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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Ud. 27/01/2011), Sentenza n. 6892
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento della destinazione d'uso di edifici -
Lottizzazione abusiva materiale - Configurabilità - Fattispecie: modifica della
destinazione da sottotetti a mansarde. Rientra nel concetto giuridico di
lottizzazione abusiva materiale, anche l’esecuzione dei lavori che determinano
un mero mutamento della destinazione d'uso di edifici, già esistenti, da cui
derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione (Cass. 15/2/07, n.
6396). Fattispecie: configurabilità del reato di lottizzazione abusiva
conseguente alla modifica della destinazione da sottotetti a mansarde. (conferma
ordinanza, del Tribunale del riesame di Salerno, del 12/5/2010) Pres. De Maio,
Est. Gazzara, Ric. Ferrara. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011
(Ud. 27/01/2011), Sentenza n. 6892
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill. mi Signori
- dott. Guido De Maio Presidente
- dott. Silvio Amoresano Consigliere
- dott. Giulio Sarno Consigliere
- dott. Luca Ramacci Consigliere
- dott. Santi Gazzara Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto da
1) Ferrara Raffaele, nato a G. V.P. il xx/xx/xxxx
2) Delle Donne Luigi, nato a G. V. P. il ad/xx/xxx
Avverso la ordinanza, resa dal Tribunale del riesame di Salerno, in data
12/5/2010
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore dei ricorrenti, avv. Cecchino Cacciatore, il quale ha
concluso per l'accoglimento del ricorso;
osserva
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla istanza, ex
art. 309 c.p.p. avanzata da Ferrara Raffaele e Delle Donne Luigi, con cui si
chiedeva la revoca del sequestro preventivo, disposto dal Gip di Salerno il
2/4/10, avente ad oggetto n. 16 locali sottotetto, individuabili in planimetria
con le relative sigle, realizzati in Giffoni Valle Piana, località Serroni, in
relazione alla ipotesi di reato di cui agli artt. 44, lett. c), m d.P.R.
n.380/01, 64 e 71, d.P.R. n. 380/01, e 481 c.p., con ordinanza del 12/5/2010, ha
confermato il mantenimento della misura cautelare reale.
Propone ricorso per cassazione la difesa degli indagati, con i seguenti motivi:
- il provvedimento assoggettato a ricorso si fonda su inesatte e infondate
premesse di diritto, riconducendo, già, il capo di imputazione provvisorio
elevato agli indagati erroneamente nell'ambito della fattispecie incriminatrice
di cui all'art. 44 lett. e), d.P.R. 380/01, rilevato che i lavori di
edificazione effettuati dalla Coop. Gardenia, della quale il Delle Donne è
presidente, non solo sono stati realizzati in conformità ai permessi di
costruire, rilasciati dall'ente territoriale, ma, soprattutto, agli strumenti
urbanistici vigenti.
Peraltro, da una attenta lettura del regolamento edilizio del predetto Comune si
rileva che vengono definiti volumi tecnici, indicando quali siano e i sottotetti
che sono ben altra cosa precisando, con l'art. 67 del detto regolamento, che
questi ultimi rappresentano volumi di servizio e come tali non computabili;
- non sussiste il fumus commissi delicti della lottizzazione abusiva perché non
sono stati realizzati nuovi volumi con la trasformazione dei locali di
sottotetto, in quanto la volumetria residenziale è rimasta inalterata ed è
quella assentita con il permesso a costruire n. 33/03 e successivi titoli
abilitativi;
- il giudice del riesame ha omesso di dare il dovuto riscontro alle censure
mosse dagli indagati.
La difesa dei ricorrenti ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica,
ulteriormente, le ragioni poste a sostegno della contestata sussistenza della
lottizzazione abusiva.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, a sostegno
della impugnata pronuncia, è del tutto logica e corretta.
Il Tribunale del riesame, ha rilevato che ben 16 sottotetti erano stati
interessati da interventi edilizi, che ne avevano determinato il cambio di
destinazione d'uso a mansarda, cioè locali ad uso residenziale, con un
incremento di volume pari a mc 4.400, che rappresenta oltre un terzo di quello
assentito, determinante un assoluto esubero della capacità edificatoria del
lotto già saturata in fase di progettazione.
Sul punto il decidente richiama la consulenza integrativa, depositata dal p.m.
in sede di udienza camerale, nella quale il tecnico incaricato, ing. Bertone, ha
rassegnato le seguenti conclusioni: "i sottotetti realizzati erano destinati a
volumi tecnici e per questo motivo esclusi dal computo della volumetria, visto
che una diversa destinazione non sarebbe stata assentibile, poiché i volumi
concessi saturavano la capacità edificatoria del lotto; al loro interno non era
possibile realizzare ambienti che non costituiscono vani tecnici, ma locali
complementari all'uso residenziale. Così come non era possibile la realizzazione
di un collegamento interno che costituisce un ampliamento della residenza cui è
collegata. Le opere predisposte, assentite e realizzate unite alla
"flessibilità" della normativa urbanistico-edilizia del Comune, rappresentano il
chiaro intento di rendere abitabili dei volumi che, però, non potevano essere
assentiti come tali, perché il lotto risultava già saturo, come indicato nella
relazione tecnica di progetto di cui al permesso di costruire n. 33/2003".
Conseguentemente il Tribunale, a giusta ragione, ha ritenuto sussistente il
requisito del fumus dei reati contestati, posto che, con le opere in concreto
edificate, si sono ampliate le superfici residenziali degli appartamenti
sottostanti, ampliamento non assentibile per le ragioni espletate in consulenza;
come, del pari, lo stesso giudice ha ravvisato il periculum in mora, trattandosi
di opere abusive, di fatto aggravanti le conseguenze dannose del reato,
implicanti consistenti appesantimenti dei carico urbanistico nella zona in cui
insistono.
Il Giudice ha, inoltre, considerato corretta la contestazione della
lottizzazione abusiva materiale, in coerenza con quanto affermato dalla
giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/2/07, n. 6396), che ha ricondotto al
concetto giuridico della lottizzazione abusiva anche la esecuzione dei lavori
che determinano un mero mutamento della destinazione d'uso di edifici, già
esistenti. da cui derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione,
come ravvisabile nella fattispecie in esame.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27/1/2011.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 Feb. 2011
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