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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale,
negoziale o cartolare - Nozione - Attività materiale e attività giuridica -
Elementi indiziari - C.d. lottizzazione abusiva mista - Art. 30, 1° c. T.U. n.
380/2001. Si configura lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio, ex art. 30, 1° comma del T.U. n. 380/2001, quando vengono iniziate
opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la
prescritta autorizzazione [attività materiale]. Nonché quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o
atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo
gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti,
denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio [attività
giuridica]. Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o
"cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in
modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali
elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non
devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente
anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare,
con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione
(in questo senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi C.
Stato, Sez. V, 14.5.2004, n. 3136). I due tipi di attività illecite dianzi
descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati anche
congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti
materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione
urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della
pianificazione vigente. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB.
LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità.
Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, in presenza di un intervento
sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto
preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui
esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico
generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una
convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova
realizzazione. Ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in
contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. Nei casi in
cui si agisca sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne
la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza del
nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente. [Cass., Sez. Unite,
28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Cass. Sez. III, 13.6.2008, n. 24096,
Desimine ed altri; Cass. 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis].
Pertanto, il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che
esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di
soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel
reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche
eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi
apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure
svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta
illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo
preventivo. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di
LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Carattere
plurisoggettivo - Nesso causale - Condotta dell'acquirente - Terzo estraneo -
Art. 2 Cost.. La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha
carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono
condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso
causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la
riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta dell'acquirente non
configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi
inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del
disegno criminoso di quegli [Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric.
Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari
un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente,
al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quello concepito,
posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per
trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che
costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui
all'art. 2 della Costituzione [sul punto, Corte Costituzionale sentenza n.
364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli
soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi
dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di
solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente
anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela
giuridica]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per
tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben
potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale,
dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo
adoperato la necessaria diligenza nell' adempimento degli anzidetti doveri di
informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita
lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività
dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la
sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal
modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e
determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta
in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni,
dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che,
traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle.
(conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres.
Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Consumazione
alternativa - Venditore e compratore - Artt. 5 e 42, 4° c., cod. pen.. Il
reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi
sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni
della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio
escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la
contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla
concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale sia
materiale, possa essere commessa per colpa [Cass., Sez. III, 13.10.2004, n.
39916, Lamedica ed altri; Cass. 5.3.2008, n. 9982, Quattrone]. Pertanto, non è
ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le
contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi
i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli
in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione
fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. Sicché, il
venditore, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione
produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della
zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere
cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e
pianificatone di zona. In conclusione, il compratore che omette di acquisire
ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone
colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un
determinante contributo causale all'attività illecita del venditore" [Cass.,
Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri]. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1
1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010)
Sentenza n. 3887
DIRITTO URBANISTICO - Piano regolatore generale - Natura di atto complesso.
Il PRG, però, è un atto complesso sicché, una volta intervenuta l'approvazione
regionale, non sono più possibili modificazioni unilaterali da parte del Comune
o della Regione ma esse vanno effettuate d'intesa tra le due autorità. (conferma
ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est.
Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO TERESI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere Rel.
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI
- Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CARLUCCIO LUIGI N. IL 06/12/1975
2) AGRESTI LUCA N. IL 15/10/1985
- avverso l'ordinanza n. 234/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 19/1 1/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli il quale ha chiesto il
rigetto del ricorso.
- Udito il difensore Avv.to Sesto Manzi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Latina - con ordinanza del 19.11.2009 - rigettava le istanze di
riesame proposte nell'interesse di Carluccio Luigi e Agresti Luca (oltre che di
Capotosto Alessandro) avverso il decreto 14.10.2009 con cui il G.I.P. di quel
Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un'area sita in località
Monte Vivolo del Comune di Itri, estesa mq. 10.962, e delle costruzioni
realizzate sulla stessa, adottando la misura di cautela reale in relazione
all'ipotizzato reato di lottizzazione abusiva di terreno agricolo a fini di
edificazione residenziale (arti. 30 e 44, lett. c, D.P.R. n. 380\2001).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Carluccio ed Agresti
(rispettivi acquirenti di due unità immobiliari), il quale ha eccepito
che:
- non sarebbe configurabile, nella specie, il "fumus" dell'ipotizzato
reato di lottizzazione abusiva, in quanto il vigente P.R.G. non prevede la
necessità di un lotto minimo per l'edificazione in zona agricola. Il sequestro
si correla, inoltre, a "due piccole costruzioni realizzate sulla base di un
titolo concessorio rilasciato in conformità allo strumento urbanistico in una
zona in cui la scelta agricolo-residenziale, operata nella programmazione del
territorio, è stata proprio quella di consentire la costruzione di depositi
agricoli finalizzati ad un migliore sfruttamento del terreno anche grazie alla
possibilità di risiedervi". Non si porrebbe infine, per il Comune, la necessità
di dotare la zona delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture;
- gli indagati, quali acquirenti degli immobili, sarebbero "estranei al reato di
lottizzazione" ed avrebbero agito "in assoluta buona fede", avendo fatto
razionale affidamento nella concessione edilizia rilasciata e nella conformità
tra quanto realizzato e quanto autorizzato;
- il Carluccio ha acquistato il manufatto per stabilirvi la dimora della sua
famiglia, essendo in procinto di sposarsi, così come l'immobile acquistato
dall'Agresti doveva costituire l'abitazione del suo nucleo familiare, composto
anche dai genitori e da una sorella.
*********
1. La ricostruzione degli aspetti essenziali della vicenda.
Gli elementi fattuali della vicenda che ci occupa possono sintetizzarsi come
segue:
- nell'anno 2002 l'originario proprietario (tale Raffaele Ruggieri) dell'intera
area in oggetto - ricadente in zona agricola E1 secondo le previsioni del
vigente P.R.G. del Comune di Itri - presentava due istanze rivolte
rispettivamente ad ottenere l'autorizzazione a costruire un fabbricato di natura
agricola e due depositi agricoli;
- l'iter burocratico veniva portato avanti solo per i due depositi e tutto il
lotto (esteso 10.962 mq.) veniva asservito, con atto notarile del 27.6.2002,
"alla volumetria dei due depositi agricoli da erigere";
- per i due depositi veniva rilasciata concessione edilizia n. 5.000
dell'8.5.2003;
- con rogito del 28.4.2004 la proprietà dell'intero fondo veniva trasferita ad
Alessandro Capotosto;
- il Capotosto presentava una denuncia di frazionamento in data 26,8.2004 e poi:
* con atto del 22.11.2004, vendeva un lotto di mq. 2.492, sul quale insisteva un
fabbricato avente superficie di mq. 120, ancora in corso di costruzione, a Luigi
Carluccio;
* con atto del 27.7.2007, vendeva altro lotto di mq. 2.597, sul quale pure
insisteva un fabbricato avente superficie di mq. 100, anch'esso in fase di
costruzione, a Luca Agresti; - in data 1.5.2008 il Capotosto presentava istanza
per movimento terra finalizzato alla realizzazione di un fabbricato di natura
agricola.
2. La individuazione degli elementi del reato di lottizzazione abusiva nei fatti
in esame.
Alla stregua degli elementi di fatti dianzi compendiati, il G.I.P. ed il
Tribunale del riesame hanno ritenuto che le costruzioni poste in essere,
iniziate dal Capotosto e proseguite dagli anzidetti acquirenti, autorizzate come
depositi agricoli ma costruite con evidenti e mai smentite caratteristiche
residenziali, hanno conferito alla porzione di territorio preso in esame un
assetto urbanistico differente da quello previsto dal vigente P.R.G.,
concretizzando sostanzialmente un cambio della destinazione di zona, trasformata
da agricola in residenziale, con indotta necessità della realizzazione di opere
urbanizzative.
Il tutto previo illegittimo frazionamento di un terreno asservito nella sua
interezza alla realizzazione dei due manufatti agricoli.
Per quanto riguarda, poi, le responsabilità dei ricorrenti-acquirenti, il
Tribunale per il riesame ha osservato che gli stessi "non hanno colposamente
verificato il contrasto del frazionamento con gli strumenti urbanistici, con ciò
rendendo possibile la realizzazione della condotta criminosa da parte del
venditore".
3. La fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n.
380/2001.
Ai fini della configurazione del "fumus" della ipotizzata fattispecie
contravvenzionale di cui all'art. 44, lett, c), del D.P.R. n. 380/2001, si
rendono opportune alcune puntualizzazioni di carattere generale in ordine al
reato di lottizzazione abusiva.
3.1 A norma dell'art. 30, 1° comma. del T.U. n. 380/2001, si ha lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edificatorio:
- quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali, o senza la prescritta autorizzazione [attività materiale];
- nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le
loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e
alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio [attività giuridica].
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare"
e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non
equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in questo senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi C. Stato, Sez. V, 14.5.2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati - come nel caso in esame - anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente.
3.2 Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema, il
reato di lottizzazione abusiva può configurarsi [vedi Cass., Sez. Unite,
28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. III, 13.6.2008, n. 24096, Desimine ed
altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 1.7.2004, Lamedica ed altri; 29.1.2001,
Matarrese ed altri; 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis]:
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un
piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere
realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con
la destinazione programmata del territorio comunale.
Nei casi in cui si agisca sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a
snaturarne la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento
all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.
3.3 Nella vicenda che ci occupa deve ritenersi correttamente configurato dal
Tribunale per il riesame il sostanziale conferimento di un diverso assetto ad
una porzione di territorio comunale, con trasformazione della organizzazione
complessiva di detto territorio messa a punto dagli strumenti urbanistici anche
attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso.
Nello specifico:
- in area agricola non adeguatamente urbanizzata, ove la pianificazione comunale
non consente la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, sono state create
residenze svincolate da attività connesse con l'agricoltura;
- pure essendo stato stipulato, ai fini del rilascio della originaria
concessione edilizia, un atto di asservimento a due depositi agricoli
dell'intero fondo, si è proceduto invece alla vendita di singole strutture al
rustico, oggettivamente preordinate alla residenza, previo frazionamento del
territorio complessivamente asservito.
4. I possibili soggetti attivi nel reato di lottizzazione abusiva.
Il reato di lottizzazione abusiva - secondo concorde interpretazione
giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in
concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in
base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono
partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse
da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un
contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli
diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita
complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.
La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente
plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti
verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i
comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di
programmazione territoriale.
La condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile
per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla
concreta attuazione del disegno criminoso di quegli [vedi Cass., Sez. Unite,
27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel
reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il
venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno
criminoso da quello concepito, posta in essere anche attraverso la violazione
(deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e
conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà
sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [vedi, sul punto, le argomentazioni
svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene
evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima
costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana
ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa
Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non
conoscendone positivamente la tutela giuridica].
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua
qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli
tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di
avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la
necessaria diligenza nell' adempimento degli anzidetti doveri di informazione e
conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o
avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega
con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive
azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la
formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo
convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei
venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della
legittimità delle operazioni [vedi Cass., Sez. III, 22.5.1990, Oranges e
26.1.1998, Cusimano].
5. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema -- con la sentenza del 3.2.1990, ric.
Cancilleri - avevano affermato che il reato di lottizzazione abusiva si
configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui
sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale
conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e
condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di
programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, è stata definitivamente superata da plurime
successive sentenze di questa III Sezione con argomentazioni alle quali (per
economia di esposizione) si rinvia e che il Collegio pienamente condivide.
In dette decisioni è stato in conclusione rilevato che, dopo che le Sezioni
Unite - con la sentenza 28.11.2001, Salvini - hanno riconosciuto (in perfetta
aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di
lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per
il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della
legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio
escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la
contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla
concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale sia
materiale, possa essere commessa per colpa [vedi Cass., Sez. III, 13.10.2004, n.
39916, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 10.1.2008, Zortea;
5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 26.6.2008, Belloi ed altri].
Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio
generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen.,
dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici
del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen.
secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte
Costituzionale.
Il venditore, come si è detto, non può predisporre l'alienazione degli immobili
in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata
destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che
acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle
previsioni urbanistiche e pianificatone di zona: "Il compratore che omette di
acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone
colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un
determinante contributo causale all'attività illecita del venditore" [così
testualmente Cass., Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri].
6. La partecipazione consapevole dei ricorrenti all'attività lottizzatrice in
oggetto.
6.1 Nella specie, il Tribunale del riesame ha congruamente evidenziato:
- gli elementi volontari ed intenzionali dei soggetti agenti e la finalità
edificatoria degli acquisti (espressamente ammessa, anche in ricorso, dai
ricorrenti);
- la consapevolezza, da parte degli acquirenti, della contraria volontà
programmatoria espressa dallo strumento urbanistico.
Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, va rilevato che, nei due
rogiti notarili di compravendita, ai quali è stato allegato certificato di
destinazione urbanistica attestante la natura agricola della zona, la parte
venditrice ha dichiarato che i rispettivi fabbricati erano stati autorizzati con
la concessione edilizia n. 5000 dell'8.5.2003, ma venditore ed acquirenti hanno
esonerato espressamente il notaio "dall'effettuare visure relative a tale
situazione urbanistica ed edilizia, avendovi provveduto personalmente prima
dell'atto".
Venditore ed acquirenti, dunque, per loro affermazione espressa, erano
perfettamente consapevoli delle prescrizioni pianificatone ed avevano
personalmente anche accertato che la concessione edilizia riguardava depositi
agricoli.
Lo stesso comune notaio rogante (il dr. Guido Fuccillo del Collegio notarile di
Latina) - il comportamento del quale appare meritevole di attenzione da parte
del P.M. in una prospettiva di eventuale concorso causale volontario
all'operazione lottizzatrice - aveva egli proprio rogato l'atto di asservimento
del 27.6.2002 e ben sapeva, quindi, che dovevano essere realizzati due manufatti
agricoli non residenziali, alla cui volumetria era stata inscindibilmente legata
la superficie dell'intero fondo.
Nonostante ciò, nell'atto riguardante l'Agresti vengono addirittura previste le
agevolazioni fiscali per la prima casa di cui alle leggi n. 75/1993 e n.
152/1993.
La prospettazione di buona fede "evidente" dei ricorrenti si pone, in una
situazione siffatta, ai limiti dell'impudenza.
6.2 Nessuna efficacia scriminante appare riconducibile, infine, alla
deliberazione 14.4.1997, n. 31 del Consiglio comunale di Itri (espressamente
richiamata in ricorso ma successiva alla prima compravendita stipulata il
22.11.2004), poiché con essa - pur venendo stabilito che "in relazione all'art.
18 della legge 47/85 si precisa che il frazionamento di terreno che non
contrasta con le Norme tecniche attuative di P.R.G. prive dell'indicazione del
lotto minimo ... non costituisce lottizzazione" - viene però specificato che
"sui fondi agricoli aventi superficie fondiaria inferiore a mq. 3.000 non è
possibile realizzare edifici o porzioni di edifici da destinarsi ad abitazione",
essendo invece "possibile la realizzazione di soli manufatti ad uso non
residenziale per depositi agricoli e scorte".
E, nella fattispecie in esame, entrambi i lotti compravenduti sono inferiori,
come si è detto dianzi, a 3.000 mq.
Appare opportuno rilevare, altresì, che al deliberato consiliare in esame deve
riconoscersi natura di atto a contenuto pianificatorio che introduce innovazioni
al vigente P.R.G.
Il PRG, però, è un atto complesso sicché, una volta intervenuta l'approvazione
regionale, non sono più possibili modificazioni unilaterali da parte del Comune
o della Regione ma esse vanno effettuate d'intesa tra le due autorità. Nella
specie, invece, non risulta intervenuto alcun provvedimento regionale (di
concerto preventivo o di approvazione), necessario per il completamento
dell'iter formativo e per l'integrazione dell'efficacia.
7. L'ulteriore approfondimento e la compiuta verifica spettano ovviamente ai
giudici del merito ma, allo stato, a fronte dei prospettati elementi, della cui
sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi, le contrarie argomentazioni dei
ricorrenti non valgono ad escludere la configurabilità del "fumus" della
contravvenzione contestata.
I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati ed i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli arti. 127 e 325 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in ROMA, nella camera di
consiglio del 22.10.2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 Feb. 2011
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