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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 7/04/2011, Sentenza n. 7952
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Rivalutazione dell'anzianità contributiva
spettante ai lavoratori esposti all'amianto ex articolo 13, comma 8, L. n.
257/1992 - Contributi figurativi di "scivolo" di cui alla normativa sul
pensionamento anticipato ex D.L. n. 516/1994 (conv. in L. n. 598/1994) -
Prepensionamento di cui al D.L. 185/1994 - Periodo di contribuzione superiore ai
35 anni - Incompatibilità. Il lavoratore non ha diritto di fruire dei
contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla normativa sul pensionamento
anticipato di cui al Decreto Legge n. 516 del 1994 (conv. in Legge 27 ottobre
1994, n. 598) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione
prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in
possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti
dall'ottenimento del beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo
13, comma 8, (rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto) (Cass., n.
9982/02). L'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal
riferito Decreto Legge n. 516 del 1994 - come é il prepensionamento di cui al
Decreto Legge n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini
pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai
trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della
pensione di anzianità); sì che il cumulo dei due accrediti figurativi si
giustifica solo se e in quanto, l'anzianità contributiva del lavoratore,
accresciuta per effetto del beneficio legato all'esposizione all'amianto, resti
comunque al di sotto del "tetto" dei trentacinque anni. (conferma sent. n.
604/2008 della Corte di Appello di Genova, depositata il 23/07/2008). Pres.
Miani Canevari - Est. La Terza - P.M. Finocchi Ghersi - Ric. Ca. En. - Controric.
INAIL e INPS.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 7/04/2011, Sentenza
n. 7952
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio
- Presidente
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella
- Consigliere
Dott. LA TERZA Maura
- rel. Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro
- Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ca. En., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio
dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e difeso dall'avvocato VALETTINI
ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA
LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO LUCIANA,
giusta delega in atti;
- INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega
in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 604/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il
23/07/2008, R.G.N. 576/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2011 dal
Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI per delega ALESSANDRO RICCIO;
udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO in proprio per delega LUIGI LA PECCERELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di La Spezia, decidendo sulla domanda proposta da Ca. En. nei
confronti di INPS e INAIL per l'accertamento del diritto alla rivalutazione
dell'anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all'amianto Legge n.
257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, dichiarava il difetto di legittimazione
passiva dell'INAIL e riteneva insussistente il diritto nei confronti dell'INPS,
osservando che il Ca. aveva fruito del prepensionamento previsto dal Decreto
Legge n. 185 del 1994 (i cui effetti erano stati fatti salvi dalla Legge n. 451
del 1994) e che, con tale normativa, era incompatibile quella relativa ai
benefici contributivi derivanti dalla esposizione all'amianto.
La decisione di primo grado é stata confermata dalla Corte d'appello di Genova
con la sentenza indicata in epigrafe.
Richiamando i principi di cui alla pronuncia della Cassazione n. 9982/2002, la
Corte territoriale osservava; che, avendo avuto accesso al prepensionamento, il
Ca. aveva, per certo, fruito della maggiorazione figurativa dell'anzianità
contributiva (il c.d. scivolo) concessa dal Decreto Legge n. 185 del 1994 per la
maturazione del requisito contributivo minimo (35 anni) prescritto per il
conseguimento della pensione di anzianità; che tanto escludeva la possibilità di
ottenere anche l'accredito contributivo figurativo previsto dalla Legge n. 257
del 1992, articolo 13, comma 8; che la tesi del Ca. , secondo cui egli avrebbe
avuto diritto di optare tra i due benefici (per il che doveva essere comunque
ammesso a provare la sua esposizione qualificata all'amianto) era nuova e, in
ogni caso, priva di sostegno normativo, posto che il riferito decreto-legge non
consentiva di revocare la domanda di prepensionamento.
Di questa sentenza il Ca. chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico
motivo.
Resistono l'INPS e l'INAIL con distinti controricorsi. L'INPS ha anche
depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della Legge n.
257 del 1992, articolo 13, comma 8, in relazione al Decreto Legge n. 516 del
1994, articoli 4 e 5 convertito con Legge n. 598 del 1994 il ricorrente assume
che la sentenza impugnata ha male interpretato la decisione della Cassazione n.
9982/02, la quale riterrebbe consentito il cumulo dei due accrediti contributivi
figurativi in base alla disciplina applicabile anteriormente all'entrata in
vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, comma 6, conv. in Legge
n. 326 del 2003 (norma, quest'ultima, che ha esplicitamente escluso la
cumulabilità). Ugualmente errata sarebbe la sentenza impugnata nella parte in
cui ha ritenuto che l'accesso al pensionamento anticipato convertito Decreto
Legge n. 516 del 1994, ex articoli 4 e 5 precluda la possibilità di verificare
se abbia diritto al beneficio in questione il lavoratore che, per effetto
dell'accredito figurativo di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma
8, risulti in possesso di un'anzianità contributiva maggiore di quella (35 anni)
prevista dal detto provvedimento normativo.
Il ricorso non é fondato.
Nella decisione di questa Corte n. 9982/02, cui, dichiaratamente, la sentenza
impugnata aderisce, il principio espresso é quello che il lavoratore non ha
diritto di fruire dei contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla
normativa sul pensionamento anticipato di cui al Decreto Legge n. 516 del 1994 (conv.
in Legge n. 598 del 1994) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di
contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove
sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi
risultanti dall'ottenimento del beneficio di cui alla Legge n. 257 del 1992,
articolo 13, comma 8, (rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto).
Ma, sotteso a questo principio é quello, del pari emergente dalla decisione
citata, che l'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal
riferito Decreto Legge n. 516 del 1994 - come é, nella specie, il
prepensionamento di cui ha fruito il Ca. ai sensi del Decreto Legge n. 185 del
1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo
complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il
periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità); sì che il
cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto,
l'anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio
legato all'esposizione all'amianto, resti comunque al di sotto del "tetto" dei
trentacinque anni.
Quanto alla questione prospettata dal ricorrente nella seconda parte del suo
motivo di ricorso, é decisivo il rilievo, correttamente effettuato dalla
sentenza impugnata, che questi ha chiesto (e ottenuto) il prepensionamento
previsto dal decreto Legge n. 185 del 1994, il quale stabilisce espressamente
(articolo 10, comma 5) che "le domande di prepensionamento anticipato sono
irrevocabili", così rendendo evidente che, una volta domandato, non può
rinunciarsi al beneficio del prepensionamento, l'ammissione al quale comporta
l'applicazione della disciplina di legge che gli é propria; nel caso, come già
detto, una disciplina che consente (soltanto) l'attribuzione di un'anzianità
contributiva complessiva massima pari ai trentacinque anni necessari per il
pensionamento di anzianità.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Il ricorrente é condannato al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si compensano, invece, le spese tra il ricorrente e l'INAIL, considerando che
nessuna conclusione é stata formulata nei confronti dell'Istituto.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS,
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10,00 per esborsi e in
euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, con accessori di legge;
compensa le spese nei confronti dell'INAIL.
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