AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885
DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivo ultimato - Mancanza del certificato di
abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p..
In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della sequestrabilità
preventiva di un immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come
antigiuridica l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito
amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto
di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non
potendosi inquadrare nella nozione di "agevolazione della commissione di altri
reati", certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla
condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è
finalizzato ad inibire" (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV,
19.4.2007, n. 15845). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d'uso materiale -
Configurabilità - Immobile abusivo - I lavori eseguiti ripetono le
caratteristiche di illegittimità. Deve ritenersi realizzato un mutamento di
destinazione d'uso materiale (e non meramente ‘funzionale’), quando
l'innovazione avviene attraverso l'esecuzione di opere edilizie ad essa
finalizzate. Inoltre, i lavori eseguiti, riguardano un immobile preesistente non
edificato legittimamente, per il quale pende procedura di condono non ancora
definita, sicché ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera alla
quale sono intimamente connessi e costituiscono abusiva prosecuzione della
stessa. (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi o urbanistici - Disponibilità del
manufatto - Profilo della offensività e misura cautelare - Valutazione del
giudice. In tema di reati edilizi o urbanistici, spetta al giudice di
merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo
derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In
particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi
attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il
godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di
terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico
protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un
elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice
deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione
della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela
penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura
preventiva cautelare. (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo di
cosa pertinente al reato - Presupposti - Art. 321 c.p.p.. Il sequestro
preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi
criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità
della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione -
presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del
reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di
antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al
bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta
penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento
irrevocabile del reato. (Cass. Sez. Unite 29.1.2003, sentenza n. 12878, P.M. in
proc. Innocenti). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO TERESI
- Presidente -
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere -
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere - Rel.
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere -
Dott. ELISABETTA ROSI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: ROMANO GIOVANNI N. IL 18/06/1978
- avverso l'ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, dell'11/11/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG
Dott. Mario Fraticelli il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
- udito il difensore Avv.to Francesco Morelli, il quale che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli - con ordinanza dell'11.11.2009 - rigettava l'istanza di
riesame proposta nell'interesse di Romano Giovanni avverso il decreto 27.10.2009
con cui il G.I.P. di quel Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di
unità immobiliari edificate nel Comune di Melito, in relazione al reato di cui
all'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale evidenziava che - in relazione a n. 10 unità immobiliari per le
quali pendevano procedure di condono - erano state eseguite ulteriori opere
abusive consistite:
* nel cambio di uso da uffici in unità residenziali, mediante creazione di
angoli cottura e correlati impianti tecnici, nonché frazionamento, accorpamento
o modifica della distribuzione interna;
* nella realizzazione, in luogo di un'unica cassa scale, di due distinte casse
scale, con correlata creazione, in entrambe, di un ballatoio al primo piano
ricavato da porzioni di pregresse unità immobiliari nonché dal cambio di uso di
due locali commerciali originariamente posti al piano terra, trasformati in
superfici ad uso condominiale;
* nella creazione di autonomi accessi esterni per otto delle dieci unità
immobiliari. Secondo quel giudice, vertendosi "nell'ambito di una più complessa
operazione di edilizia convenzionata, non appare sufficientemente provato
l'aggravio del carico urbanistico; rimanendo - allo stato - il dubbio che l'area
in esame possa comunque `sopportare' il carico urbanistico collegato alla
creazione di immobili residenziali". Il sequestro, però, era comunque
giustificato dalla mancanza della prescritta licenza di agibilità, determinante
l'illecito amministrativo di cui all'art. 221 T.U. leggi sanitarie e, quindi, il
protrarsi e l'aggravarsi di conseguenze del reato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Romano, il quale, sotto i profili
della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, ha
eccepito che:
- deve ritenersi penalmente irrilevante una semplice modifica della destinazione
d'uso nell'ambito di categorie edilizie compatibili, non determinando lo stesso
alcun diverso e superiore carico urbanistico in un contesto abitativo già
funzionante;
- vertendosi in tema di opere già ultimate, non sussisterebbero esigenze
cautelati a fronte del mancato riscontro di un aggravio del carico urbanistico e
si pone come incongruente il riferimento ad una mera violazione amministrativa
considerata quale conseguenza antigiuridica.
************************
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1, Nella fattispecie in esame:
- deve ritenersi realizzato un mutamento di destinazione d'uso materiale (e non
meramente `funzionale', come impropriamente viene prospettato in ricorso),
perché l'innovazione è avvenuta attraverso l'esecuzione di opere edilizie ad
essa finalizzate;
- questa Corte non possiede elementi per riscontrare la prospettata
compatibilità della categoria edilizia di nuovo conferimento con quelle ammesse
dalle previsioni pianificatone;
- i lavori eseguiti, comunque, riguardano un immobile preesistente non edificato
legittimamente, per il quale pende procedura di condono non ancora definita,
sicché ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera alla quale sono
intimamente connessi e costituiscono abusiva prosecuzione della stessa.
2. Tanto premesso, va poi rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema
- con la sentenza 29.1.2003, n. 12878, P.M. in proc. Innocenti - hanno ritenuto
ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata,
affermando che:
- il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel
caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera
disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata
motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le
conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano
connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o
protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta
connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente
rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato;
in tema di reati edilizi o urbanistici, "spetta al giudice di merito, con
adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da
libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno
approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed
ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità
attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una
effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale
disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo
della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il
livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di
raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere
processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare";
- tra le specifiche conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 c.p.p., possono
determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del
manufatto abusivo, ben può farsi rientrare la perpetrazione dell'illecito
amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto
di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), non inquadrabile
"nella agevolazione di commissione di altri reati", ma certamente costituente
una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera
utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare ò finalizzato ad
inibire.
3. A fronte di un'isolata pronuncia (Cass. Sez. III, 6.7.2004, n. 29203) - che
si è limitata ad affermare l'insufficienza, al fine dell'assolvimento
dell'obbligo motivazionale della misura reale disposta nei confronti di una
costruzione abusiva ultimata, di "un mero richiamo astratto al R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, art. 221", in un contesto in cui era stata espressamente esclusa
la sussistenza di ulteriori effetti antigiuridici derivanti dalla libera
disponibilità della cosa - questo Collegio ritiene di dovere ribadire il
principio secondo il quale, "ai fini della sequestrabilità preventiva di
immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come antigiuridica
l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito amministrativo
sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli
edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non potendosi inquadrare
nella nozione di "agevolazione della commissione di altri reati", certamente
integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera
utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad
inibire" (vedi Cass.: Sez. Ili, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV, 19.4.2007, n.
15845).
Deve concludersi, pertanto, che, nella vicenda che ci occupa, il Tribunale di
Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha dato conto, con adeguata motivazione, del
pericolo derivante dal libero uso di unità immobiliari già illecitamente
realizzate, non ancora sanate per condono ed ulteriormente modificate quanto
alla destinazione d'uso.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 22.10.2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 Feb. 2011
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562