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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/02/2011, Sentenza n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Condanna alla demolizione del manufatto
abusivo ex art. 7 L. n. 47/1985 - Mancata previsione delle parti in sede di
accordo ex art 444 c.p.p. - Legittimità. L'ordine di demolizione ha natura
sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio. Atteso che non si tratta di
pena accessoria né di misura di sicurezza, deve costituire comunque oggetto di
disposizione giudiziale perfino nella sentenza applicativa di pena concordata ex
articolo 444 c.p.p., a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato
oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti,
essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed é
sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti. Pres. SQUASSONI,
Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del
26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione
III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice
dell’esecuzione - Richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione
del manufatto abusivo - Verifica della sua compatibilità con eventuali atti
amministrativi successivi - Necessità. L'ordine di demolizione deve
intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell'esecuzione
deve verificare il permanere della compatibilità dello stesso con eventuali atti
amministrativi successivi. Il rilascio del permesso in sanatoria non determina,
comunque, in via automatica, la revoca dell'ordine di demolizione, essendo
demandato al giudice di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il
profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente di disapplicarlo ove
siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. Pres. SQUASSONI,
Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del
26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione
III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice
dell’esecuzione - Domanda di condono edilizio - Richiesta di sospensione o
revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo - Verifica delle
condizioni necessarie ai fini della pronuncia sulla sospensione. In materia
edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto
abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della Legge n. 47 del
1985, articolo 7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della
esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve
accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: la riferibilità della domanda
di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; la proposizione
dell'istanza da parte di soggetto legittimato; la procedibilità e proponibilità
della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; l'insussistenza di
cause di non condonabilità assoluta dell'opera; l'eventuale avvenuta emissione
di una concessione in sanatoria tacita per congruità dell'oblazione ed assenza
di cause ostative; la attuale pendenza dell'istanza di condono; la mancanza di
un provvedimento, da parte della P.A., contrastante con l'ordine di demolizione.
Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla
ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI
CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Istanza di condono e pagamento
dell'oblazione ex art. 39 L. 724/1994 - Silenzio assenso - Verifica giudiziale
dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della concessione in
sanatoria. In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice
penale deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in
sanatoria a norma della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 39, comma 4
sono: a) il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero; b)
il pagamento degli oneri di concessione; c) la presentazione della
documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica
e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità
statica delle opere; d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento; e)
il decorso del termine dall'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1994, n.
724, (1 gennaio 2005) senza l'adozione di un provvedimento negativo della
sanatoria. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi.
Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata)
- CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. RAMAACCI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Ca. Vi. Em. nato il (omissis);
avverso l'ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 26.2.2010 il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata
rigettava la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione
disposto con la sentenza n. 81/93, emessa il 19.3.1992 dal Pretore di Torre
Annunziata nei confronti di Ca. Vi. Em. .
Rilevava il G.E. che irrilevante era la circostanza che la P.A. avesse ritenuta
congrua la somma versata a titolo di oblazione e che non risultava che in tempi
brevi potesse essere rilasciata, a seguito della richiesta di condono,
concessione in sanatoria.
2) Ricorre per Cassazione il Ca. , a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
insussistenza dei presupposti atti a sospendere o revocare l'ingiunzione di
demolizione.
Il G.E., con formule di stile, disancorate dalle risultanze processuali, ha
rigettato la richiesta. Nel caso di specie non vi e' alcuna concessione in
sanatoria di cui si attende il rilascio. A seguito della presentazione di
istanza di condono e del pagamento dell'oblazione (ritenuta congrua dalla p.a.)
si e' formato, a norma del Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 4, il
silenzio assenso. E successivamente sono intervenuti, a conferma, atti quali il
rilascio di idoneita' sismica e di collaudo da parte del Genio Civile ed il
rilascio del permesso d'uso dell'immobile da parte del Comune.
3) Il ricorso e' fondato.
3.1) E' pacifico che l'ordine di demolizione abbia natura sostanzialmente
amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi
di pena accessoria ne' di misura di sicurezza, perfino nella sentenza
applicativa di pena concordata ex articolo 444 c.p.p., a nulla rilevando che
l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le
parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non e'
suscettibile di valutazione discrezionale ed e' sottratto, conseguentemente,
alla disponibilita' delle parti (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 3123 del
28.9.1995; conf. Cass. sez. 3 n. 2896 del 13.10.1997; Cass. sez. 3 n. 3107 del
25.10.1997).
E' altrettanto indubitabile, pero', che l'ordine di demolizione debba intendersi
emesso allo stato degli atti, sicche' anche il giudice dell'esecuzione deve
verificare il permanere della compatibilita' dello stesso con atti
amministrativi. Anche se il rilascio del permesso in sanatoria non determina
automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione, dovendo il giudice,
comunque, accertare la legittimita' sostanziale del titolo sotto il profilo
della sua conformita' alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano
insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen.
sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 - P.M. - c/o Ciavarella).
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono il
G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il
ricorso possano essere accolti in tempi bervi.
Questa Corte, con la sentenza della sez. 4 n. 15210 del 5.3.3008, ha ribadito
che "in materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del
manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della Legge n.
47 del 1985, articolo 7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione
della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve
accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilita' della
domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza 2) la proposizione
dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilita' e
proponibilita' della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4)
l'insussistenza di cause di non condonabilita' assoluta dell'opera; 5)
l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per
congruita' dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza
dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della
P.A. contrastante con l'ordine di demolizione".
3.1.1) Il G.E. ha richiamato la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte
in tema di sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza di una istanza di
condono ed ha ritenuto che, di per se', la congruita' della somma versata a
titolo di oblazione fosse irrilevante.
Il ricorrente, pero', invocava l'applicazione del Legge n. 724 del 1994,
articolo 39, assumendo che si era formato il silenzio - accoglimento della
domanda di condono. Secondo l'assunto difensivo quindi non si era in presenza di
una domanda di condono/su cui la P.A. non si era ancora pronunciata, ma
dell'avvenuto rilascio (sia pure per il formarsi del silenzio assenso) del
provvedimento di sanatoria.
A norma del Legge 23 dicembre 1994, articolo 39, comma 4, "Il pagamento
dell'oblazione dovuta ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui
al comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in
catasto nel termine di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52,
comma 2, come da ultimo prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557,
articolo 9, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni
piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge
senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione
edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo".
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di condono edilizio, i
presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionato il
rilascio della concessione in sanatoria sono: a) il pagamento integrale
dell'oblazione determinata in modo veritiero; b) il pagamento degli oneri di
concessione; c) la presentazione della documentazione sulle opere abusive o
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sa parte del
richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la
perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneita' statica delle opere;
d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento; e) il decorso del termine
dall'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, (1 gennaio 2005)
senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria" (cfr. Cass. Pen.
sez. 3 n. 3896 del 5.4.2001; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 4749 del 13.12.2007).
3.2) Il G.E., quindi, in presenza di tale espressa deduzione, avrebbe dovuto
accertare se si erano verificate tutte le condizioni previste dalla norma per il
formarsi del silenzio assenso e se quindi, con esso, fosse ancora compatibile il
disposto ordine di demolizione.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.
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