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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 28 marzo 2011, n. 7038
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Vizio di motivazione - Valutazione delle
risultanze in sede di giudizio di merito di merito - Sindacato di legittimità -
Limiti. Spetta, in via esclusiva, al giudice del merito il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,
di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi, liberamente
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non é
conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e
Cass. 27 luglio 2008 n. 2049). (conferma sentenza n. 771/2009 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/09/2009). Pres. Miani - Est. Napoletano -
P.M. Fucci - Ric. AL. GE.. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 28 marzo 2011,
n. 7038
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Obbligo di motivazione - Adempimento da parte del
giudice. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del
merito non é tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed
a confutare tutte e argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso,
indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento,
dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (per tutte Cass. 25 maggio 1995 n.
5748). (conferma sentenza n. 771/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 26/09/2009). Pres. Miani - Est. Napoletano - P.M. Fucci - Ric. AL.
GE.. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 28 marzo 2011, n. 7038
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere
rel.
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL. GE., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo studio
dell'avvocato ROSSI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato
BOTTINELLI BERNARDO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN. SA. PA. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo
studio dell'avvocato ALESSI GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato CORDOLA MICHELE, giusta procura speciale atto notar RENATA MARIELLA
di (Omissis) del (Omissis), rep. 27282;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO CO. S.R.L., SA. FO. S.P.A.;
- intimati -
-
avverso la sentenza n. 771/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il
26/09/2009, r.g.n. 897/08;
-
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2011 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
-
udito l'Avvocato ROSSI MASSIMILIANO per delega BOTTINELLI BERNARDO MARIA;
-
udito l'Avvocato CORDOLA MICHELE;
-
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI
Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, respingeva la
domanda proposta da Al. Ge. nei confronta della società In. sa. Pa. avente ad
oggetto la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti
all'infortunio occorsole in data (omissis) mentre si trovava al lavoro negli
uffici di (omissis) del Ba. di. La. - poi In. Sa. - siti in via (omissis).
La predetta Corte poneva a base del decisum il rilevo fondante che le
risultanze processuali non fornivano la prova sufficiente atta a dimostrare che
l'evento traumatico lamentato dalla Al. si era effettivamente verificato con le
modalità indicate nell'atto introduttivo e che tale evento era sicuramente
imputabile ad una condotta inadempiente della datrice di lavoro. Avverso tale
sentenza l' Al. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da
memoria.
La società In. Sa. Pa. resiste con controricorso.
Le altre parti intimate non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' Al., denunciando omessa motivazione, assume che la Corte
di Appello non procede ad alcuna approfondita disamina logica e giuridica degli
elementi da cui trae il proprio convincimento e tanto con particolare
riferimento alle dichiarazioni dei testimoni, alla denuncia all'INAIL
dell'infortunio ed alla CTU. Con la seconda censura la ricorrente, deducendo
vizio d'insufficiente motivazione in relazione al disposto dell'articolo 2087
c.c., prospetta che spettando ad essa ricorrente solo di provare, in mancanza di
norme di sicurezza nominate, esclusivamente la nocività dell'ambiente di lavoro
ed il nesso di causalità tra quest'ultima ed il danno subito, tanto ha
dimostralo. Né, aggiunge la ricorrente, la Banca ha chiesto di provare l'assenza
della propria responsabilità ovvero ha offerto di provare una condotta colpevole
della lavoratrice. Su tutto ciò, conclude l' Al. , la Corte di Appello non
procede ad una approfondita disamina logica e giuridica.
Con il terzo motivo la ricorrente, allega omessa motivazione relativamente alla
tardiva denuncia fatta dell'infortunio all'INAIL, alla circostanza
dell'esistenza del passaggio che poteva essere utilizzato sia dai dipendenti che
dagli operai, alle dichiarazioni dei testi, alla CTU, alla circostanza che si
trattava di misura di sicurezza innominata ed alle affermazioni negli scritti
difensivi di controparte.
Le censure, in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e
giuridico, vanno trattate congiuntamente. Rileva, innanzitutto, il Collegio che
la sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte rationes decidendi,
autonome l'una dalla altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il
dictum; da un lato, all'affermazione della mancata dimostrazione che
l'evento traumatico si era effettivamente verificato secondo le modalità
indicate nell'atto introduttivo; dall'altro, al rilievo della mancata prova
circa l'imputabilità di tale evento ad una condotta inadempiente della datrice
di lavoro. Decorre quindi, esaminare separatamente le critiche rivolte all'una e
all'altra delle indicate rationes decidendi in quanto la resistenza di
una di queste autonome ragioni agli appunti mossi con le richiamate censure
comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del
profilo della sua ratio censurato infondatamente e priverebbe
l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale,
rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex
multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo
Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).
Tanto precisato e passando all'esame delle critiche rivolte alla sentenza
impugnata in ordine all'affermazione che le risultanze processuali non
forniscono la prova sufficiente atta a dimostrare che l'evento traumatico
lamentato dalla Al. si era effettivamente verificato con le modalità indicate
nell'atto introduttivo, osserva il Collegio che la Corte del merito,
diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, da conto in modo adeguato
delle risultanze processuali su cui fonda il proprie convincimento e da conto,
altresì, delle ragioni in base alle quali ritiene tali prove inidonee a fornire
la dimostrazione di quanto asserito nel ricorso introduttivo circa il nesso
causale tra l'evento traumatico e la nocività dell'ambiente.
La Corte territoriale, infatti, rileva che i testi nulla hanno precisato circa
le modalità del verificarsi dell'evento, ma solo che l' Al. aveva loro riferito,
nel terminare la propria giornata lavorativa alle ore 16,53 che si. sarebbe
recata presso il Pronto soccorso perché aveva qualcosa nell'occhio.
Né la ritenuta mancanza di dimostrazione di quanto assunto in ricorso -secondo
il quale essa Al. veniva colpita agli occhi da corpuscoli che filtravano
attraverso la protezione maldestramente eretta lungo il corridoio che portava ai
servizi - é smentita dalle emergenze istruttorie richiamate nelle censure in
esame, almeno per quanto nel ricorso, in adempimento del principio di
autosufficienza, trascritto.
E tanto vale in relazione alle dichiarazioni testimoniali che, per la parte
trascritta, sono riferibili esclusivamente all'esigenza palesata dall' Al. di
recarsi al Pronto Soccorso, alla CTU che depone solo per la compatibilità delle
lesioni con quanto denunciato dalla ricorrente, ed agli stessi scritti difensivi
di controparte da: quali non sono affatto desumibili le modalità del verificarsi
dell'evento.
Né, infine, e vale la pena di rilevarlo, é trascritta nel ricorso la richiamata
denuncia all'INAIL di detto evento.
Deve, quindi ritenersi che ,sotto il profilo motivazionale, la sentenza
impugnata, per quello che riguarda il punto in esame, é formalmente coerente con
equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa.
Del resto, é al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,
di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi, liberamente
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non é
conferito il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e
Cass. 27 luglio 2008 n. 2049).
D'altro canto al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del
merito non é tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed
a confutare tutte e argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece
sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso,
indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento,
dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (per tutte Cass. 25 maggio 1995 n.
5748).
Resistendo l'autonoma ratio decidendi in parola della sentenza impugnata alle
critiche mosse dal ricorrente é del tutto ultroneo lo scrutinio delle censure
articolate con riferimento all'altra autonoma indicata ratio decidendi.
Il ricorso in conclusione va respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, nei confronti della parte
costituita, la soccomebenza.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità nei
confronti delle parto ramaste intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore
della società resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in
euro 25,00 per esborsi oltre euro 2.000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e
spese. Nulla per le spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti
rimaste intimate.
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