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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2011 Sentenza n. 758


DIRITTO URBANISTICO - Reato di costruzione abusiva - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Estinguibilitą per decorso dei tempi - Esclusione - Art. 7, L. n. 47/1985 - Art. 173 c.p.. In materia di reati edilizi, il mancato riscontro da parte del giudice dell'esecuzione alla sollevata eccezione di prescrizione dell'ingiunzione a demolire, si palesa totalmente privo di pregio, vista la inammissibilitą, per manifesta infondatezza, della stessa eccezione, in quanto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito ex articolo 7, Legge n. 47 del 1985, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, non si estingue per il decorso del tempo, ex articolo 173 c.p., atteso che questa ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali. (dich inamm. il ricorso avverso Corte di Appello di Napoli il 17/11/95 che confermava il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, quale giudice dell'esecuzione, ordinanza del 6/10/09) Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. Pa. Ro.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2011 Sentenza n. 758

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Giudizio per cassazione - Omessa motivazione da parte del giudice di merito - Automatica nullitą del provvedimento - Esclusione - Valutazione della Corte - Verifica di motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili. Nel giudizio di legittimitą l'omessa motivazione da parte del giudice di merito in relazione a motivi libellati dall'interessato non comporta automatica nullitą del provvedimento assoggettato ad impugnazione, dovendo valutare, se non si tratti di motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili. (dich inamm. il ricorso avverso Corte di Appello di Napoli il 17/11/95 che confermava il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, quale giudice dell'esecuzione, ordinanza del 6/10/09) Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. Pa. Ro.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2011 Sentenza n. 758

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana                                     - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria                          - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni                                 - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                                        - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi                                        - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
- Pa. Ro. nata a (Omissis);
- Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli in data 6/10/09;
- Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
- Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Santi Gazzara;

osserva:


RITENUTO IN FATTO


Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6/10/09, ha rigettato la istanza presentata da Pa. Ro. tendente ad ottenere l'annullamento, ovvero la revoca, nonche' la sospensione, dell'ingiunzione a demolire, resa dal P.M., avente ad oggetto il manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna, resa il 19/10/94, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 17/11/95, passata in giudicato il 19/2/96.

Propone ricorso per cassazione la difesa della interessata con i seguenti motivi:

- e' evidente il vizio generico attinente alla ritenuta impossibilita' che il manufatto in oggetto potesse essere oggetto di sanatoria;
- violazione della Legge n. 724 del 1994, articolo 39, visto che gli abusi realizzati, secondo la normativa vigente, si ritengono condonabili;
- violazione ex Legge n. 689 del 1981, non potendosi eseguire un ordine demolitorio dopo oltre un decennio dalla sentenza definitiva.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto.

La difesa della Pa. ha, ritualmente, inoltrato in atti memoria nella quale contesta quanto dedotto in requisitoria dal P.G..


RILEVATO IN DIRITTO


Il ricorso e' manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La Pa. denuncia il vizio di inosservanza, ovvero di erronea applicazione di norme giuridiche e difetto di motivazione.

Orbene si osserva:

- il giudice ha evidenziato che la zona in cui insiste il manufatto abusivo e' sottoposta a vincolo;

- ha rilevato il Tribunale come non sia sufficiente, per neutralizzare l'ordine in esame, la mera possibilita' che in tempo lontano, potrebbero essere emanati atti favorevoli al condannato, non potendosi rinviare indefinitamente la tutela del territorio, che l'ordine di demolizione e' finalizzato a reintegrare;

- il decidente ha, altresi' rilevato che le doglianze avanzate con l'incidente di esecuzione fanno riferimento a fatti e circostanze verificatisi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza del 17/11/95 (la istanza di condono e' stata presentata in data 1/3/95), e gia', evidentemente sottoposti alla attenzione del giudice di merito, e dunque preclusi all'attuale esame.

Rilevasi, peraltro, che il discorso giustificativo, adottato dal giudice dell'esecuzione, si palesa del tutto immune da vizi logico-giuridici ed in perfetta assonanza all'orientamento giurisprudenziale affermato da questa Corte (Cass. 25/11/04, n. 1104; Cass. n. 43878/2000).

Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riscontro da parte del giudice dell'esecuzione alla sollevata eccezione di prescrizione dell'ingiunzione a demolire, si palesa totalmente privo di pregio, vista la inammissibilita', per manifesta infondatezza, della stessa eccezione, in quanto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal decidente Legge n. 47 del 1985, ex articolo 7, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, non si estingue per il decorso del tempo, ex articolo 173 c.p., atteso che questa ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Cass. 30/4/03, Pasquale).

Sul punto osservasi che nel giudizio di legittimita' l'omessa motivazione da parte del giudice di merito in relazione a motivi libellati dall'interessato non comporta automatica nullita' del provvedimento assoggettato ad impugnazione, dovendo questa Corte valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili (Cass. 1/2/02, Poggi), come rilevato nella specie.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la Pa. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', la stessa deve, altresi', ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., essere condannata al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


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