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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/02/2011, Sentenza n. 5360



DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Condanna alla demolizione del manufatto abusivo ex art. 7 L. n. 47/1985 - Mancata previsione delle parti in sede di accordo ex art 444 c.p.p. - Legittimità. L'ordine di demolizione ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio. Atteso che non si tratta di pena accessoria né di misura di sicurezza, deve costituire comunque oggetto di disposizione giudiziale perfino nella sentenza applicativa di pena concordata ex articolo 444 c.p.p., a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed é sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice dell’esecuzione - Richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo - Verifica della sua compatibilità con eventuali atti amministrativi successivi - Necessità.
L'ordine di demolizione deve intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità dello stesso con eventuali atti amministrativi successivi. Il rilascio del permesso in sanatoria non determina, comunque, in via automatica, la revoca dell'ordine di demolizione, essendo demandato al giudice di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente di disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione.  Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice dell’esecuzione - Domanda di condono edilizio - Richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo - Verifica delle condizioni necessarie ai fini della pronuncia sulla sospensione. In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; la attuale pendenza dell'istanza di condono; la mancanza di un provvedimento, da parte della P.A., contrastante con l'ordine di demolizione. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Istanza di condono e pagamento dell'oblazione ex art. 39 L. 724/1994 - Silenzio assenso - Verifica giudiziale dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della concessione in sanatoria.
 In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in sanatoria a norma della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 39, comma 4 sono: a) il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero; b) il pagamento degli oneri di concessione; c) la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere; d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento; e) il decorso del termine dall'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, (1 gennaio 2005) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria.  Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata)  - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360

 


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. RAMAACCI Luca - Consigliere


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1) Ca. Vi. Em. nato il (omissis);

avverso l'ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;

lette le conclusioni del P.G., Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.


OSSERVA


1) Con ordinanza in data 26.2.2010 il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 81/93, emessa il 19.3.1992 dal Pretore di Torre Annunziata nei confronti di Ca. Vi. Em. .

Rilevava il G.E. che irrilevante era la circostanza che la P.A. avesse ritenuta congrua la somma versata a titolo di oblazione e che non risultava che in tempi brevi potesse essere rilasciata, a seguito della richiesta di condono, concessione in sanatoria.

2) Ricorre per Cassazione il Ca. , a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti atti a sospendere o revocare l'ingiunzione di demolizione.

Il G.E., con formule di stile, disancorate dalle risultanze processuali, ha rigettato la richiesta. Nel caso di specie non vi e' alcuna concessione in sanatoria di cui si attende il rilascio. A seguito della presentazione di istanza di condono e del pagamento dell'oblazione (ritenuta congrua dalla p.a.) si e' formato, a norma del Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 4, il silenzio assenso. E successivamente sono intervenuti, a conferma, atti quali il rilascio di idoneita' sismica e di collaudo da parte del Genio Civile ed il rilascio del permesso d'uso dell'immobile da parte del Comune.

3) Il ricorso e' fondato.

3.1) E' pacifico che l'ordine di demolizione abbia natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata ex articolo 444 c.p.p., a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non e' suscettibile di valutazione discrezionale ed e' sottratto, conseguentemente, alla disponibilita' delle parti (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; Cass. sez. 3 n. 3107 del 25.10.1997).

E' altrettanto indubitabile, pero', che l'ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicche' anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilita' dello stesso con atti amministrativi. Anche se il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimita' sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformita' alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 - P.M. - c/o Ciavarella).

A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi bervi.

Questa Corte, con la sentenza della sez. 4 n. 15210 del 5.3.3008, ha ribadito che "in materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilita' della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza 2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilita' e proponibilita' della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4) l'insussistenza di cause di non condonabilita' assoluta dell'opera; 5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per congruita' dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione".

3.1.1) Il G.E. ha richiamato la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza di una istanza di condono ed ha ritenuto che, di per se', la congruita' della somma versata a titolo di oblazione fosse irrilevante.

Il ricorrente, pero', invocava l'applicazione del Legge n. 724 del 1994, articolo 39, assumendo che si era formato il silenzio - accoglimento della domanda di condono. Secondo l'assunto difensivo quindi non si era in presenza di una domanda di condono/su cui la P.A. non si era ancora pronunciata, ma dell'avvenuto rilascio (sia pure per il formarsi del silenzio assenso) del provvedimento di sanatoria.

A norma del Legge 23 dicembre 1994, articolo 39, comma 4, "Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52, comma 2, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, articolo 9, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo".

E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in sanatoria sono: a) il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero; b) il pagamento degli oneri di concessione; c) la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sa parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneita' statica delle opere; d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento; e) il decorso del termine dall'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, (1 gennaio 2005) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria" (cfr. Cass. Pen. sez. 3 n. 3896 del 5.4.2001; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 4749 del 13.12.2007).

3.2) Il G.E., quindi, in presenza di tale espressa deduzione, avrebbe dovuto accertare se si erano verificate tutte le condizioni previste dalla norma per il formarsi del silenzio assenso e se quindi, con esso, fosse ancora compatibile il disposto ordine di demolizione.

L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torre Annunziata.


P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.
 



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