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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5347



INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Obbligo di autorizzazione - Eccezione - Art. 269 D.L.vo n.152/06. In tema di emissioni in atmosfera, sussiste l'obbligo dell'autorizzazione, di cui all'art. 269 Decreto Legislativo n.152 del 2006, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n.40964). (annulla con rinvio Sentenza Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, del 18/03/010) Pres. Lombardi, Est. Gentile, Ric. Izzo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5347


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Alfredo Maria Lombardi                                 Presidente
1. Dott. Mario Gentile                                           Consigliere Rel.
2. Dott. Renato Grillo                                            Consigliere
3. Dott Giulio Sarno                                              Consigliere
4. Dott Elisabetta Rosi                                         Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Izzo Antonio, nato il ad/xx/xxxx
Avverso la Sentenza Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa il 18/03/010.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per Annullamento con rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Vincenzina Maio, difensore di fiducia del ricorrente Izzo Antonio.


Svolgimento del Processo


Il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa il 18/03/010, dichiarava Izzo Antonio colpevole del reato di cui all'art. 279 D.L.vo 152/06 e lo condannava alla pena di € 600,00 di ammenda, pena sospesa.


L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.


In particolare il ricorrente esponeva che non risultava provato che l'impianto de quo producesse emissioni di fumo in atmosfera all'epoca dei fatti in esame.


Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.


Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio.


Motivi della decisione


Il ricorso é fondato nei termini di cui in motivazione.


Nella fattispecie è stato contestato ad Izzo Antonio il reato di cui all'art. 279 D.L.vo 152/06, per avere, quale titolare di un'impresa esercente l'attività di produzione di mobili in legno, effettuato o comunque consentito presso lo stabilimento sito in Castel S. Giorgio, l'immissione nell'atmosfera di sostanze pericolose e non derivanti dall'attività di lavorazione del legno; il tutto in assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati il 04/02/09.


Orbene il giudice del merito nella motivazione della sentenza ha affermato che la responsabilità penale dell'imputato - a prescindere dalla prova inerente alla effettiva immissione dei fumi nell'atmosfera - sussisteva comunque per il solo fatto che l'impianto produttivo de quo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti.


Trattasi di motivazione carente, illogica ed errata in diritto.


In punto di fatto si rileva che manca la prova certa circa la presenza, all'epoca dei fatti, di impianti produttivi in concreto di emissione di fumi derivanti dalla lavorazione del legno.


In diritto si rileva che sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 269 D.L.vo 152/06, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n.40964, RV 235454).

 
Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del tribunale di Nocera Inferiore, in data 18/03/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.


P. Q. M.


La Corte,
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore.

 

Così deciso in Roma il 12/01/2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Feb. 2011



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