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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 7/04/2011, Sentenza n. 7952



SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO - Rivalutazione dell'anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all'amianto ex articolo 13, comma 8, L. n. 257/1992 - Contributi figurativi di "scivolo" di cui alla normativa sul pensionamento anticipato ex D.L. n. 516/1994 (conv. in L. n. 598/1994) - Prepensionamento di cui al D.L. 185/1994 - Periodo di contribuzione superiore ai 35 anni - Incompatibilità. Il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al Decreto Legge n. 516 del 1994 (conv. in Legge 27 ottobre 1994, n. 598) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall'ottenimento del beneficio di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8, (rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto) (Cass., n. 9982/02). L'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito Decreto Legge n. 516 del 1994 - come é il prepensionamento di cui al Decreto Legge n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità); sì che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l'anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all'esposizione all'amianto, resti comunque al di sotto del "tetto" dei trentacinque anni. (conferma sent. n. 604/2008 della Corte di Appello di Genova, depositata il 23/07/2008). Pres. Miani Canevari - Est. La Terza - P.M. Finocchi Ghersi - Ric. Ca. En. - Controric. INAIL e INPS.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lavoro, 7/04/2011, Sentenza n. 7952


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                                   - Presidente
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella                           - Consigliere
Dott. LA TERZA Maura                                                 - rel. Consigliere
Dott. ZAPPIA Pietro                                                     - Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico                                        - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Ca. En., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e difeso dall'avvocato VALETTINI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO LUCIANA, giusta delega in atti;
- INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 604/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/07/2008, R.G.N. 576/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato ANTONIETTA CORETTI per delega ALESSANDRO RICCIO;
udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO in proprio per delega LUIGI LA PECCERELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale di La Spezia, decidendo sulla domanda proposta da Ca. En. nei confronti di INPS e INAIL per l'accertamento del diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva spettante ai lavoratori esposti all'amianto Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL e riteneva insussistente il diritto nei confronti dell'INPS, osservando che il Ca. aveva fruito del prepensionamento previsto dal Decreto Legge n. 185 del 1994 (i cui effetti erano stati fatti salvi dalla Legge n. 451 del 1994) e che, con tale normativa, era incompatibile quella relativa ai benefici contributivi derivanti dalla esposizione all'amianto.

La decisione di primo grado é stata confermata dalla Corte d'appello di Genova con la sentenza indicata in epigrafe.

Richiamando i principi di cui alla pronuncia della Cassazione n. 9982/2002, la Corte territoriale osservava; che, avendo avuto accesso al prepensionamento, il Ca. aveva, per certo, fruito della maggiorazione figurativa dell'anzianità contributiva (il c.d. scivolo) concessa dal Decreto Legge n. 185 del 1994 per la maturazione del requisito contributivo minimo (35 anni) prescritto per il conseguimento della pensione di anzianità; che tanto escludeva la possibilità di ottenere anche l'accredito contributivo figurativo previsto dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8; che la tesi del Ca. , secondo cui egli avrebbe avuto diritto di optare tra i due benefici (per il che doveva essere comunque ammesso a provare la sua esposizione qualificata all'amianto) era nuova e, in ogni caso, priva di sostegno normativo, posto che il riferito decreto-legge non consentiva di revocare la domanda di prepensionamento.

Di questa sentenza il Ca. chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo.

Resistono l'INPS e l'INAIL con distinti controricorsi. L'INPS ha anche depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Nell'unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, in relazione al Decreto Legge n. 516 del 1994, articoli 4 e 5 convertito con Legge n. 598 del 1994 il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha male interpretato la decisione della Cassazione n. 9982/02, la quale riterrebbe consentito il cumulo dei due accrediti contributivi figurativi in base alla disciplina applicabile anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, comma 6, conv. in Legge n. 326 del 2003 (norma, quest'ultima, che ha esplicitamente escluso la cumulabilità). Ugualmente errata sarebbe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'accesso al pensionamento anticipato convertito Decreto Legge n. 516 del 1994, ex articoli 4 e 5 precluda la possibilità di verificare se abbia diritto al beneficio in questione il lavoratore che, per effetto dell'accredito figurativo di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, risulti in possesso di un'anzianità contributiva maggiore di quella (35 anni) prevista dal detto provvedimento normativo.

Il ricorso non é fondato.

Nella decisione di questa Corte n. 9982/02, cui, dichiaratamente, la sentenza impugnata aderisce, il principio espresso é quello che il lavoratore non ha diritto di fruire dei contributi figurativi di "scivolo" concessi dalla normativa sul pensionamento anticipato di cui al Decreto Legge n. 516 del 1994 (conv. in Legge n. 598 del 1994) ai fini della maturazione dei trentacinque anni di contribuzione prescritti per il conseguimento della pensione di anzianità, ove sia già in possesso di tale requisito per effetto di contributi figurativi risultanti dall'ottenimento del beneficio di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, (rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto). Ma, sotteso a questo principio é quello, del pari emergente dalla decisione citata, che l'accesso a un prepensionamento analogo a quello disciplinato dal riferito Decreto Legge n. 516 del 1994 - come é, nella specie, il prepensionamento di cui ha fruito il Ca. ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 1994 - non può mai comportare il calcolo, ai fini pensionistici, di un periodo complessivo di contribuzione superiore ai trentacinque anni (costituenti il periodo minimo per il conseguimento della pensione di anzianità); sì che il cumulo dei due accrediti figurativi si giustifica solo se e in quanto, l'anzianità contributiva del lavoratore, accresciuta per effetto del beneficio legato all'esposizione all'amianto, resti comunque al di sotto del "tetto" dei trentacinque anni.

Quanto alla questione prospettata dal ricorrente nella seconda parte del suo motivo di ricorso, é decisivo il rilievo, correttamente effettuato dalla sentenza impugnata, che questi ha chiesto (e ottenuto) il prepensionamento previsto dal decreto Legge n. 185 del 1994, il quale stabilisce espressamente (articolo 10, comma 5) che "le domande di prepensionamento anticipato sono irrevocabili", così rendendo evidente che, una volta domandato, non può rinunciarsi al beneficio del prepensionamento, l'ammissione al quale comporta l'applicazione della disciplina di legge che gli é propria; nel caso, come già detto, una disciplina che consente (soltanto) l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva massima pari ai trentacinque anni necessari per il pensionamento di anzianità.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Il ricorrente é condannato al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si compensano, invece, le spese tra il ricorrente e l'INAIL, considerando che nessuna conclusione é stata formulata nei confronti dell'Istituto.


P.Q.M.

LA CORTE


rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10,00 per esborsi e in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, con accessori di legge; compensa le spese nei confronti dell'INAIL.



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