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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Cc. 27/01/2011), Sentenza n. 6890
RIFIUTI - Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - Assenza di
iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sequestro del mezzo
utilizzato per il trasporto - Finalità della misura cautelare e motivazioni
intrinseche - Fattispecie - Artt. 256, c.c 1°- 4° e 212 c.8°, D.L.vo n.
152/2006. E’ legittimo il sequestro del mezzo di trasporto, quando si ha la
libera disponibilità del veicolo, destinato per le intrinseche caratteristiche
costruttive, al trasporto di materiali e già utilizzato al trasporto illecito di
rifiuti dal proprietario titolare di impresa individuale, in quanto, svolgendo
attività comportante la produzione di rifiuti possa, con lo stesso, agevolare la
commissione di altri reati. Inoltre, l'indicazione di tali circostanze
soddisfino adeguatamente l'obbligo di motivazione imposto al giudice,
relativamente alla misura cautelare. Fattispecie: sequestro preventivo di un
automezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in
assenza di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e, per tali ragioni,
in violazione di quanto disposto dall'articolo 256, commi primo e quarto del
D.L.vo n. 152/2006 in relazione all'articolo 212, comma ottavo dello stesso
decreto. (conferma l'ordinanza emessa l' 11/6/2010 dal Tribunale di Pistoia)
Pres. De Maio, Est. Ramacci, Ric. De Ieso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 23/02/2011 (Cc. 27/01/2011), Sentenza n. 6890
RIFIUTI - Confisca del mezzo di trasporto - Presunzione di pericolosità e
funzione "generalpreventiva - dissuasiva" - Posizioni dei singoli concorrenti -
Art. 259 D.L.vo n. 152/2006. In tema di rifiuti, la confisca prevista dalla
normativa, ex articolo 259 del D.L.vo n. 152/2006, è stata imposta dal
legislatore a seguito di una evidente presunzione di pericolosità del mezzo di
trasporto utilizzato per lo svolgimento dell'attività illecita e si giustifica
non per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione "generalpreventiva
- dissuasiva" attribuitale dal legislatore con connotati repressivi propri delle
pene accessorie e, pertanto, può prescindere dalla pericolosità intrinseca della
cosa (Cass. Sez. III, 11/03/2009 n. 10710). Inoltre, le posizioni dei singoli
concorrenti in relazione al contributo fornito singolarmente per la
realizzazione del reato andranno poi valutate dal giudice sulla base dei criteri
generali previsti dal codice penale. (conferma l'ordinanza emessa l' 11/6/2010
dal Tribunale di Pistoia) Pres. De Maio, Est. Ramacci, Ric. De Ieso. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Cc. 27/01/2011), Sentenza n. 6890
RIFIUTI - Confisca - Art. 259 D.L.vo n. 152/2006 e art. 53 D.L.vo n. 22/1997
- Continuità normativa. Sussiste continuità normativa tra l'articolo 259 del
D.L.vo n. 152/2006 e il testo dell'articolo 53 del D.L.vo n. 22/1997
precedentemente in vigore, infatti, la misura della confisca era già prevista in
precedenza. (conferma l'ordinanza emessa l' 11/6/2010 dal Tribunale di Pistoia)
Pres. De Maio, Est. Ramacci, Ric. De Ieso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 23/02/2011 (Cc. 27/01/2011), Sentenza n. 6890
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Procedura. In tema di
esecuzione di sequestro preventivo ed obbligo dell'avviso al difensore di
fiducia dell'indagato ovvero di avviso all'indagato della facoltà di farsi
assistere dal difensore di fiducia, il codice di rito nulla prevede in tal
senso, inoltre, non sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 365
c.p.p. quando la misura cautelare reale corrisponde ad esigenze diverse da
quelle previste per il sequestro probatorio e che sono quelle di evitare che la
libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del
reato o determinare la commissione di altri reati. Non riguardando le indagini
preliminari, pertanto, non può trovare applicazione una disposizione ad esse
espressamente riferita (Cass. Sez. III, 20/05/1999, n. 1266). (conferma
l'ordinanza emessa l' 11/6/2010 dal Tribunale di Pistoia) Pres. De Maio, Est.
Ramacci, Ric. De Ieso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Cc.
27/01/2011), Sentenza n. 6890
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro probatorio - Procedura. Il
sequestro probatorio attiene alle indagini del Pubblico Ministero o della
polizia giudiziaria e tale sua caratteristica rende necessario, all'atto
dell'esecuzione, l'assicurazione di garanzie difensive nei limiti fissati dal
codice di procedura non richiesta, invece, per la misura reale la quale,
pervenendo da un soggetto processuale neutrale quale è il giudice, non richiede
analoghe garanzie. (Cass. Sez. IV, 5/11/2009, n. 42512 conf. Cass., 26/10/2010,
n. 37937). Tale distinzione trova peraltro coerente riscontro nelle diverse
conclusioni cui deve giungersi allorquando il sequestro preventivo sia
eccezionalmente eseguito di iniziativa ai sensi dell'articolo 321, comma 3 bis
dalla polizia giudiziaria, poiché in tal caso viene a verificarsi la stessa
situazione prevista per il sequestro probatorio, con la conseguenza che
l'esclusione dell'avviso sarebbe incongrua (Cass. Sez. III, 30/05/2005, n.
20168). (conferma l'ordinanza emessa l' 11/6/2010 dal Tribunale di Pistoia)
Pres. De Maio, Est. Ramacci, Ric. De Ieso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 23/02/2011 (Cc. 27/01/2011), Sentenza n. 6890
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo disposto dal giudice -
Procedura - Compiti del P.M. - Attività di mera esecuzione di un provvedimento.
Nel caso del sequestro preventivo disposto dal giudice, il Pubblico
Ministero si limita a curare l'esecuzione del provvedimento secondo quanto
dispone l'articolo 104 disp. att. C.P.P. il quale, a sua volta, richiama il
precedente articolo 92. Si tratta di attività di mera esecuzione di un
provvedimento, emesso dal giudice previa valutazione della sussistenza dei
presupposti di legge, che non può essere in alcun modo equiparabile alle diverse
attività cui si riferisce l'articolo 370 C.P.P., tanto è vero che nel caso in
cui il Pubblico Ministero, nell'ambito della attività di esecuzione del
sequestro preventivo, adotti provvedimenti specifici quali, ad esempio, lo
sgombero di un fabbricato per il quale è stata disposta la misura reale, si
ritiene che questi rientrino nell'ambito dei poteri esecutivi attribuitigli
dall'articolo 655 C.P.P., con la conseguenza che l'eventuale illegittimità deve
essere fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione, cui spetta il potere di
revocare o modificare l'atto (Cass. Sez. III, 28/01/2010 n. 3924). Altrettanto
irrilevante è la mancanza, in ogni caso, della preventiva informazione di
garanzia ovvero della presenza di tutti i suoi contenuti nel provvedimento
cautelare emesso dal G.I.P.. (conferma l'ordinanza emessa l' 11/6/2010 dal
Tribunale di Pistoia) Pres. De Maio, Est. Ramacci, Ric. De Ieso. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Cc. 27/01/2011), Sentenza n. 6890
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Natura di "atto a
sorpresa" - Avviso dell'informazione di garanzia - Esclusione. La natura di
"atto a sorpresa" del provvedimento di sequestro preventivo esclude la necessità
del previo avviso dell'informazione di garanzia e "agli effetti del congruo
esercizio del diritto di difesa, è lo stesso provvedimento impositivo del
vincolo reale ad essere, a quel fine, atto "autosufficiente", giacché la
motivazione che lo assiste, non può non enunciare - in positivo - l'intera gamma
dei presupposti su cui si radica l'applicazione della misura" (Cass. Sez. Il,
24/06/2008 n. 25694). Deve pertanto affermarsi il principio secondo il quale il
Pubblico Ministero, nel delegare la polizia giudiziaria ad effettuare un
sequestro preventivo disposto dal giudice si limita a curare l'esecuzione del
provvedimento secondo quanto dispone l'articolo 104 disp. att. C.P.P. il quale,
a sua volta, richiama il precedente articolo 92. Trattandosi di attività di mera
esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice previa valutazione della
sussistenza dei presupposti di legge, non può essere in alcun modo equiparata
alle diverse attività cui si riferisce l'articolo 370 C.P.P. In conclusione, non
sussiste, l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato
della esecuzione del sequestro disposto dal giudice, né sussiste l'obbligo per
la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia. Non è inoltre dovuta la preventiva informazione di
garanzia né è richiesta la presenza di tutti i suoi contenuti nel provvedimento
cautelare emesso dal G.I.P.. (conferma l'ordinanza emessa l' 11/6/2010 dal
Tribunale di Pistoia) Pres. De Maio, Est. Ramacci, Ric. De Ieso. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Cc. 27/01/2011), Sentenza n. 6890
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido DE MATO
Presidente
Dott. Silvio AMORESANO
Consigliere
Dott. Giulio SARNO
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Rel.
Dott. Santi GAZZARA
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) DE IESO Donato nato a Benevento il 31/3/1972
- avverso l'ordinanza emessa l' 11/6/2010 dal Tribunale di Pistoia Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
- Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dott.
Guglielmo PASSACANTANDO che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE IESO Donato proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento del
Tribunale del Riesame di Pistoia - in data 14 giugno 2010 - con il quale veniva
respinto il ricorso contro il decreto, emesso il 6 maggio 2010 dal G.I.P. presso
il Tribunale di Pistoia e con il quale veniva imposto il sequestro preventivo di
un automezzo Nissan Vanette Cargo, di sua proprietà, in quanto utilizzato per il
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di iscrizione all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali e, per tali ragioni, in violazione di quanto
disposto dall'articolo 256, commi primo e quarto del D.Lv. n. 152\06 in
relazione all'articolo 212, comma ottavo dello stesso decreto.
Con il primo motivo di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione
dell'articolo 365, comma primo C.P.P. in relazione all'articolo 370, comma
secondo C.P.P. in quanto alla persona sottoposta alle indagini non era stato
richiesto se fosse assistita da un difensore di fiducia e non era stato comunque
assegnato un difensore d'ufficio, rilevando, inoltre, che il difensore non era
stato avvisato della facoltà di assistere alle operazioni di sequestro e che di
tale facoltà non era stata comunque data informazione al' indagato.
Rilevava, a tale proposito, che il Tribunale del Riesame si era limitato a
rinviare, sul punto, ad isolata giurisprudenza di questa Corte, non tenendo
conto delle puntuali critiche mosse al provvedimento impugnato e della restante
giurisprudenza di legittimità che riconosceva, invece, il diritto dell'indagato
presente all'esecuzione del sequestro - sia esso probatorio o preventivo - di
essere destinatario del menzionato avviso nonché alla possibilità, per il
difensore, di assistere alle operazioni di sequestro.
Osservava, inoltre, che il sequestro impugnato non era stato accompagnato dalla
consegna di un'informazione di garanzia né conteneva tutti gli elementi indicati
dal'articolo 369 C.P.P.
Con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione e falsa applicazione
dell'articolo 321, comma primo C.P.P. e violazione dell'articolo 125, comma
terzo C.P.P. per omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti
per sequestro preventivo, osservando che l'effettuazione del trasporto di
rifiuti in assenza delle condizioni di legge non legittimava, di per sé, la
misura reale, atteso che il mezzo ben poteva essere utilizzato per scopi leciti
e che su tale punto i giudici del riesame non avevano fornito adeguata risposta
alle doglianze della difesa.
Con il terzo motivo di ricorso denunciava la illegittimità costituzionale
dell'articolo 259, secondo comma D.Lv. n. 152/06 articolandola su due diversi
profili, entrambi ritenuti manifestamente infondati dal Tribunale del Riesame.
A tale proposito, rilevava, in primo luogo, il contrasto della richiamata
disposizione con gli articoli 25, comma terzo, 76 e 77 Cost. in quanto la
previsione della confisca eccedeva i limiti della delega formulata dal
Parlamento con la legge n. 308/2004, il cui contenuto non contemplava la
possibilità di prevedere specifiche misure di sicurezza.
In secondo luogo, evidenziava che il menzionato articolo 259 D.Lv. n.152/06 si
poneva in contrasto anche con gli articoli 3, 24, 25, 27 e 111 Cost. per il
fatto che la misura di sicurezza patrimoniale, a fronte di una responsabilità
penale prevista dall'articolo 256 per tutti i soggetti coinvolti in attività di
illecita gestione di rifiuti, colpisce esclusivamente il
proprietario del mezzo di trasporto e ciò anche nel caso in cui, rispetto ad
altri concorrenti, egli abbia svolto un ruolo minimale nella complessiva
attività penalmente sanzionata.
Osservava, inoltre, che la segnalata disparità di trattamento appariva ancor più
ingiustificata alla luce del generico richiamo operato dall'articolo 259
all'articolo 256 D.Lv. n.152/06, che consentirebbe l'applicazione della confisca
anche nelle ipotesi di mera inosservanza delle prescrizioni contemplate dal
comma quarto del menzionato articolo 256, nonché riguardo all'ipotesi di reato
contemplata dall'articolo 258, comma quarto che pure prevede la confisca del
mezzo di trasporto, incidendo più pesantemente sulla persona del trasportatore
rispetto ad altri soggetti eventualmente concorrenti nel reato.
Richiamando, infine, le modifiche apportate nel tempo all'articolo 212, comma
ottavo D.Lv. n. 152/06, osservava che una interpretazione costituzionalmente
orientata di tale disposizione avrebbe dovuto indurre, in caso di trasporto di
rifiuti in conto proprio, a non applicare la confisca, dovendosi ritenere il
rinvio operato dall'articolo 259 come rinvio "fisso" e non "mobile" e, per tale
ragione, riferito alle violazioni dell'articolo 256 in relazione all'articolo
212, comma ottavo nella sua originaria formulazione, antecedente al D.Lv. 4\2008
che ha esteso l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali anche alle
imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato perché non sussistono le denunciate violazioni di legge.
Deve infatti rilevarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, che
correttamente i giudici del riesame hanno richiamato l'orientamento di questa
Corte, che il Collegio condivide, in tema di esecuzione di sequestro preventivo
ed obbligo dell'avviso al difensore di fiducia dell'indagato ovvero di avviso
all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Si è infatti osservato in un primo
tempo, a tale proposito, che il codice di rito nulla prevede in tal senso e che,
nella fattispecie, non sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo
365 C.P.P. in quanto la misura cautelare reale corrisponde ad esigenze diverse
da quelle previste per il sequestro probatorio e che sono quelle di evitare che
la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del
reato o determinare la commissione di altri reati. Non riguardando le indagini
preliminari, pertanto, non può trovare applicazione una disposizione ad esse
espressamente riferita (Sez. III n. 1266, 20 maggio 1999).
L'assenza di specifiche indicazioni sulle garanzie difensive in precedenza
richiamate e la conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di
sequestro probatorio sono state successivamente ribadite (Sez. III n. 40970, 5
dicembre 2002).
Più recentemente, la decisione richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. IV
n. 42512, 5 novembre 2009, conf, n. 37937, 26 ottobre 2010) ha precisato come il
sequestro probatorio attenga alle indagini del Pubblico Ministero o della
polizia giudiziaria e tale sua caratteristica renda necessaria, all'atto
dell'esecuzione, l'assicurazione di garanzie difensive nei limiti fissati dal
codice di procedura non richiesta, invece, per la misura reale la quale,
pervenendo da un soggetto processuale neutrale quale è il giudice, non richiede
analoghe garanzie.
La richiamata decisione evidenzia, inoltre, che la distinzione trova peraltro
coerente riscontro nelle diverse conclusioni cui deve giungersi allorquando il
sequestro preventivo sia eccezionalmente eseguito di iniziativa ai sensi
dell'articolo 321, comma 3 bis dalla polizia giudiziaria, poiché in tal caso
viene a verificarsi la stessa situazione prevista per il sequestro probatorio,
con la conseguenza che l'esclusione dell'avviso sarebbe incongrua (v. Sez. III
n. 20168, 30 maggio 2005).
Il ricorrente pone peraltro l'accento sulla circostanza che il sequestro
preventivo non è avvenuto di iniziativa da parte della polizia giudiziaria,
essendo stato dalla stessa eseguito su delega del Pubblico Ministero, con
conseguente applicabilità del disposto dell'articolo 370, comma secondo C.P.P.
che richiama espressamente l'articolo 365.
Tale assunto, tuttavia, non implica in alcun modo una diversa considerazione dei
principi in precedenza menzionati.
L'articolo 370 C.P.P., infatti, si riferisce ad atti di indagine del Pubblico
Ministero, diretti o delegati alla polizia giudiziaria, effettuati per le
specifiche finalità cui sono destinati e consistenti, in sostanza, nelle
determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale la cui natura rende
evidente la necessità del presidio difensivo.
Nel caso del sequestro preventivo disposto dal giudice, al contrario, il
Pubblico Ministero si limita a curare l'esecuzione del provvedimento secondo
quanto dispone l'articolo 104 disp. att. C.P.P. il quale, a sua volta, richiama
il precedente articolo 92.
Si tratta di attività di mera esecuzione di un provvedimento, emesso dal giudice
previa valutazione della sussistenza dei presupposti di legge, che non può
essere in alcun modo equiparabile alle diverse attività cui si riferisce
l'articolo 370 C.P.P., tanto è vero che nel caso in cui il Pubblico Ministero,
nell'ambito della attività di esecuzione del sequestro preventivo, adotti
provvedimenti specifici quali, ad esempio, lo sgombero di un fabbricato per il
quale è stata disposta la misura reale, si ritiene che questi rientrino
nell'ambito dei poteri esecutivi attribuitigli dall'articolo 655 C.P.P., con la
conseguenza che l'eventuale illegittimità deve essere fatta valere davanti al
giudice dell'esecuzione, cui spetta il potere di revocare o modificare l'atto
(cfr. Sez. III n. 3924, 28 gennaio 2010).
Altrettanto irrilevante è la mancanza, in ogni caso, della preventiva
informazione di garanzia ovvero della presenza di tutti i suoi contenuti nel
provvedimento cautelare emesso dal G.I.P..
Come si è già avuto modo di osservare, infatti, la natura di "atto a sorpresa"
del provvedimento di sequestro preventivo esclude la necessità del previo avviso
dell'informazione di garanzia e "agli effetti del congruo esercizio del diritto
di difesa, è lo stesso provvedimento impositivo del vincolo reale ad essere, a
quel fine, atto "autosufficiente ", giacché la motivazione che lo assiste, non
può non enunciare - in positivo - l'intera gamma dei presupposti su cui si
radica l'applicazione della misura" (così Sez. Il n. 25694, 24 giugno 2008).
Deve pertanto nuovamente affermarsi il principio secondo il quale il Pubblico
Ministero, nel delegare la polizia giudiziaria ad effettuare un sequestro
preventivo disposto dal giudice si limita a curare l'esecuzione del
provvedimento secondo quanto dispone l'articolo 104 disp. att. C.P.P. il quale,
a sua volta, richiama il precedente articolo 92. Trattandosi di attività di mera
esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice previa valutazione della
sussistenza dei presupposti di legge, non può essere in alcun modo equiparata
alle diverse attività cui si riferisce l'articolo 370 C.P.P. Non sussiste,
pertanto, l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato
della esecuzione del sequestro disposto dal giudice, né sussiste l'obbligo per
la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere
da un difensore di fiducia. Non è inoltre dovuta la preventiva informazione di
garanzia né è richiesta la presenza di tutti i suoi contenuti nel provvedimento
cautelare emesso dal G.I.P.
Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, le doglianze del ricorrente
risultano destituite di fondamento.
I giudici del riesame hanno adeguatamente dato atto della sussistenza di tutti i
presupposti per l'emissione del sequestro e della loro corretta valutazione da
parte del G.I.P., considerando la circostanza che il mezzo in sequestro era
stato adibito al trasporto di rifiuti in assenza del prescritto titolo
abilitativo, come accertato da verifica documentale operata dalla polizia
giudiziaria, che lo stesso aveva caratteristiche costruttive tipiche dei mezzi
adibiti al trasporto di materiali ed osservando, in premessa, che la misura
reale era stata applicata anche in ragione della prevista confisca obbligatoria.
Può conseguentemente affermarsi che la libera disponibilità di un veicolo
destinato, per le intrinseche caratteristiche costruttive, al trasporto di
materiali e già destinato al trasporto illecito di rifiuti dal proprietario
titolare di impresa individuale il quale svolge attività comportante la
produzione di rifiuti possa agevolare la commissione di altri reati e che
l'indicazione di tali circostanze soddisfino adeguatamente l'obbligo di
motivazione imposto al giudice.
Parimenti corretta è la conclusione cui il Tribunale del Riesame è giunto con
riferimento alle dedotte questioni di legittimità costituzionale dell'articolo
259, comma secondo D.Lv. 152/06.
Il riferimento al ritenuto eccesso di delega appare del tutto inconferente, non
solo per le ragioni illustrate dal Tribunale del Riesame, ma anche per il fatto
che le previsioni della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 appaiono
pienamente rispettate laddove la stessa impone, all'articolo 1, comma ottavo,
lettera i), come indicato in ricorso, di conformare gli emanandi decreti
legislativi "al rispetto dei principi e delle norme comunitarie ... ai seguenti
principi e criteri direttivi generali... i) garanzia di una più efficace tutela
in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della
disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i
limiti di pena e l'entità' delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla
legge".
L'articolo 259 del D.Lv. n. 152/06 riproduce, infatti, il testo dell'articolo 53
del D.Lv. n. 22/97 precedentemente in vigore e non ha, pertanto, introdotto
alcuna innovazione rispetto alla previgente disciplina, con la quale sussiste
peraltro sostanziale continuità, poiché la misura della confisca era già
prevista in precedenza.
Altrettanto manifestamente infondata risulta la questione relativa alla ritenuta
disparità di trattamento tra il proprietario del mezzo utilizzato per il
trasporto illecito, che materialmente subisce la confisca e gli altri soggetti
concorrenti nel reato.
Invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la confisca prevista
dalla normativa in tema di rifiuti è stata imposta dal legislatore a seguito di
una evidente presunzione di pericolosità del mezzo di trasporto utilizzato per
lo svolgimento dell'attività illecita e si giustifica non per la pericolosità
intrinseca della cosa, ma per la funzione "generalpreventiva - dissuasiva"
attribuitale dal legislatore con connotati repressivi propri delle pene
accessorie e, pertanto, può prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa
(Sez. III n. 10710, 11 marzo 2009).
Tale scelta legislativa appare del tutto in linea con il dettato costituzionale
e non determina alcuna disparità di trattamento tra i diversi soggetti
concorrenti nel reato, essendo del tutto evidente che la stessa necessariamente
opererà nei confronti del proprietario del veicolo, utilizzato per l'illecito
trasporto anche dagli eventuali concorrenti nel reato la cui condotta, peraltro,
è resa possibile proprio dalla disponibilità del mezzo fornita da chi ne è il
proprietario.
Le posizioni dei singoli concorrenti in relazione al contributo fornito
singolarmente per la realizzazione del reato andranno poi valutate dal giudice
sulla base dei criteri generali previsti dal codice penale.
Del tutto infondata è, infine, la proposta soluzione interpretativa che
riterrebbe inapplicabile la confisca all'ipotesi in esame senza tenere conto
delle modifiche apportate dal D. Lv. n. 4/2008 all'articolo 212, comma ottavo in
tema di trasporto di rifiuti propri, atteso che se il legislatore avesse
ritenuto di limitare l'applicabilità della confisca solo ad alcuni casi di
trasporto illecito, avrebbe potuto farne espressa menzione.
Il maggior rigore, pertanto, appare voluto e non casuale poiché la modifica
della richiamata disposizione si inseriva in una complessa e significativa,
ancorché incompleta, rivisitazione del D.Lv. n.152/06.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso il Roma il 27 gennaio 2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 Feb. 2011
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