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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796


DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso - Predisposizione di impianti tecnologici - Configurabilità - Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72 83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di sole opere interne quale la predisposizioni di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento in locale originariamente destinato a garage integrata la modifica di destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri). Tale modifica, riveste carattere di attualità, quando i lavori sono stati effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796

DIRITTO URBANISTICO - Destinazione d’uso - Funzione dell'immobile - Incisione sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico. La destinazione d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione che l'immobile è destinato a svolgere ed è un elemento in grado di incidere direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. ALFREDO TERESI
Dott. MARIO GENTILE
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. LUIGI MARINI
Dott. ELISABETTA ROSI


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) GALLUCCIO CASTRESE N. IL xx/xx/xadx
2) CHIEFFO DOMENICO N. IL xx/ad/xxxx
avverso l'ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dpt. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Uditi difensori Avv. Guido Manca Bitti che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza; Avv. Doddi Alessandro;


RITENUTO IN FATTO


Il Tribunale dei Riesame di Roma, con ordinanza depositata il 6/4/2010, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Tivoli emesso nei confronti di Gallucci Castrese e Chieffo Domenico in riferimento alla violazione dell'art. 44 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli artt. 83, 93 94 e 95 e degli artt. 64, 65, 67, 71 e 72 del medesimo D.P.R., perché senza essere in possesso della prescritta concessione edilizia e comunque in difformità totale dai titoli abilitativi rilasciati, avrebbero eseguito lavori di costruzione di dieci villini a schiera, di due piani abitativi fuori terra e garage, con modifica della destinazione d'uso di tutti i piani seminterrati da garage a residenziale, con conseguente aumento di cubatura per metri cubi 1.407,70, in tal modo violando le prescrizioni relative alle disposizioni antisismiche ed omettendo la realizzazione delle opere stesse in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato. Accertati in Fornello, il 4 dicembre 2009.

Gli imputati, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso in cassazione per i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 325, 125 C.p.p.. ed artt. 44 lett. B) 64, 65, 67, 71, 72, 83, 93 94 e 95, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione agli artt. 56 e 115 c.p.:

1. L'ordinanza impugnata ha affermato che il reato sarebbe consumato «in quanto si sarebbe verificato l'aumento di cubatura, mentre, come emerge dalla documentazione fotografica, il vano dotato degli impianti è sicuramente destinato ad essere utilizzato come autorimessa e non sussisterebbe alcuna attuale destinazione d'uso, per cui i reati, di natura contravvenzionale, non si sarebbero ancora consumati. Come indicato nell'ordinanza impugnata, che richiama la consulenza tecnica in atti, i vani in questione sono allo stato adibiti ad autorimessa, ed è stata accertata la «installazione, in loco, di "tubazioni per un futuro impianto di riscaldamento", "impianti elettrici"; nonché di "tubazioni per un futuro angola cottura"». Allo stato quindi si potrebbe al più ipotizzare che il costruttore abbia voluto creare le condizioni per una futura modificazione della destinazione d'uso, ma nessuna violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo può dirsi realizzata. Nella specie, si tratta quindi di atti preparatori, come tali, non punibili ed inoltre, poiché le fattispecie hanno natura contravvenzionale, alle stesse non è applicabile il tentativo. Anche se si volesse ipotizzare un'istigazione commessa dal costruttore nei confronti dei compratori, fino a quando l'istigazione non sia accolta, non solo non sussiste alcun reato, ma non si configura nemmeno un quasi-reato (ex art.115 c.p.).

2. L'ordinanza impugnata avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla sussistenza del reato citando un orientamento giurisprudenziale in materia di pertinenze che non ha alcuna attinenza con la problematica in oggetto.


CONSIDERATO IN DIRITTO


I motivi di ricorso risultano infondati.

Quanto al primo motivo la predisposizione di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento nel destinato a garage rappresenta già una modifica della destinazione d'uso del vano dell'unità immobiliare, autorizzato perché sia destinato a ricovero dell'autovettura e non già a uso abitativo; tale modifica ha carattere di attualità, in quanto i lavori sono stati effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione.


Come è noto, la destinazione d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione che l'immobile è destinato a svolgere ed è un elemento in grado di incidere direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico; quindi la abusiva modificazione della destinazione d'uso di un'unità immobiliare può aggravare il cd. carico urbanistico, tanto che in dottrina è stato osservato che una parte del degrado ambientale è riconducibile proprio ai diffusi mutamenti di destinazione d'uso degli immobili preesistenti con problemi connessi alle diverse esigenze di trasporto, smaltimento dei rifiuti, viabilità ecc. (tra le molte, Sez. 3, n. 22866 del 13/6/2007, Laudani, Rv. 236881, in riferimento alla realizzazione di opere interne in un immobile, le quali abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso). In particolare il relazione alla predisposizione di impianti tecnologici si segnala la decisione di questa Sezione, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri, Rv. 247919, che ha nuovamente precisato che la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne (fattispecie di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia).


Ferme restando le verifiche che saranno espletate nel giudizio di merito, il Tribunale della fase cautelare non ha quindi errato nell'affermare la sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione all'iniziata realizzazione di opere interne - quali tubazioni per impianto di riscaldamento e per angolo cottura - con modificazione della destinazione d'uso di detto vano, e conseguente ottenimento di una tubatura superiore a quella giuridicamente assentibile nella zona, in difformità dal titolo abilitativo.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, la censura è manifestamente infondata. II Collegio del riesame ha dato conto degli elementi specifici che hanno condotto a ritenere sussistente il fumus delicti e, quanto alla giurisprudenza richiamata nell'ordinanza in tema di pertinenze, la stessa è stata evocata a corredo delle argomentazioni svolte nell'esaminare la modifica della destinazione d'uso del vano garage, il quale, per le modifiche effettuate non presenta più, per l'appunto, carattere pertinenziale rispetto all'unità immobiliare abitativa, essendo in esso iniziati i lavori che ne consentono un uso abitativo.


Alla dichiarazione dl rigetto del gravame consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento


PQM


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 Gen. 2011



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