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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5356



RIFIUTI - Fanghi da depurazione - Deposito incontrollato - Disciplina dei rifiuti - Fattispecie - Reato di cui all'art. 256, 2° c., D.L.vo n. 152/06 - Art. 127 D.L.vo n. 152/06 (così modificato dall’art. 2, c. 12 bis, D.Lvo n.4/08). Ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 (così come modificato dall'art. 2, comma 12 bis, Decreto Legislativo n. 4/08), i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Nella fattispecie, attinente al deposito incontrollato di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, il Tribunale non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori fossero quelli esitati al termine del complesso processo di trattamento delle acque reflue effettuato negli impianti di depurazione. (Annulla con rinvio Ordinanza emessa il 20/04/2010 dal Tribunale di Rieti) Pres. Lombardi, Est. Gentile, Ric. Refrigeri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/02/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 5356


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Alfredo Maria Lombardi                                 Presidente
1. Dott. Mario Gentile                                           Consigliere Rel.
2. Dott. Renato Grillo                                            Consigliere
3. Dott. Giulio Sarno                                             Consigliere
4. Dott. Elisabetta Rosi                                         Consigliere


ha pronunciato la seguente


- Sul ricorso proposto da Refrigeri Fabio, nato l'xx/ad/xxxx
- Avverso Ordinanza Tribunale di Rieti, emessa il 20/04/010
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

- Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per Inammissibilità del ricorso
- Udito il difensore Avv. Berardo Serafini, difensore di fiducia del ricorrente Refrigeri Fabio.


Svolgimento del processo


Il Tribunale del riesame di Rieti, con ordinanza emessa il 22/04/2010 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Refrigeri Fabio, quale sindaco del Comune di Poggio Mirteto, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip sede, in data 29/03/010, avente per oggetto gli impianti di depurazione ubicati nel territorio di Poggio Mirteto - rigettava il gravame.


L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, lett. b) cpp.


In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva:
1 che nella fattispecie non sussistevano gli elementi costitutivi del reato de quo, poiché il Comune di Poggio Mirteto era provvisto dell'autorizzazione per lo smaltimento e lo scarico delle acque reflue, procedimento che di fatto inglobava lo stoccaggio dei fanghi, che non erano altro che il prodotto della prima fase di smaltimento;
2. che, comunque, la decisione impugnata non era motivata quanto alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti il sequestro preventivo de quo, perché fondata su erronea valutazione delle risultanze processuali.


Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 12/01/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il Gip del Tribunale di Rieti, con decreto in data 29/03/09, disponeva il sequestro preventivo degli impianti di depurazione ubicati in località San Paolo del Comune di Poggio Mirteto, di proprietà del predetto Comune, il tutto in ordine al reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06, contestato a Refrigeri Fabio, quale sindaco del Comune.


Il Tribunale di Rieti, con ordinanza emessa il 20/04/010, respingeva l'istanza di riesame avanzata da Refrigeri Fabio. Questi proponeva l'attuale ricorso per Cassazione; ricorso circoscritto alla sussistenza del fumus commissi delicti.


Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Rieti non ha motivato un punto fondamentale della decisione.


Risulta accertato, invero, quanto al fumus commissi delicti - relativo al reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 156/02 - che presso i due impianti di depurazione vi erano cumuli di fanghi ormai essiccati di vegetazione spontanea.


Detto accertamento, tuttavia non è di per sé solo sufficiente ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti.


All'uopo si evidenzia che - ai sensi dell'art. 127 D.L.vo 152/06 (come modificato dall'art. 2, comma 12 bis, D.L.vo 4/08) - i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.


Orbene, nella fattispecie in esame - attinente, per l'appunto, al deposito incontrollato di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue - il Tribunale non ha accertato se i fanghi ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori fossero quelli esitati al termine del complesso processo di trattamento delle acque reflue effettuato negli impianti di depurazione in esame.


Trattasi di carenza assoluta e radicale della motivazione dell'ordinanza de qua su un punto fondamentale della decisione con conseguente preclusione, allo stato dell'esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso.


Va annullato, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Rieti in data 20/04/010 con rinvio a detto Ufficio giudiziario per nuovo esame.


P. Q. M.


La Corte


Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Rieti

.
Così deciso in Roma il 12/01/2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Feb. 2011



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