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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 3 marzo 2011, n. 5134
SICUREZZA SUL LAVORO - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Azione di
regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro - Mancato esercizio
dell’azione penale - Termine di prescrizione ex art. 112 D.P.R. 1124/1965 -
Dies a quo. Con l'azione di regresso prevista dal Decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno del 1965, n. 1124, articoli 10 ed 11, l'INAIL, agendo
contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un
diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo. L’azione nei
confronti del datore di lavoro che ha violato la normativa sulla sicurezza sul
lavoro è, in qualche misura, assimilabile all'azione di risarcimento danni
promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti
del complessivo danno civilistico ed é funzionalizzato a sanzionare il datore di
lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare
quanto corrisposto al danneggiato. Il diritto dell'INAIL al recupero di quanto
erogato al danneggiato deve allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti
giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo costituente il fatto
certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine normativamente
prescritto, l'azione di regresso. (Conf. Cass. 4015/1992, Cass. 8467/1994; Cass.
13598/2009; Contr. Cass. 968/2004; Cass. 502/1985). Pres. ROSELLI - Est. MANCINO
- P.M. APICE - Ric. INAIL (avv.ti Tarantino e Rossi), Controric. S.I.M.A. DI.
DE. A & C. S.N.C. (avv.Arru). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 3 marzo
2011, n. 5134
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Lavoro
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico
- Presidente
Dott. AMOROSO Giovanni
- Consigliere
Dott. BANDINI Gianfranco
- Consigliere
Dott. MANCINO Rossana
- rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Irene
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13983/2007 proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati
TARANTINO Cristofaro e ROSSI ANDREA, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.I.M.A. DI. DE. A & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL FOSSO CENTRONI 129, presso
lo studio dell'avvocato DULCETTI ROBERTA, rappresentata e difesa dall'avvocato
ARRU Piero, giusta delega in atti;
- controricorrente -
- avverso la sentenza n. 40/2007 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di SASSARI,
depositata il 12/02/2007, r.g.n. 213/06;
- udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2010
dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
- udito l'Avvocato ROSSI ANDREA;
- udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE
Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'INAIL chiede l'annullamento della sentenza dalla Corte d'Appello di
Cagliari, pubblicata il 12 febbraio 2007, che ha respinto il gravame svolto
dall'INAIL contro la decisione con la quale il Tribunale di Nuoro aveva
dichiarato inammissibile, per decorso del termine triennale di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, la
domanda di regresso proposta nei confronti della Si. s.n.c. per l'infortunio
subito da un dipendente della predetta societa'.
2. Per la Corte territoriale, pacifico che non era stato aperto alcun
procedimento penale, il termine per l'esercizio dell'azione di regresso nei
confronti del soggetto assicurato e ritenuto responsabile, iniziava a decorrere
dal momento della richiesta di pagamento al datore di lavoro, secondo il
prevalente orientamento giurisprudenziale, occorrendo identificare un momento
certo dal quale far decorrere il termine per esercitare l'azione, come la
diffida ad adempiere, momento dal quale l'istituto era in grado di sapere che
non era stata esercitata l'azione penale e di attivare la domanda in giudizio,
in difetto di spontaneo adempimento.
3. Il ricorso e' articolato con unico motivo ed illustrato con memoria difensiva
ex articolo 378 c.p.c.. L'intimato si e' difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il motivo denunzia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965, articoli 10, 11 e 112 e dell'articolo 2947 c.c.. Si assume che
il termine triennale di estinzione dell'azione di regresso dell'INAIL,
nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei
confronti del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice
penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o
di altra causa estintiva del reato, sul presupposto che il Decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, comma 5, la
cui formulazione originaria non poteva che disciplinare l'unica ipotesi
all'epoca possibile per promuovere l'azione di regresso quando era vincolata
all'esistenza di un giudizio penale, deve essere letto in combinazione con
l'articolo 2947 c.c.. La Corte di Appello, ad avviso del ricorrente, non avrebbe
potuto dichiarare inammissibile l'azione di regresso, ma avrebbe dovuto
deciderla nel merito. L'illustrazione del motivo si conclude con il quesito di
diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se il termine triennale di
prescrizione dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di
lavoro, nell'ipotesi in cui non sia stata iniziata l'azione penale, decorra
dalla data di prescrizione o di altra causa estintiva del reato.
5. Il motivo e' infondato. La soluzione data al thema decidendum dalla
sentenza impugnata - decorrenza del termine decadenziale dalla richiesta di
pagamento dell'INAIL al datore di lavoro - pur nel solco di Cass. 10950/2000,
non e' condivisa dal Collegio poiche' affida la decorrenza della prescrizione
all'iniziativa del creditore, onerato dalla prescrizione, cosi' rendendo il
credito sostanzialmente imprescrittibile.
6. Ne' il Collegio ritiene di dare seguito a Cass. 968/2004 che ancora la
decorrenza della prescrizione alla data della prescrizione del reato o
all'avverarsi di una causa estintiva del reato (cosi', fra le meno recenti,
Cass. 502/1985), sul presupposto che dopo tale momento non sarebbe piu'
possibile l'instaurazione del processo penale, tale soluzione, invero,
striderebbe con ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa
rispetto al sistema penale della responsabilita' del datore di lavoro.
7. Anche la tesi sostenuta da autorevole dottrina, secondo cui la decorrenza in
questione coinciderebbe con la quantificazione del debito dell'Istituto verso
l'infortunato, non persuade appalesandosi priva di base normativa cui correlare
l'opzione ermeneutica e, in definitiva, arbitraria.
8. Ritiene il Collegio che l'INAIL, con l'azione di regresso prevista dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124, articoli 10 ed 11 cit., agendo
contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un
diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., ex
multis, Cass. 4015/1992, Cass. 8467/1994), spiegando un'azione nei confronti
del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in
qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa
dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del
complessivo danno civilistico ed e' funzionalizzato a sanzionare il datore di
lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare
quanto corrisposto al danneggiato (v. Cass. 13598/2009).
9. Il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve
allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione
dell'indennizzo assicurativo costituente il fatto certo e costitutivo del
diritto a svolgere, nel termine normativamente prescritto, l'azione di regresso.
10. Cosi' corretta la motivazione della Corte territoriale e fissata la
decorrenza del termine al momento del pagamento all'assicurato dell'indennita'
assicurativa, il ricorso va rigettato.
11. Tenuto conto della peculiarita' della fattispecie sussistono giusti motivi
per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate
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