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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527
CACCIA - Reati venatori - Confisca delle armi - Sentenza di condanna -
Necessità - Art. 28, c.2 e art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e), L.
n.157/92. In materia di confisca di armi, detenute e portate legittimamente
ma utilizzate per commettere reati venatori l'unica disposizione operante è
quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge n.157/92, che ne impone
l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente
indicate, contemplate dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e). (Annulla
senza rinvio sentenza dell’1/12/2009, Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist.
di Torre del Greco) Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Ric. Cropano. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 527
CACCIA - Rapporto di specialità tra disciplina delle armi e disciplina
venatoria - Criteri di applicazione - Concorso tra i reati - Esclusione -
Giurisprudenza - Fattispecie: reati venatori e confisca delle armi - Art. 28,
2c., L. n. 157/1992 - Artt. 240 cpv. C.P. e 6 L. n. 152/1975.
L'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la commissione dei
reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della Legge n. 157/1992, è
possibile solo in caso di condanna (Cass. Sez. III, 17/3/2009 n. 11580; Cass.
Sez. III, 17/05/2010 n. 18545; Cass. Sez. III, 14/07/2010 n. 27265). Mentre la
disposizione di cui all'articolo 6 Legge n.152/75, che prevede altra e più ampia
ipotesi di confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti
corpo di reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna, non è
applicabile, qualora difetti una specifica contestazione di violazioni anche in
materia di armi e munizioni (Cass. Sez. III, 9/5/2007 n. 17670; Cass. Sez. III,
27/09/2007 n. 35637; Cass. Sez. III, 13/2/2009 n.6228). Sicché, il richiamo
operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in
senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la
normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di
una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla
possibilità di previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo
principio di specialità (Cass. Sez. III, 1/04/2003, n. 15166). Sulla base del
rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle
armi viene esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt.
240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza del quale può disporsi
la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di
reati concernenti le armi. (Annulla senza rinvio sentenza dell’1/12/2009,
Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Dist. di Torre del Greco) Pres. Squassoni,
Est. Ramacci, Ric. Cropano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/01/2011 (Ud.
1/12/2010), Sentenza n. 527
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott.ssa Claudia SQUASSONI
Presidente
Dott. Amedeo FRANCO
Consigliere
Dott. Luigi MARINI
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Est.
Dott. Santi GAZZARA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1. CROPANO GENNARO nato a T. d. G. il xx/xx/xadx
- avverso la sentenza emessa l’1/12/2009 dal Tribunale di Torre Annunziata —
Sezione Distaccata di Torre del Greco
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
- udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2009, il Tribunale di Torre Annunziata —
Sezione Distaccata di Torre del Greco dichiarava, su concorde richiesta delle
parti, non doversi procedere nei confronti di Cropano Gennaro per essere il
reato di cui all'articolo 30, lettera D) Legge 11 febbraio 1992 n. 157 a lui
ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Veniva altresì disposta la confisca e devoluzione alla competente Direzione di
Artiglieria del fucile e del munizionamento in sequestro.
Avverso tale pronuncia la difesa del Cropano proponeva ricorso immediato per
cassazione denunciando, ai sensi dell'articolo 606 lettera b) C.P.P.,
l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente alla
disposta confisca.
Osservava il ricorrente che, in assenza di una sentenza dichiarativa di
responsabilità, la confisca non poteva essere legittimamente disposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'articolo 28, secondo comma della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone che, in
caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all' articolo 30, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso
confiscati.
Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca
obbligatoria
Il successivo articolo 30 stabilisce poi, al terzo comma, che "salvo quanto
espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi".
Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una
uniforme interpretazione (in parte richiamata dal ricorrente) rilevando come la
norma preveda espressamente la confisca solo in caso di condanna e per le
ipotesi di reato esplicitamente indicate.
Con un prima decisione (Sez. III n. 15166, 1 aprile 2003), infatti, veniva
chiarito che il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non
ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento
sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi
trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare
ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati previsti dalle
diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità.
E proprio sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina
venatoria e quella sulle armi veniva esclusa la possibilità di applicare il
combinato disposto degli artt. 240 cpv. C.P. e 6 Legge 22 maggio 1975 n. 152, in
forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di
condanna quando trattasi di reati concernenti le armi.
Analoga lettura delle disposizioni citate veniva formulata successivamente (Sez.
III n. 17670, 9 maggio 2007; Sez. III n. 35637, 27 settembre 2007) riaffermando,
in altra occasione (Sez. III n.6228, 13 febbraio 2009), che la disposizione di
cui all'articolo 6 Legge 152\75, che prevede altra e più ampia ipotesi di
confisca obbligatoria di cose intrinsecamente pericolose, costituenti corpo di
reato, anche se in concreto non sia stata pronunciata condanna, non è
applicabile, qualora difetti una specifica contestazione di violazioni anche in
materia di armi e munizioni.
Da ultimo, l'applicabilità della confisca delle armi utilizzate per la
commissione dei reati venatori richiamati dall'art. 28, secondo comma della
Legge 157\1992, solo in caso di condanna, è stato ulteriormente ribadito (Sez.
III n. 11580, 17 marzo 2009; Sez. III n. 18545, 17 maggio 2010: Sez. III n.
27265, 14 luglio 2010).
Deve quindi essere ancora un volta affermato il principio secondo il quale
l'unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate
legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui
all'art. 28, secondo comma Legge 157\92, che ne impone l'applicazione solo in
caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate, contemplate
dall'art. 30 co. 1 lett. a), b), e), d) ed e).
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca,
che va eliminata, con restituzione dei beni all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca, che
elimina, ordinando la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2010
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 Gen. 2011
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