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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/02/2011, Sentenza n. 7213
DIRITTO URBANISTICO - Costruzioni abusive realizzate da terzi -Violazione
degli artt. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, 163 D. Lgs. n. 490/1999, 734 c.p. -
Accertamento della responsabilità penale del proprietario dell’area - Criteri di
valutazione. Non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di
essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione
derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Occorre considerare,
invece, la situazione concreta in cui si é svolta l'attività incriminata,
tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie
edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione
(principio del "cui prodest" nonché di tutte quelle situazioni e quei
comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi
della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione
delle opere). Grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze
utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da
terzi a sua insaputa e senza la sua volontà. Pres. FERRUA - Est. FIALE - P.G.
IZZO - Ric. Va. Vi. e Va. Gi. - (Conferma CORTE APPELLO di NAPOLI, n.
9977/2066) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n.
7213
DIRITTO URBANISTICO - Costruzioni abusive realizzate in violazione dell’ art.
44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 – Applicabilità della confisca ex art. 240 c.p. –
Esclusione. In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le
ipotesi di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno
2001, n. 380, articolo 44 (eccettuate le fattispecie di lottizzazione abusiva),
non può essere disposta la confisca, sia obbligatoria che facoltativa, a norma
dell'articolo 240 c.p., atteso che tale disposizione é derogata dalla disciplina
sanzionatoria speciale del citato Decreto del Presidente della Repubblica, che
prevede specifiche sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio. Pres. FERRUA
- Est. FIALE - P.G. IZZO - Ric. Va. Vi. e Va. Gi. - (Conferma CORTE APPELLO di
NAPOLI, n. 9977/2066) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio
2011, n. 7213
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA. VI. N. IL (omissis);
2) VA. GI. N. IL (omissis);
avverso la sentenza n. 9977/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. FIALE Aldo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha
concluso per l'annullamento senza rinvio quanto alla confisca, con declaratoria
di inammissibilita' del ricorso nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27.5.2009, in parziale riforma
della sentenza 13.6.2006 del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia,
ribadiva l'affermazione della responsabilita' penale:
a) di Va. Vi. in ordine ai reati di cui:
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44,
lettera c), e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163 (per avere
eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - in assenza del prescritto
titolo concessorio e dell'autorizzazione dell'autorita' preposta alla tutela del
vincolo - opere edilizie finalizzate alla realizzazione di un ristorante - acc.
in (omissis);
--all'articolo 734 c.p.;
- all'articolo 349 c.p. (per avere proseguito le opere abusive, reiteratamente
violando i sigilli ad esse apposti - acc. dal (omissis);
b) di Va. Gi. in ordine ai reati di cui:
- all'articolo 349 c.p. (acc. dal omissis)
c) e - essendo gia' stati unificati i reati nel vincolo della continuazione, ex
articolo 81 cpv. c.p., nonche' gia' riconosciute ad entrambi circostanze
attenuanti generiche - determinava le pene: per Va. Vi. , in anni due, mesi
quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, e, per Va. Gi. , in anni uno di
reclusione ed euro 250,00 di multa (con il beneficio della sospensione
condizionale), confermando gli ordini di demolizione delle opere abusive e di
ripristino dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale
- sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha
eccepito:
- la illegittimita' della statuizione - rinvenibile nella sola parte
motivazionale del provvedimento impugnato - di confisca del manufatto e
dell'intera area sottoposta a sequestro;
- la carenza assoluta di prova in ordine alla riconducibilita' dell'attivita' di
edificazione abusiva alla persona di Va. Gi. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati, perche' infondati, potendosi procedere alla
mera correzione della parte motivazionale della sentenza impugnata.
1. Quanto alle doglianze riferite all'affermazione della responsabilita' di Va.
Gi. - premesso che la stessa e' stata condannata soltanto per concorso nel
delitto di violazione dei sigilli finalizzato alla prosecuzione della
costruzione abusiva - va rilevato che la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte Suprema e' orientata nel senso che non puo' essere attribuito ad un
soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di
controllo dalla cui violazione derivi una responsabilita' penale per costruzione
abusiva.
Occorre considerare, invece, la situazione concreta in cui si e' svolta l'attivita'
incriminata, tenendo conto della disponibilita', giuridica e di fatto, della
superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova
costruzione (principio del "cui prodest" nonche' di tutte quelle situazioni e
quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi
integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale,
all'esecuzione delle opere (vedi, tra le decisioni piu' recenti, Cass., Sez. 3:
2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro;
12,1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856,
Farzone. Vedi pure Cass., Sez. 5, 19.12.2007, n. 47083).
Grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a
convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a
sua insaputa e senza la sua volonta' (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n.
35537, Vitale ed altro).
Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, i giudici del merito
hanno fondato correttamente la corresponsabilita' dell'attuale ricorrente, per
le violazioni di sigilli a lei contestate, non soltanto sulla circostanza che
ella risulta essere proprietaria del fondo illecitamente edificato ma altresi'
sulla disponibilita' giuridica e di fatto del suolo, in una situazione in cui
l'imputata non ha mai prospettato che altri abbia disposto dell'immobile senza
che essa ne fosse consapevole o contro il suo volere e, in circostanze siffatte,
abbia intrapreso sullo stesso l'attivita' edilizia illecita in contestazione.
2. Va. Vi. non aveva contestato, con i motivi di appello, la sua responsabilita'
in ordine ai reati a lui ascritti e - con il ricorso in esame - si duole
esclusivamente delle disposizioni di confisca rinvenibili soltanto nella
motivazione (e non nel dispositivo) della sentenza impugnata.
Al riguardo rileva il Collegio che:
a) Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, in materia
edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 (eccettuate
le fattispecie di lottizzazione abusiva), non puo' essere disposta la confisca,
sia obbligatoria che facoltativa, a norma dell'articolo 240 c.p., atteso che
tale disposizione e' derogata dalla disciplina sanzionatoria speciale del citato
Decreto del Presidente della Repubblica, che prevede specifiche sanzioni
amministrative di tipo ripristinatorio (vedi, tra le decisioni piu' recenti,
Cass., sez. 3: 8 marzo 2010, n. 9170, Vulpio, 25 aprile 2009, n. 15717, Bianchi
ed altri; 28 marzo 2008, n. 13226, Blengino; 31 gennaio 2008, n. 4965, Irti ed
altro).
Il sistema sanzionatorio vigente (introdotto gia' dalla Legge n. 47 del 1985) -
articolato su una generale obbligatorieta' della demolizione, correlata
all'acquisizione gratuita ed automatica dell'immobile abusivo al patrimonio del
Comune - attua praticamente le medesime finalita' della confisca penale e, se
questa venisse contemporaneamente disposta, genererebbe indubbi problemi di
adeguamento tra procedure diverse.
b) L'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza deve
essere normalmente risolto facendo ricorso al criterio della prevalenza del
primo (elemento decisionale) sulla seconda (elemento giustificativo).
La giurisprudenza di questa Corte ammette, comunque, la possibile ricorrenza di
casi in cui la motivazione, per la sua funzione di spiegazione e chiarimento
delle ragioni per le quali il giudice e' pervenuto alla decisione, contenga
elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di
esso.
Nella fattispecie in esame, pero', la sentenza di primo grado - appellata dai
soli imputati - non conteneva alcuna statuizione di confisca ed appare evidente
che la Corte territoriale erroneamente ha fatto riferimento alla misura
ablatoria nella sola motivazione, non potendo riformare illegittimamente "in
peius" le determinazioni del Tribunale.
Non deve adottarsi, conseguentemente, alcuna statuizione di annullamento della
sentenza impugnata, potendo disporsi la correzione di un errore soltanto
materiale attraverso l'eliminazione del riferimento alla confisca contenuto
nella motivazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607 e 615 c.p.p., eliminato,
nella motivazione della sentenza impugnata, il riferimento alla confisca,
rigetta i ricorsi
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