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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2011 (Cc. 12/01/2011), Sentenza n. 7127
RIFIUTI - Illecita gestione di discarica - Smaltimento di rifiuti pericolosi
o tossici differenti da quelli autorizzati - Sequestro - Titolarità dell’azienda
e provvedimenti cautelari. In tema di smaltimento illecito di rifiuti, a
prescindere dalla questione della confiscabilità, non può essere di ostacolo al
sequestro preventivo, il fatto che, in conseguenza del trasferimento ad altra
società dell'azienda, l'amministratore unico sia persona diversa dall'indagato e
a sua volta non sottoposto ad indagini. E ciò in quanto trattandosi di
provvedimenti cautelari reali il "fumus delicti" non deve essere necessariamente
riferito al soggetto nei cui confronti il provvedimento viene adottato, ma
questo ben può essere emesso nei confronti di terzi estranei prevalendo le più
generali esigenze di giustizia e di tutela della collettività. (conferma
ordinanza n. 123/2009 TRIB. LIBERTA' di BRINDISI, del 22/01/2010) Pres.
Lombardi, Est. Sarno, Ric. Formica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
24/02/2011 (Cc. 12/01/2010), Sentenza n. 7127
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Presidente
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere -
Dott. RENATO GRILLO
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere - Rel.
Dott. ELISABETTA ROSI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) SOCIETA' FORMICA AMBIENTE S.R.L.
- avverso l'ordinanza n. 123/2009 TRIB. LIBERTA' di BRINDISI, del 22/01/2010
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
- lette/sentite le conclusioni del
PG Dott. Izzo Giocchino, rigetto del ricorso
Udit i difensor Avv.; La Forgia Michele di Bari
Svolgimento del processo
La società Formica Ambiente Srl propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'appello cautelare, rigettava il gravame proposto nei confronti del provvedimento del gip del medesimo tribunale che aveva respinto l'istanza di dissequestro della discarica di proprietà della società istante.
La società ricorrente premesso quanto segue:
- di avere subito il sequestro preventivo dell'impianto di sua proprietà in
quanto ivi sarebbero state smaltite tipologie di rifiuti pericolosi o tossici
differenti da quelli autorizzati;
- che il signor Vincenzo Fiorino, componente all'epoca dei fatti del consiglio
di amministrazione della società ed unico indagato facente parte dei vertici
della compagine societaria aveva cessato il rapporto con la società e non
svolgeva alcuna attività sia pure potenzialmente inerente alla discarica di
Brindisi;
- che sulla base di ciò era stata formulata richiesta di revoca del sequestro
ritenendosi cessata ogni esigenza di tipo cautelare;
- che il gip aveva respinto l'istanza sul presupposto della confiscabilità
dell'area ed in ogni caso ritenendo che le variazioni societarie intervenute non
potessero avere rilevanza essendo evidente che l'illecita gestione della
discarica aveva arrecato vantaggio non solo al Fiorino ma anche ad altri
componenti della società;
- che il tribunale del riesame, pronunciandosi sull'appello, pur riconoscendo
che nessun divieto si frapponeva alla restituzione del bene non ricorrendo
alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 240 comma 2 del codice penale, lo aveva
rigettato ritenendo che la sola sostituzione degli organi rappresentativi e
amministrativi dell'ente con l'esclusione delle persone che erano risultate
direttamente coinvolte nei fatti non era sufficiente a far ritenere
definitivamente interrotto il collegamento tra la persona giuridica e le
condotte del reato in via di accertamento che sembrava averne interessato tutti
i livelli;
- che, inoltre, aveva ritenuto non determinante la cessione delle quote da parte
del signor Vincenzo Fiorino in quanto la partecipazione risultava trasferita a
persone giuridiche di cui era ignota la composizione dell'amministrazione e che
il sequestro si rendeva comunque necessario per verificare lo stato, il livello
di inquinamento e la necessità di bonifica dell'impianto;
- che contestualmente il tribunale aveva provveduto alla nomina di un
amministratore giudiziario per assicurare il sollecito adempimento degli
incombenti di gestione e di manutenzione; respingeva la richiesta di revoca del
sequestro;
deduce in questa sede la violazione degli articoli 321. 322 bis e 125 del codice
di rito. Rileva riguardo che, come si evince dall'avviso di conclusione delle
indagini preliminari, risultano imputati per reati ambientali inerenti
l'attività della discarica il solo Fiorello Vincenzo ed ex dipendenti della
società e che non vi è pertanto alcun collegamento strutturale tra le condotte
attribuite alle persone fisiche e la compagine societaria; ditalchè il rischio
di protrazione e di aggravamento delle condotte criminose deve ritenersi
senz'altro cessato una volta reciso ogni collegamento con gli imputati e che,
pertanto, non ricorrono più i presupposti del sequestro né in relazione alla
confisca né in relazione alle esigenze del comma 1 dell'art. 321 cpp.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre in premessa ricordare che, a prescindere dalla questione della
confiscabilità non può essere di ostacolo al sequestro preventivo, come già
affermato da questa Corte, il fatto che, in conseguenza del trasferimento ad
altra società dell'azienda, l'amministratore unico sia persona diversa
dall'indagato e a sua volta non sottoposto ad indagini. E ciò in quanto
trattandosi di provvedimenti cautelari reali il "fumus delicti" non deve
essere necessariamente riferito al soggetto nei cui confronti il provvedimento
viene adottato, ma questo ben può essere emesso nei confronti di terzi estranei
prevalendo le più generali esigenze di giustizia e di tutela della collettività.
Il problema diviene allora quello di verificare se la cessazione dalla carica di
amministratore del sig. Fiorito abbia comportato il venire meno del periculum
nella gestione del bene.
Con valutazione di merito esente da rilievi in questa sede in quanto
correttamente argomentata il tribunale non ritiene appagante il solo dato
formale dell'avvicendamento nella carica di amministratore della società
evidenziando per un verso che la società risultava interessata alla gestione
della discarica anche nelle sue altre componenti, e che, in nessun caso possono
ritenersi recisi i collegamenti tra il Fiorito e la società stessa in assenza di
notizie in ordine alle persone subentranti nella gestione.
Correttamente si ritengono sussistere, pertanto, i presupposti di cui al primo
comma dell'articolo 321 del codice di rito. Il che giustifica di per sé il
rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 12.1.2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 Feb. 2011
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