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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria delle opere
abusive ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Esclusione - Ordine
di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Emissione, esecuzione e
competenza - Autorità giudiziaria - Potere autonomo - Condono edilizio - Art.
32, L. n. 326/2003. La sanatoria prevista dalla normativa sul condono
edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, è inapplicabile
all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul punto, la
competenza dell'autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione
dell'ordine di demolizione è concorrente ed autonoma rispetto a quella
attribuita all'ente locale. Pertanto, eventuali problemi di natura tecnica
relativi alla demolizione, devono essere risolti nel corso della concreta
esecuzione dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica. (dich.
inamm. Il ricorso avverso ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di
Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Il. Ci. ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana
- Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria
- Consigliere Rel.
Dott. AMOROSO Giovanni
- Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta
- Consigliere
Dott. GAZZARA Santi
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul ricorso proposto dall'Avv. Artiaco Giuseppe, difensore di fiducia di: Il.
Ci., n. a (Omissis), e di Ve. Ga., n. a (Omissis);
- avverso l'ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di Napoli, con la
quale e' stata respinta la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire e
ripristinare dello stato dei luoghi emessa in data 29.7.2005 dalla Procura
Generale della Repubblica in esecuzione dell'analogo ordine contenuto nella
sentenza di condanna della Il. Ci. emessa dalla medesima Corte di Appello in
data 10.7.2003, divenuta irrevocabile.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.
VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice
dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da Il. Ci. e Ve. Ga., di
revoca dell'ingiunzione a demolire e ripristinare dello stato dei luoghi emessa
in data 29.7.2005 dalla Procura Generale della Repubblica in esecuzione
dell'analogo ordine contenuto nella sentenza della medesima Corte di Appello in
data 10.7.2003, divenuta irrevocabile, di condanna della Il..
La Corte territoriale ha osservato che il Comune di (Omissis) aveva respinto la
richiesta di sanatoria delle opere abusive, formulata dai coniugi Il. - Ve.,
risultando inapplicabili le disposizioni sul condono edilizio di cui alla Legge
n. 326 del 2003, articolo 32, in quanto si tratta di immobile ubicato in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Il. Ci. e Ve. Ga., che
la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento i ricorrenti deducono che il
giudice della esecuzione avrebbe dovuto valutare la suscettibilità di revoca
dell'ordine di demolizione nella ipotesi di emissione da parte della pubblica
amministrazione di un provvedimento che risultasse in contrasto con detto
ordine.
Si osserva inoltre che l'attività esecutiva della autorità giudiziaria deve
essere coordinata con quella della pubblica amministrazione che aveva già
invitato la Il. ad assistere al ripristino dello stato dei luoghi in attuazione
dell'ordinanza di demolizione emessa il (Omissis), sicché i provvedimenti
della p.a. risultavano ancora produttivi di effetti giuridici.
Si deduce, infine, che i giudici dell'esecuzione avrebbero dovuto valutare
l'esistenza di divergenze tra la descrizione delle opere abusive contenuta nel
verbale di sequestro e quella contestata nel capo di imputazione, cui doveva
essere riferito l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna,
con conseguente difficoltà tecnica della esecuzione, che avrebbe potuto trovare
soluzione solo in sede amministrativa; che sul punto deve essere anche
considerata la sussidianetà del potere esercitato in materia di demolizione
dall'autorità giudiziaria rispetto a quella amministrativa.
Il ricorso e' manifestamente infondato.
Come già evidenziato nel provvedimento impugnato, la competenza dell'autorità
giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione dell'ordine di demolizione e'
concorrente ed autonoma rispetto a quella attribuita all'ente locale.
Nel caso in esame, inoltre, non risulta essere stato ancora eseguito l'ordine di
demolizione emesso dal Comune di (Omissis).
Va, poi, osservato che i problemi di natura tecnica relativi alla demolizione,
se esistenti, devono essere risolti nel corso della concreta esecuzione
dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica.
Peraltro, la doglianza sul punto risulta formulata per la prima volta in sede di
legittimità ed e', pertanto, inammissibile.
La motivazione della impugnata ordinanza, infine, risulta giuridicamente
corretta ed immune da vizi logici sul punto della inapplicabilità della
sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio all'immobile di cui si
tratta, essendo lo stesso ubicato in zona vincolata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell'articolo 606, c.p.p., u.c..
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.
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