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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527


CACCIA - Reati venatori - Confisca delle armi - Sentenza di condanna - Necessità - Art. 28, c.2 e art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e), L. n.157/92. In materia di confisca di armi, detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori l'unica disposizione operante è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge n.157/92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e). (Annulla senza rinvio sentenza dell’1/12/2009, Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Torre del Greco) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Cropano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527

CACCIA - Rapporto di specialità tra disciplina delle armi e disciplina venatoria - Criteri di applicazione - Concorso tra i reati - Esclusione - Giurisprudenza - Fattispecie: reati venatori e confisca delle armi - Art. 28, 2c., L. n. 157/1992 - Artt. 240 cpv. C.P. e 6 L. n. 152/1975. L'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge n. 157/1992, è possibile solo in caso di condanna (Cass. Sez. III, 17/3/2009 n. 11580; Cass. Sez. III, 17/05/2010 n. 18545; Cass. Sez. III, 14/07/2010 n. 27265). Mentre la disposizione di cui all'articolo 6 Legge n.152/75, che prevede altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna, non è applicabile, qualora difetti una specifica contestazione di violazioni anche in materia di armi e munizioni (Cass. Sez. III, 9/5/2007 n. 17670; Cass. Sez. III, 27/09/2007 n. 35637; Cass. Sez. III, 13/2/2009 n.6228). Sicché, il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità (Cass. Sez. III, 1/04/2003, n. 15166). Sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi viene esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi. (Annulla senza rinvio sentenza dell’1/12/2009, Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Torre del Greco) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Cropano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott.ssa Claudia SQUASSONI                                    Presidente
Dott. Amedeo FRANCO                                              Consigliere
Dott. Luigi MARINI                                                      Consigliere
Dott. Luca RAMACCI                                                  Consigliere Est.
Dott. Santi GAZZARA                                                 Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1. CROPANO GENNARO nato a T. d. G. il xx/xx/xadx
- avverso la sentenza emessa l’1/12/2009 dal Tribunale di Torre Annunziata — Sezione Distaccata di Torre del Greco
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
- udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2009, il Tribunale di Torre Annunziata — Sezione Distaccata di Torre del Greco dichiarava, su concorde richiesta delle parti, non doversi procedere nei confronti di Cropano Gennaro per essere il reato di cui all'articolo 30, lettera D) Legge 11 febbraio 1992 n. 157 a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

Veniva altresì disposta la confisca e devoluzione alla competente Direzione di Artiglieria del fucile e del munizionamento in sequestro.


Avverso tale pronuncia la difesa del Cropano proponeva ricorso immediato per cassazione denunciando, ai sensi dell'articolo 606 lettera b) C.P.P., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla disposta confisca.


Osservava il ricorrente che, in assenza di una sentenza dichiarativa di responsabilità, la confisca non poteva essere legittimamente disposta.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato.


L'articolo 28, secondo comma della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all' articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso confiscati.


Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca obbligatoria


Il successivo articolo 30 stabilisce poi, al terzo comma, che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi".


Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una uniforme interpretazione (in parte richiamata dal ricorrente) rilevando come la norma preveda espressamente la confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente indicate.


Con un prima decisione (Sez. III n. 15166, 1 aprile 2003), infatti, veniva chiarito che il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità.


E proprio sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi veniva esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi.


Analoga lettura delle disposizioni citate veniva formulata successivamente (Sez. III n. 17670, 9 maggio 2007; Sez. III n. 35637, 27 settembre 2007) riaffermando, in altra occasione (Sez. III n.6228, 13 febbraio 2009), che la disposizione di cui all'articolo 6 Legge 152\75, che prevede altra e più ampia ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna, non è applicabile, qualora difetti una specifica contestazione di violazioni anche in materia di armi e munizioni.


Da ultimo, l'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge 157\1992, solo in caso di condanna, è stato ulteriormente ribadito (Sez. III n. 11580, 17 marzo 2009; Sez. III n. 18545, 17 maggio 2010: Sez. III n. 27265, 14 luglio 2010).


Deve quindi essere ancora un volta affermato il principio secondo il quale l'unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge 157\92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e).


La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che va eliminata, con restituzione dei beni all'avente diritto.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, che elimina, ordinando la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto


Così deciso in Roma il 1 dicembre 2010

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 Gen. 2011



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