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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria delle opere abusive ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Esclusione - Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Emissione, esecuzione e competenza - Autorità giudiziaria - Potere autonomo - Condono edilizio - Art. 32, L. n. 326/2003. La sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, è inapplicabile all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul punto, la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione dell'ordine di demolizione è concorrente ed autonoma rispetto a quella attribuita all'ente locale. Pertanto, eventuali problemi di natura tecnica relativi alla demolizione, devono essere risolti nel corso della concreta esecuzione dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica. (dich. inamm. Il ricorso avverso ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Il. Ci. ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana                                         - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria                              - Consigliere Rel.
Dott. AMOROSO Giovanni                                     - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                                            - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi                                            - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 
SENTENZA


- sul ricorso proposto dall'Avv. Artiaco Giuseppe, difensore di fiducia di: Il. Ci., n. a (Omissis), e di Ve. Ga., n. a (Omissis);
- avverso l'ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di Napoli, con la quale e' stata respinta la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire e ripristinare dello stato dei luoghi emessa in data 29.7.2005 dalla Procura Generale della Repubblica in esecuzione dell'analogo ordine contenuto nella sentenza di condanna della Il. Ci. emessa dalla medesima Corte di Appello in data 10.7.2003, divenuta irrevocabile.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO



Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da Il. Ci. e Ve. Ga., di revoca dell'ingiunzione a demolire e ripristinare dello stato dei luoghi emessa in data 29.7.2005 dalla Procura Generale della Repubblica in esecuzione dell'analogo ordine contenuto nella sentenza della medesima Corte di Appello in data 10.7.2003, divenuta irrevocabile, di condanna della Il..

La Corte territoriale ha osservato che il Comune di (Omissis) aveva respinto la richiesta di sanatoria delle opere abusive, formulata dai coniugi Il. - Ve., risultando inapplicabili le disposizioni sul condono edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, in quanto si tratta di immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Il. Ci. e Ve. Ga., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti deducono che il giudice della esecuzione avrebbe dovuto valutare la suscettibilità di revoca dell'ordine di demolizione nella ipotesi di emissione da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento che risultasse in contrasto con detto ordine.

Si osserva inoltre che l'attività esecutiva della autorità giudiziaria deve essere coordinata con quella della pubblica amministrazione che aveva già invitato la Il. ad assistere al ripristino dello stato dei luoghi in attuazione dell'ordinanza di demolizione emessa il (Omissis), sicché i provvedimenti della p.a. risultavano ancora produttivi di effetti giuridici.

Si deduce, infine, che i giudici dell'esecuzione avrebbero dovuto valutare l'esistenza di divergenze tra la descrizione delle opere abusive contenuta nel verbale di sequestro e quella contestata nel capo di imputazione, cui doveva essere riferito l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, con conseguente difficoltà tecnica della esecuzione, che avrebbe potuto trovare soluzione solo in sede amministrativa; che sul punto deve essere anche considerata la sussidianetà del potere esercitato in materia di demolizione dall'autorità giudiziaria rispetto a quella amministrativa.

Il ricorso e' manifestamente infondato.

Come già evidenziato nel provvedimento impugnato, la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione dell'ordine di demolizione e' concorrente ed autonoma rispetto a quella attribuita all'ente locale.

Nel caso in esame, inoltre, non risulta essere stato ancora eseguito l'ordine di demolizione emesso dal Comune di (Omissis).

Va, poi, osservato che i problemi di natura tecnica relativi alla demolizione, se esistenti, devono essere risolti nel corso della concreta esecuzione dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica.

Peraltro, la doglianza sul punto risulta formulata per la prima volta in sede di legittimità ed e', pertanto, inammissibile.

La motivazione della impugnata ordinanza, infine, risulta giuridicamente corretta ed immune da vizi logici sul punto della inapplicabilità della sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio all'immobile di cui si tratta, essendo lo stesso ubicato in zona vincolata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 606, c.p.p., u.c..

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.


P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.



 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


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