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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 775
RIFIUTI - T.A.R.S.U. - Determinazione della superficie tassabile -
Presupposti per l’esenzione dalla TARSU - L’onere della prova costituenti fonte
dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione - Il diritto
all'esenzione va provato dal contribuente - Potere di incidere per i Comuni sui
requisiti per la fruizione della esenzione previsti dalla legislazione statale -
Esclusione - Art. 62, c. 3, D.Lgs. n. 507/1993. Il Decreto Legislativo n.
507 del 1993, articolo 62, comma 3 dispone che nella determinazione della
superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di
regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a
proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Atteso il tenore
della disposizione in esame - e dovendo escludersi che l'esenzione possa essere
stata prevista anche per chi smaltisce rifiuti speciali in discariche abusive o
nei cassonetti dei rifiuti urbani -, la norma deve essere interpretata nel senso
che l'esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute può essere
riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti
speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei
medesimi a proprie spese. Pertanto, l'onere della prova della sussistenza di
entrambi i suddetti presupposti grava sul contribuente che intende ottenere
l'esenzione, in quanto, se e' vero che l'onere della prova dei fatti costituenti
fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto
all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche
parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di
tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio
comunale (Cass. n. 4766/2004). Infine, con il Decreto Legislativo n. 507 del
1993 il legislatore ha rimesso alla potestà regolamentare dei Comuni le
disposizioni per la concreta applicazione della tassa, ma non ha certo
attribuito ai Comuni medesimi il potere di incidere sui requisiti per la
fruizione della esenzione previsti dalla legislazione statale (ossia, nella
specie, dall'articolo 62 siccome interpretato in questa sede), con la
conseguenza che lo smaltimento (o recupero) dei rifiuti speciali, costituendo
(unitamente alla produzione dei medesimi in determinate aree) requisito per
l'esenzione dalla Tarsu, doveva ritenersi presupposto (anche se non
esplicitamente contemplato) anche dall'articolo 14 del Regolamento Comunale e
che la Delib. 29 novembre 2004, n. 69 non ha fatto altro che esplicitare il
presupposto normativo della disposizione regolamentare. (annulla sentenza
depositata il 24/11/2006, n. 105 della COMM. TRIB. REG. di MILANO) Pres.
Plenteda - Rel. Di Iasi - Ric. Comune di Vigevano c. Ge. Srl.. CORTE DI
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 775
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Civ.
Tributaria
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato
- Presidente
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio
- Consigliere
Dott. SOTGIU Simonetta
- Consigliere
Dott. DI IASI Camilla
- Rel. Consigliere
Dott. PLICHETTI Renato
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: COMUNE DI VIGEVANO, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo
studio dell'avvocato SEGARELLI UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato
ANTONUCCI DONATO, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
GE. SRL, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23 presso lo studio
dell'avvocato VILLA PIERGIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato OLGIATI
CARLO, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 105/2006
della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 24/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2010 dal
Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente l'Avvocato ANTONUCCI DONATO, che ha chiesto
l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO
Federico, che ha concluso per l'accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Comune di Vigevano propone ricorso per cassazione (successivamente
illustrato da memoria) nei confronti della Ge. s.r.l. (ora dichiarata fallita,
che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in
controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento relativo alla
Tarsu per l'anno 2000 emesso in relazione alla ritenuta mancanza delle
condizioni per la esenzione previste dall'articolo 14 punto 3 lettera a) del
regolamento comunale come integrato dalla Delib. n. 69 del 2004, la C.T.R.
Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, annullava l'avviso opposto
rilevando che la modifica al citato articolo 14 punto 3 lettera a) del
Regolamento Comunale ad opera della Delib. n. 69 era intervenuta successivamente
alla presentazione della dichiarazione per la Tarsu e che tale modifica,
disciplinando diversamente il presupposto di esenzione, doveva ritenersi
innovativa e pertanto valevole solo per il futuro.
2. Con un unico, articolato motivo, il ricorrente, deducendo violazione e/o
errata applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62 -anche
in relazione al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 21 ed al
regolamento comunale approvato in virtù di tale disposizione (Delib. C.C. n. 7
del 1999 e Delib. C.C. n. 69 del 2004)-, articolo 12 preleggi e Legge n. 212 del
2000, articolo 3 oltre che vizi di motivazione, rileva: che, vertendosi in tema
di esenzione dal tributo, gravava sul contribuente l'onere della prova della
sussistenza delle relative condizioni; che già prima della modifica introdotta
dalla Delib. n. 69 del 2004 doveva ritenersi condizione per l'esenzione de qua
non solo la produzione ma anche il recupero o lo smaltimento dei rifiuti
speciali prodotti; che in tal senso la normativa era stata interpretata dalle
circolari dell'amministrazione, con la conseguenza che alla Delib. n. 69 doveva
attribuirsi carattere interpretativo e non innovativo.
Prima di passare all'esame del merito della censura, occorre rilevare che, per
quanto concerne la denuncia di violazione di legge (e a differenza di quanto
affermato dalla controricorrente), il quesito di diritto risulta esposto, sia
pure in assenza di forma interrogativa (peraltro non richiesta dall'articolo 366
bis c.p.c.), ed e' idoneo ad assolvere alla propria funzione, che e' quella di
far comprendere alla Corte di legittimita', dalla lettura del solo quesito,
inteso come sintesi logico - giuridica della questione, quale sia l'errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la
prospettazione de., ricorrente, la regola da applicare.
Per quanto concerne la denuncia di vizio di motivazione, e' invece da
evidenziare che risulta assolutamente generica l'illustrazione richiesta dalla
seconda parte dell'articolo 366 bis c.p.c., ed inoltre che detta denuncia
investe anche la motivazione in diritto della sentenza impugnata, risultando
pertanto come tale inammissibile e in parte qua assorbita dalla censura di
violazione di legge esposta nel medesimo motivo.
Tanto premesso, la censura di violazione delle norme sopra citate e' da
ritenersi fondata, nei termini di cui in prosieguo.
In proposito giova innanzitutto evidenziare che il Decreto Legislativo n. 507
del 1993, articolo 62, comma 3 dispone che nella determinazione della superficie
tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche
caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti
speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti. Atteso il tenore della
disposizione in esame - e dovendo escludersi che l'esenzione possa essere stata
prevista anche per chi smaltisce rifiuti speciali in discariche abusive o nei
cassonetti dei rifiuti urbani -, la norma deve essere interpretata nel senso che
l'esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute può essere
riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti
speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei
medesimi a proprie spese.
L'onere della prova della sussistenza di entrambi i suddetti presupposti grava
sul contribuente che intende ottenere l'esenzione, in quanto, se e' vero che
l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria
grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal
contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola
generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o
detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. sul punto, tra le
altre, cass. n. 4766 del 2004).
E' inoltre da rilevare che nel Decreto Legislativo n. 507 del 1993 il
legislatore ha rimesso alla potestà regolamentare dei Comuni le disposizioni per
la concreta applicazione della tassa, ma non ha certo attribuito ai Comuni
medesimi il potere di incidere sui requisiti per la fruizione della esenzione
previsti dalla legislazione statale (ossia, nella specie, dall'articolo 62
siccome interpretato in questa sede), con la conseguenza che lo smaltimento (o
recupero) dei rifiuti speciali, costituendo (unitamente alla produzione dei
medesimi in determinate aree) requisito per l'esenzione dalla Tarsu, doveva
ritenersi presupposto (anche se non esplicitamente contemplato) anche
dall'articolo 14 del Regolamento Comunale e che la Delib. 29 novembre 2004, n.
69 non ha fatto altro che esplicitare il presupposto normativo della
disposizione regolamentare. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito
col rigetto del ricorso introduttivo. Le alterne vicende della controversia nel
merito evidenziano la complessità della questione, in mancanza di precedenti di
legittimità che abbiano espressamente affrontato la questione, ed inducono alla
compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta
il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero processo.
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