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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5356
RIFIUTI - Fanghi da depurazione - Deposito incontrollato - Disciplina dei
rifiuti - Fattispecie - Reato di cui all'art. 256, 2° c., D.L.vo n. 152/06 -
Art. 127 D.L.vo n. 152/06 (così modificato dall’art. 2, c. 12 bis, D.Lvo
n.4/08). Ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 (così
come modificato dall'art. 2, comma 12 bis, Decreto Legislativo n. 4/08), i
fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla
disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento
effettuato nell'impianto di depurazione. Nella fattispecie, attinente al
deposito incontrollato di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue,
il Tribunale non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai
depuratori fossero quelli esitati al termine del complesso processo di
trattamento delle acque reflue effettuato negli impianti di depurazione.
(Annulla con rinvio Ordinanza emessa il 20/04/2010 dal Tribunale di Rieti) Pres.
Lombardi, Est. Gentile, Ric. Refrigeri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5356
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Alfredo Maria Lombardi
Presidente
1. Dott. Mario Gentile
Consigliere Rel.
2. Dott. Renato Grillo
Consigliere
3. Dott. Giulio Sarno
Consigliere
4. Dott. Elisabetta Rosi
Consigliere
ha pronunciato la seguente
- Sul ricorso proposto da Refrigeri Fabio, nato l'xx/ad/xxxx
- Avverso Ordinanza Tribunale di Rieti, emessa il 20/04/010
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
- Udito il Pubblico Ministero in
persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per Inammissibilità del
ricorso
- Udito il difensore Avv. Berardo Serafini, difensore di fiducia del ricorrente
Refrigeri Fabio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Rieti, con ordinanza emessa il 22/04/2010 -
provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Refrigeri
Fabio, quale sindaco del Comune di Poggio Mirteto, avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso dal Gip sede, in data 29/03/010, avente per oggetto
gli impianti di depurazione ubicati nel territorio di Poggio Mirteto - rigettava
il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex
art. 606, lett. b) cpp.
In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva:
1 che nella fattispecie non sussistevano gli elementi costitutivi del reato
de quo, poiché il Comune di Poggio Mirteto era provvisto dell'autorizzazione
per lo smaltimento e lo scarico delle acque reflue, procedimento che di fatto
inglobava lo stoccaggio dei fanghi, che non erano altro che il prodotto della
prima fase di smaltimento;
2. che, comunque, la decisione impugnata non era motivata quanto alla
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro
preventivo de quo, perché fondata su erronea valutazione delle risultanze
processuali.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 12/01/011, ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
Il Gip del Tribunale di Rieti, con decreto in data 29/03/09, disponeva il
sequestro preventivo degli impianti di depurazione ubicati in località San Paolo
del Comune di Poggio Mirteto, di proprietà del predetto Comune, il tutto in
ordine al reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06, contestato a
Refrigeri Fabio, quale sindaco del Comune.
Il Tribunale di Rieti, con ordinanza emessa il 20/04/010, respingeva l'istanza
di riesame avanzata da Refrigeri Fabio. Questi proponeva l'attuale ricorso per
Cassazione; ricorso circoscritto alla sussistenza del fumus commissi delicti.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il
Tribunale di Rieti non ha motivato un punto fondamentale della decisione.
Risulta accertato, invero, quanto al fumus commissi delicti - relativo al
reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 156/02 - che presso i due impianti
di depurazione vi erano cumuli di fanghi ormai essiccati di vegetazione
spontanea.
Detto accertamento, tuttavia non è di per sé solo sufficiente ai fini della
sussistenza del fumus commissi delicti.
All'uopo si evidenzia che - ai sensi dell'art. 127 D.L.vo 152/06 (come
modificato dall'art. 2, comma 12 bis, D.L.vo 4/08) - i fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla
fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di
depurazione.
Orbene, nella fattispecie in esame - attinente, per l'appunto, al deposito
incontrollato di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue - il
Tribunale non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai
depuratori fossero quelli esitati al termine del complesso processo di
trattamento delle acque reflue effettuato negli impianti di depurazione in
esame.
Trattasi di carenza assoluta e radicale della motivazione dell'ordinanza de qua
su un punto fondamentale della decisione con conseguente preclusione, allo stato
dell'esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso.
Va annullato, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Rieti in data 20/04/010 con
rinvio a detto Ufficio giudiziario per nuovo esame.
P. Q. M.
La Corte
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rieti
.
Così deciso in Roma il 12/01/2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Feb. 2011
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