152/06. L'A.R.P.A. è un ente di
diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività
tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e
di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni
analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario. Inoltre, tra i compiti
fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle Province), secondo quanto
previsto dall'art. 196 del citato d.L.vo n.152/06, rientra la predisposizione
dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di
funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione,
intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso "l'accertamento delle
violazioni delle disposizioni in materia", avvalendosi anche del supporto dell'A.R.P.A..
(annulla con rinvio ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data
23/4/2010) Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Zanello ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/02/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n.
3634
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori:
- dott. Giuliana Ferrua
Presidente
- dott. Renato Grillo
Consigliere
- dott. Guicla Mulliri
Consigliere
- dott. Luigi Marini
Consigliere
- dott. Santi Gazzara
Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
- Avverso la ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data
23/4/2010 nel procedimento a carico di Zanello Antonella, nata a Latisana il
7/5/63, e Plazzotta Marta, nata a Tarvisio il 12/6/51
- Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso
- Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;
- Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale,
dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
- Udito il difensore della Zannello e della Plazzotta, avv. Nereo Battello, che
ha concluso per il rigetto
osserva
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Trieste, pronunciandosi sull'appello avanzato dal
p.m., sede, avverso la ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale, resa il
10/3/2010, con cui veniva rigettata la richiesta di applicazione di misura
interdittiva nei confronti di Zanello Antonella e Plazzotta Marta, con
provvedimento del 23/4/2010, ha respinto il gravame.
Il p.m. aveva chiesto la sospensione temporanea dal pubblico ufficio per le
predette Zanello e Plazzotta, dipendenti dell'A.R.P.A., in quanto queste erano
indagate nel procedimento penale n. 7805/09, a carico di Manias Marcello + 12,
per i reati di gestione illecita di rifiuti, ex art. 256, nonché ex art. 260,
d.Lvo n.152/09.
La contestazione sollevata dal p.m. era formulata nei seguenti termini: "art.
40, co. 2, c.p., 260, d.Lvo n. 152/06, perché la dirigente Plazzotta Marta e il
funzionario Zanello Antonella, consapevoli della esistenza dei rifiuti
ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché portate a conoscenza della
esistenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta
all'ASS n. 5, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di
documentazione fotografica, non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle
operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal ché non impedivano che
lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con
il codice errato in discarica non autorizzata".
Propone ricorso per cassazione il p.m., con i seguenti motivi:
- ha errato il Tribunale nel ritenere non individuata la norma di copertura in
grado di costituire l'obbligo giuridico a carico delle indagate, la cui
inosservanza avrebbe concretizzato la responsabilità contestata alle due
funzionarie. Ritenere, infatti, come fa il giudice di merito, che il pubblico
ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, reso edotto della
esistenza di rifiuti interrati e che partecipi alle operazioni di rimozione, non
assuma una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive
significa negare la causa del potere esercitato;
- manifesta illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella
ordinanza impugnata allorché si afferma che anche laddove si individuasse una
norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p.
in capo alle prevenute, non si riuscirebbe a dimostrare la sussistenza
dell'elemento soggettivo doloso;
- carenza di motivazione circa la assenza di esigenze cautelari in capo, quanto
meno, alla Plazzotta, considerando che la medesima attualmente riveste il ruolo
di direttore del dipartimento provinciale Friuli Venezia Giulia di Udine e come
tale rappresenta il soggetto più influente nelle scelte di politica operativa
dell'ARPA di Udine, tutt'ora impegnata in siti contaminati anche di interesse
nazionale.
La difesa delle indagate ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia la
infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Rilevasi che l'A.R.P.A., come evidenziato dallo stesso Tribunale, è un ente di
diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività
tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e
di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni
analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.
Ne consegue che ritenere, come fa il decidente, che il pubblico ufficiale
preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, che venga a conoscenza della
esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, non
assuma una posizione di garanzia, in relazione alle sue condotte omissive poiché
il d.Lvo n. 152/06 non prevede specificamente che si debba interessare della
tipologia e dello smaltimento del rifiuto, si palesa errato, in quanto,
peraltro, così ragionando si va a negare la causa del potere esercitato.
Va rilevato che tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle
Province), secondo quanto previsto dall'art. 196 del citato d.L.vo n.152/06,
rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con
esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte
le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti,
compreso "l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia".
Orbene, per l'esercizio delle funzioni de quibus le Regioni e le Province si
avvalgono del supporto dell'A.R.P.A., per cui, l'affermazione del giudice di
merito, secondo la quale non sarebbe ravvisabile nella specie la esistenza di
una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv
c.p. nei confronti delle prevenute non risulta corretto.
Il p.m. ricorrente rileva la sussistenza in capo alle indagate della ipotesi di
responsabilità penale, in quanto esse non hanno eseguito o non hanno fatto
eseguire il controllo che avevano l'obbligo giuridico di operare, pur avendo
avuto contezza dell'attività illecita posta in essere dal Manias e dagli altri
coindagati.
Questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la ordinanza impugnata,
affinché il giudice ad quern riesamini la questione, nell'ottica di quanto
evidenziato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma il 15/12/2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 Feb. 2011
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562