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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/02/2011, Sentenza n. 7223
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree paesaggisticamente
vincolate - Condanna definitiva per opere abusive ex artt. 44 lett. c) D.P.R.
380/2001 e 181 comma 1 bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 - Provvedimento
amministrativo di determinazione di sanzione pecuniaria finalizzato a sanatoria
- Illegittimità. In ipotesi di condanna definitiva intervenuta per i reati
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380,
articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo
181, comma 1 bis, lettera a), l’eventuale provvedimento emesso dal Comune di
semplice determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria
applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio attività, è del tutto inidoneo a costituire sanatoria
di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area
paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica. Di
nessun effetto é, conseguentemente, l'illegittimo provvedimento amministrativo,
anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le opere possono
essere mantenute. Pres. FERRUA - Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (Annulla ordinanza del
10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di Ischia) - CORTE DI
CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7223
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nel proc. contro:
Tr. Ed. , n. (OMESSO);
avverso l'ordinanza del 10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di
Ischia;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Giovanni
Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. VOLPE
Giuseppe, ha concluso l'annullamento con rinvio; la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Napoli del 6 ottobre 2009, Tr. Ed. proponeva incidente di esecuzione in
relazione al decreto penale di condanna dell'11 giugno 2008, divenuto
irrevocabile, e con riferimento, specificamente all'ordine di demolizione emesso
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo
31, comma 9,. Assumeva il ricorrente che le opere abusive, per le quali era
stato condannato, erano poi state autorizzate in sanatoria con determinazione
del responsabile del settore tecnico del Comune di (OMESSO).
Il pubblico ministero, nell'udienza camerale, esprimeva parere sfavorevole.
Con ordinanza del 10 dicembre 2009 il g.i.p. - quale giudice dell'esecuzione -
accoglieva il ricorso e revocava l'ordine di demolizione dato con il decreto
penale di condanna suddetto.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto
ricorso avverso l'ordinanza suddetta.
3. Il P.G. di questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in un unico motivo, e' fondato.
Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di revocare l'ordine di demolizione dato
con il decreto penale di condanna 11 giugno 2008, sulla base di un provvedimento
emesso dal responsabile del servizio tecnico del comune di (OMESSO).
Ma va considerato - come ha rilevato il P.G. - che la condanna definitiva e'
intervenuta per i reati, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001, articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo n. 42 del 2004,
articolo 181, comma 1 bis, lettera a), e che, in relazione a detti titoli di
reato, il provvedimento emesso dal Comune di (OMESSO), di semplice
determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria
applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformita'
dalla denuncia di inizio attivita', e' del tutto inidoneo a costituire sanatoria
di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area
paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Di nessun effetto e', conseguentemente, l'illegittimo provvedimento
amministrativo, anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le
opere possono essere mantenute.
2. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza
impugnata e rinvio al g.i.p. presso il tribunale di Napoli.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al g.i.p. presso il Tribunale
di Napoli.
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