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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796
DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso - Predisposizione di
impianti tecnologici - Configurabilità - Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72
83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di sole opere interne
quale la predisposizioni di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento
in locale originariamente destinato a garage integrata la modifica di
destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri).
Tale modifica, riveste carattere di attualità, quando i lavori sono stati
effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una
mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione. (conferma
ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est.
Rosi, Ric. Galluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796
DIRITTO URBANISTICO - Destinazione d’uso - Funzione dell'immobile - Incisione
sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico. La destinazione
d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione che l'immobile è destinato a
svolgere ed è un elemento in grado di incidere direttamente sulla pianificazione
territoriale e sul carico urbanistico. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB.
LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed
altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010),
Sentenza n. 796
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. ALFREDO TERESI
Dott. MARIO GENTILE
Dott. AMEDEO FRANCO
Dott. LUIGI MARINI
Dott. ELISABETTA ROSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GALLUCCIO CASTRESE N. IL xx/xx/xadx
2) CHIEFFO DOMENICO N. IL xx/ad/xxxx
avverso l'ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dpt. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Uditi difensori Avv. Guido Manca Bitti che ha concluso per l’annullamento
dell’ordinanza; Avv. Doddi Alessandro;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale dei Riesame di Roma, con ordinanza depositata il 6/4/2010, ha
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Tivoli emesso nei confronti di Gallucci
Castrese e Chieffo Domenico in riferimento alla violazione dell'art. 44 lett. b)
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli artt. 83, 93 94 e 95 e degli artt. 64,
65, 67, 71 e 72 del medesimo D.P.R., perché senza essere in possesso della
prescritta concessione edilizia e comunque in difformità totale dai titoli
abilitativi rilasciati, avrebbero eseguito lavori di costruzione di dieci
villini a schiera, di due piani abitativi fuori terra e garage, con modifica
della destinazione d'uso di tutti i piani seminterrati da garage a residenziale,
con conseguente aumento di cubatura per metri cubi 1.407,70, in tal modo
violando le prescrizioni relative alle disposizioni antisismiche ed omettendo la
realizzazione delle opere stesse in base ad un progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato. Accertati in Fornello, il 4 dicembre 2009.
Gli imputati, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso in cassazione per
i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 325, 125 C.p.p.. ed artt. 44 lett. B) 64, 65, 67, 71, 72,
83, 93 94 e 95, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione agli artt. 56 e
115 c.p.:
1. L'ordinanza impugnata ha affermato che il reato sarebbe consumato «in quanto
si sarebbe verificato l'aumento di cubatura, mentre, come emerge dalla
documentazione fotografica, il vano dotato degli impianti è sicuramente
destinato ad essere utilizzato come autorimessa e non sussisterebbe alcuna
attuale destinazione d'uso, per cui i reati, di natura contravvenzionale, non si
sarebbero ancora consumati. Come indicato nell'ordinanza impugnata, che richiama
la consulenza tecnica in atti, i vani in questione sono allo stato adibiti ad
autorimessa, ed è stata accertata la «installazione, in loco, di "tubazioni per
un futuro impianto di riscaldamento", "impianti elettrici"; nonché di "tubazioni
per un futuro angola cottura"». Allo stato quindi si potrebbe al più ipotizzare
che il costruttore abbia voluto creare le condizioni per una futura
modificazione della destinazione d'uso, ma nessuna violazione delle prescrizioni
contenute nel titolo abilitativo può dirsi realizzata. Nella specie, si tratta
quindi di atti preparatori, come tali, non punibili ed inoltre, poiché le
fattispecie hanno natura contravvenzionale, alle stesse non è applicabile il
tentativo. Anche se si volesse ipotizzare un'istigazione commessa dal
costruttore nei confronti dei compratori, fino a quando l'istigazione non sia
accolta, non solo non sussiste alcun reato, ma non si configura nemmeno un
quasi-reato (ex art.115 c.p.).
2. L'ordinanza impugnata avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla
sussistenza del reato citando un orientamento giurisprudenziale in materia di
pertinenze che non ha alcuna attinenza con la problematica in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso risultano infondati.
Quanto al primo motivo la predisposizione di impiantistica idrica, elettrica e
di riscaldamento nel destinato a garage rappresenta già una modifica della
destinazione d'uso del vano dell'unità immobiliare, autorizzato perché sia
destinato a ricovero dell'autovettura e non già a uso abitativo; tale modifica
ha carattere di attualità, in quanto i lavori sono stati effettuati, e non
rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione
in vista di una futura modifica di destinazione.
Come è noto, la destinazione d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione
che l'immobile è destinato a svolgere ed è un elemento in grado di incidere
direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico; quindi
la abusiva modificazione della destinazione d'uso di un'unità immobiliare può
aggravare il cd. carico urbanistico, tanto che in dottrina è stato osservato che
una parte del degrado ambientale è riconducibile proprio ai diffusi mutamenti di
destinazione d'uso degli immobili preesistenti con problemi connessi alle
diverse esigenze di trasporto, smaltimento dei rifiuti, viabilità ecc. (tra le
molte, Sez. 3, n. 22866 del 13/6/2007, Laudani, Rv. 236881, in riferimento alla
realizzazione di opere interne in un immobile, le quali abbiano comportato il
mutamento della destinazione d'uso). In particolare il relazione alla
predisposizione di impianti tecnologici si segnala la decisione di questa
Sezione, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri, Rv. 247919, che ha
nuovamente precisato che la modifica di destinazione d'uso è integrata anche
dalla realizzazione di sole opere interne (fattispecie di mutamento in
abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici
sottotraccia).
Ferme restando le verifiche che saranno espletate nel giudizio di merito, il
Tribunale della fase cautelare non ha quindi errato nell'affermare la
sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione all'iniziata
realizzazione di opere interne - quali tubazioni per impianto di riscaldamento e
per angolo cottura - con modificazione della destinazione d'uso di detto vano, e
conseguente ottenimento di una tubatura superiore a quella giuridicamente
assentibile nella zona, in difformità dal titolo abilitativo.
2. In relazione al secondo motivo di ricorso, la censura è manifestamente
infondata. II Collegio del riesame ha dato conto degli elementi specifici che
hanno condotto a ritenere sussistente il fumus delicti e, quanto alla
giurisprudenza richiamata nell'ordinanza in tema di pertinenze, la stessa è
stata evocata a corredo delle argomentazioni svolte nell'esaminare la modifica
della destinazione d'uso del vano garage, il quale, per le modifiche effettuate
non presenta più, per l'appunto, carattere pertinenziale rispetto all'unità
immobiliare abitativa, essendo in esso iniziati i lavori che ne consentono un
uso abitativo.
Alla dichiarazione dl rigetto del gravame consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,
l'onere del pagamento delle spese del procedimento
PQM
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 Gen. 2011
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