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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/03/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 7948
RIFIUTI - Terre e rocce da scavo provenienti da siti bonificati contaminati -
Natura pericolosa - Art. 186 D.L.gs n.152/06 come sostituito dal D.L.vo n.4/08.
La provenienza da siti bonificati, senza ulteriori interventi di
caratterizzazione, postula la natura pericolosa delle terre e rocce di scavo
tant'è che, anche nei più recenti approdi normativi, si è ribadito che "Le terre
e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche'...;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto;" (art. 186 D. L.gs n.152/06 come sostituito dal D.L.vo n.4/08).
(conferma sentenza n. 2910/2006 CORTE APPELLO di GENOVA, del 29/05/2008) Pres.
Lombardi, Est. Sarno, Ric. Furia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
01/03/2011 (Ud. 12/01/2011), Sentenza n. 7948
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Presidente -
Dott. MARIO GENTILE
- Consigliere -
Dott. RENATO GRILLO
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere Rel. -
Dott. ELISABETTA ROSI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FURIA GINO N. IL 10/09/1963
2) MASINI ALDO N. IL 18/02/1935
- avverso la sentenza n. 2910/2006 CORTE APPELLO di GENOVA, del 29/05/2008
- visti gli atti, la sentenza e il ricorso
- udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. GIULIO SARNO
- Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha
concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Furia Gino e Masini Aldo propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Genova confermava quella del tribunale di Massa in data 5 maggio 2006 che li aveva entrambi ritenuti colpevoli del reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 51 commi 3 e 4 d LG 22/97 perché in concorso tra loro, il Furia in qualità di amministratori della Furia SRL ed il Masini della Rimavi s.r.l., società la prima esecutrice del trattamento, del trasporto e del conferimento, la seconda gestore della discarica per effetto della determinazione dirigenziale della provincia di Massa Carrara del 22 febbraio 2001, gestivano una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi consistenti in 28.122,26 tonnellate di rifiuti provenienti dalla bonifica dei siti inquinati contaminati con mercurio, idrocarburi totali, cloruri e rame in violazione delle prescrizioni contenute nella citata determinazione dirigenziale, nonché attribuendo nei formulari di trasporto il codice CER 170504 in luogo di 19 13 02 o 19/12 09 corrispondenti ai rifiuti effettivamente conferiti. Dal gennaio all'ottobre 2003.
I profili essenziali della vicenda non sono in contestazione e possono essere
così ricostruiti:
a) secondo la determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2001, che dettava le
condizioni relative alla gestione della discarica denominata ex cava Viti,
potevano conferirsi nel sito terre e rocce con codice identificativo CER 170501,
con esclusione di quelle provenienti da bonifica;
b) in forza degli adempimenti imposti dall'entrata in vigore della legge numero
443/01 la società Rimavi presentava alla Provincia il 9 febbraio 2001 una
richiesta di transcodifica;
c) in data 8 agosto 2001 la Rimavi, a completamento della domanda di
transcodifica del 9 febbraio 2001, chiedeva alla provincia di essere autorizzata
anche alla discarica di materiale proveniente da bonifica;
d) l'ente rispondeva con nota del 10 settembre 2001 indicando il nuovo codice
identificativo 170504, senza aggiungere altro;
e) in data 6 novembre 2002 si teneva una riunione tra gli esperti ARPAT delle
due province interessate alla discarica - Massa Carrara e Lucca - nella quale si
poneva il problema di limitare le conseguenze derivanti dall'atto del 10
settembre 2001, nella parte in cui autorizzava ricevere terre e rocce
provenienti da bonifiche nella ex cava di Viti;
f) nel dicembre 2002 la Rimavi effettuava una comunicazione alla provincia con
la quale faceva presente che la società aveva intenzione di utilizzare il codice
170504 senza limitazione;
g) dal gennaio all'ottobre 2003 si teneva la condotta contestata;
h) il 17 dicembre 2003 la provincia emetteva la determinazione dirigenziale
nella quale si prescriveva espressamente che, laddove si fosse trattato del
codice 170504, l'autorizzazione non includeva le terre provenienti da bonifica;
Deducono in questa sede i ricorrenti:
Masini:
1) erronea applicazione dell'articolo 1 comma 15 della legge 443/01. Si rileva
al riguardo che tale disposizione prevedeva che i soggetti che effettuavano
attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione era stata modificata con
la decisione della commissione europea 2001/118/CE del gennaio 2001, dovessero
inoltrare richiesta all'ente competente entro 30 giorni presentando domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/97 indicando
i nuovi codici per i quali intendevano proseguire l'attività di gestione dei
rifiuti e che l'attività poteva essere proseguita fino all'emanazione del
conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle
autorizzazioni di cui al citato decreto legislativo. Si aggiunge che nel caso di
specie la Rimavi aveva formulato richiesta di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 28 citato il 9 febbraio e 1'8 agosto 2001 e che il provvedimento
della provincia di Massa Carrara, ente preposto al rilascio dell'autorizzazione,
indicava il codice CER 170504 comprensivo anche delle terre provenienti da siti
bonificati.
2) contraddittorietà manifesta ed illogicità della motivazione. Si censura in
particolare il percorso argomentativo concernente l'elemento psicologico del
reato, evidenziando che erroneamente la richiesta di transcodifica era stata
interpretata come dimostrazione della consapevolezza della necessità di un
esplicito provvedimento in ordine alle terre provenienti da bonifica e che,
inoltre, non erano stati tenuti nel debito conto la riunione tenutasi il 6
novembre 2002 ed il contenuto del verbale della riunione.
Furia:
3) violazione dell'allegato D Digs 152/06 nonché dell'articolo 1 comma 15 legge
443/2001 dovendosi ritenere che con il provvedimento del 10 settembre 2002, nel
comunicare il nuovo codice identificativo CER, sia stato rimosso il limite
precedentemente esistente, e che erroneamente non sia stata riconosciuta nei
giudizi di merito la natura autorizzativa del provvedimento. Si aggiunge che
deve ritenersi arbitrariamente applicata la limitazione dalla provincia di Massa
Carrara nella determinazione del 22 febbraio 2001 e che la circostanza che la
determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2003 abbia reintrodotto il limite
sta a indicare che in precedenza tale limite non poteva ritenersi sussistente;
4) violazione degli articoli 42, 43 47 del codice penale nonché dell'articolo 5
e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo o
comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. In relazione al
comportamento tenuto dalla provincia a seguito della richiesta del nuovo codice
CER legittimamente il ricorrente ha fatto affidamento sulla mancanza di
limitazioni in ordine al trattamento delle terre e rocce di scavo; e d'altronde
anche nella riunione ARPAT si era pervenuti alla medesima conclusione. Si è
dunque - secondo il ricorrente - in presenza di un caso di errore inevitabile
nell'applicazione della norma la, già costituita parte civile, ha concluso
chiedendo il rigetto dei ricorsi, la conferma delle statuizioni civili e la
condanna degli imputati alla rifusione delle spese del grado di giudizio.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che alla data odierna i reati sono prescritti e che
non ricorrono le condizioni indicate dall'art. 129 cpp per escludere la
responsabilità degli imputati.
Ugualmente deve procedersi in questa sede all'esame dei motivi di ricorso per la
presenza della parte civile - Provincia di Massa -.
Le questioni poste dai ricorrenti sono sostanzialmente sovrapponibili.
Per un verso si sostiene che la comunicazione del nuovo codice CER (170504) a
seguito della richiesta di transcodifica dovuta alla modifica della
classificazione dei rifiuti conseguente alla decisione della Commissione europea
2001/118/CE del 16 gennaio 2001, non contenendo limitazioni, sulla esclusione
dei materiali provenienti dai siti bonificati, doveva intendersi come
autorizzazione al conferimento in discarica anche di questi ultimi (motivi 1 e
3); per altro verso si sostiene che tale situazione dovesse essere valutata
perlomeno per escludere il profilo soggettivo del reato (motivi 2 e 4).
Su entrambe le questioni appare corretta la risposta della corte di merito.
In ordine al primo ed al terzo motivo la corte di merito, dopo avere premesso
che con atto n. 8523 del 22 febbraio 2001 era stata autorizzata la discarica dei
materiali di cui al codice CER 170501, con esclusione di quelli provenienti dai
siti bonificati, e che con la successiva nota 27273/2428 Amb del 10 settembre su
richiesta di transcodifica del Furia, era stato indicato il codice 170504, ha
correttamente concluso escludendo che la comunicazione del nuovo codice CER
avesse natura autorizzatoria dello smaltimento in discarica anche delle terre e
rocce di scavo provenienti da siti sottoposti ad interventi di bonifica.
Il rilievo dei ricorrenti secondo il quale la mancata reiterazione della
limitazione con riferimento al nuovo codice ha valenza decisiva, non ha pregio.
Occorre ricordare che, per effetto della modifiche apportate con la decisione
della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, al codice CER 170501
corrispondono due nuovi codici:17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03 e 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose.
La comunicazione del codice CER 170504 implica dunque unicamente la possibilità
di trattare terre e rocce di scavo non pericolose.
La provenienza da siti bonificati, senza ulteriori interventi di
caratterizzazione, postula la natura pericolosa delle terre e rocce di scavo
tant'è che, anche nei più recenti approdi normativi, si è ribadito che "Le terre
e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche'.
.; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto;" (art. 186 Dlgs 152/06 come sostituito dal DLgs 4/08).
Duplicati i codici CER per le terre e rocce di scavo non avrebbe avuto alcun
senso utilizzare il codice concernente il materiale privo di sostanze pericolose
e contestualmente ribadire la limitazione relativa al materiale proveniente da
siti bonificati.
E del resto la determinazione dirigenziale n. 8732 del 17 dicembre 2003 ha
dovuto ribadire che il materiale identificato con codice CER 170504 "non deve
provenire da siti contaminati e/o di bonifica" come correttamente riportato
dagli stessi ricorrenti.
Quanto sopra conferma peraltro la validità delle conclusioni cui è pervenuta la
corte di merito che ha limitato la valenza della comunicazione del nuovo codice
CER da parte dell'amministrazione provinciale precisando trattarsi di mero
adeguamento numerico per effetto della normativa europea.
Le doglianze concernenti la motivazione relativa all'elemento soggettivo del
reato sono anch'esse prive di fondamento.
I giudici di appello hanno adeguatamente motivato sulla consapevolezza degli
imputati della necessità di una specifica ed ulteriore autorizzazione
provinciale per il conferimento delle terre e rocce di scavo in questione nella
discarica con il riferimento all'esistenza di una specifica ed ulteriore
richiesta formulata sul punto. Ugualmente hanno preso in considerazione la
riunione del 6 novembre 2002 spiegandone con argomentazione logica e corretta le
ragioni della irrilevanza.
Le censure sul punto finiscono, pertanto, per riguardare il merito della
valutazione in questa sede non scrutinabile.
La sentenza deve essere di conseguenza annullata senza rinvio per essere il
reato estinto per prescrizione e vanno, invece, confermate le statuizioni civili
con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed
alla rifusione di quelle del grado di giudizio in favore della Provincia di
Massa Carrara costituita parte civile, liquidate complessivamente in euro 3000
oltre IVA ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle del grado di giudizio in favore della Provincia di Massa Carrara liquidate complessivamente in euro 3000 oltre IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 Mar. 2011
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