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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/02/2011, Sentenza n. 7223


DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree paesaggisticamente vincolate - Condanna definitiva per opere abusive ex artt. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 - Provvedimento amministrativo di determinazione di sanzione pecuniaria finalizzato a sanatoria - Illegittimità. In ipotesi di condanna definitiva intervenuta per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, lettera a), l’eventuale provvedimento emesso dal Comune di semplice determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, è del tutto inidoneo a costituire sanatoria di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica. Di nessun effetto é, conseguentemente, l'illegittimo provvedimento amministrativo, anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le opere possono essere mantenute. Pres. FERRUA - Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (Annulla ordinanza del 10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di Ischia) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7223
 


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;

nel proc. contro:

Tr. Ed. , n. (OMESSO);

avverso l'ordinanza del 10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di Ischia;

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;

Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, ha concluso l'annullamento con rinvio; la Corte osserva:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con ricorso al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 6 ottobre 2009, Tr. Ed. proponeva incidente di esecuzione in relazione al decreto penale di condanna dell'11 giugno 2008, divenuto irrevocabile, e con riferimento, specificamente all'ordine di demolizione emesso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9,. Assumeva il ricorrente che le opere abusive, per le quali era stato condannato, erano poi state autorizzate in sanatoria con determinazione del responsabile del settore tecnico del Comune di (OMESSO).

Il pubblico ministero, nell'udienza camerale, esprimeva parere sfavorevole.

Con ordinanza del 10 dicembre 2009 il g.i.p. - quale giudice dell'esecuzione - accoglieva il ricorso e revocava l'ordine di demolizione dato con il decreto penale di condanna suddetto.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza suddetta.

3. Il P.G. di questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso, articolato in un unico motivo, e' fondato.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di revocare l'ordine di demolizione dato con il decreto penale di condanna 11 giugno 2008, sulla base di un provvedimento emesso dal responsabile del servizio tecnico del comune di (OMESSO).

Ma va considerato - come ha rilevato il P.G. - che la condanna definitiva e' intervenuta per i reati, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, lettera a), e che, in relazione a detti titoli di reato, il provvedimento emesso dal Comune di (OMESSO), di semplice determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita', e' del tutto inidoneo a costituire sanatoria di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Di nessun effetto e', conseguentemente, l'illegittimo provvedimento amministrativo, anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le opere possono essere mantenute.

2. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al g.i.p. presso il tribunale di Napoli.


P.Q.M.


la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al g.i.p. presso il Tribunale di Napoli.
 



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