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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 8082
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Ingiustificata inottemperanza
all’ordine di demolizione - Acquisizione immobile al patrimonio disponibile del
Comune - Notifica all’interessato dell’accertamento formale della inottemperanza
- Ininfluenza - Funzione meramente certificativa - Reati di cui agli artt. 10,
31, 44 lett. c) 64, 65, 71, 72, 75, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001, unificati
sotto il vincolo della continuazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 31,
del DPR n. 380/2001, la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione
di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica
acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune,
indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della
inottemperanza. (Cass. sez. III 22.4.2010 n. 22237, Gotti; Cass. sez. III,
17.11.2009 n. 2912 del 2010, Calise; Cass. sez. 111, 21.5.2009 n. 39075, Bifulco
e altro; Cass. sez. III, 21.10.2008 n. 1819 del 2009, P.M. in proc. Ercoli;
Cass. sez. III, 28.11.2007 n. 4962 del 2008, P.G. in proc. Mancini ed altri;
Cass. sez. III, 16.3.2005 n. 16283; Cass. sez. III, 29.5.2003 n. 33297, P.G. in
proc. Brullo ed altro). Pertanto, la notifica dell'accertamento formale
dell'inottemperanza, prevista dal quarto comma del predetto articolo, si
configura, soltanto come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari. In sostanza, ha solo funzione
certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà agli effetti esecutivi
e di pubblicità immobiliare. (conferma sentenza del 29.4.2009 della Corte di
Appello di Napoli, con la quale, confermava quella del Tribunale di Nola del
20.12.2007) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Sannino. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 8082
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Notifica -
Funzione certificativa - Art. 31, cc. 3° e 4°, DPR n. 380/2001. La notifica
dell'accertamento formale dell'inottemperanza, ingiustificata, all'ordine di
demolizione prevista dal quarto comma dall’articolo 31, del DPR n. 380/2001,
(decorso il termine di novanta giorni previsto dal predetto articolo, comma 3)
ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà agli
effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare. (conferma sentenza del 29.4.2009
della Corte di Appello di Napoli, con la quale, confermava quella del Tribunale
di Nola del 20.12.2007) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Sannino. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 8082
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Signori:
Dott. Ciro Petti Presidente
" Alfredo Maria Lombardi Consigliere
" Mario Gentile
" Aldo Fiale
" Elisabetta Rosi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dall'Avv. Salvatore Caccavale, difensore di fiducia di
Sarnino Salvatore Carmine, n. a San Giuseppe Vesuviano il 16.7.1964, avverso la
sentenza in data 29.4.2009 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a
conferma di quella del Tribunale di Nola in data 20.12.2007, venne condannato
alla pena di mesi sei di arresto ed € 20.000,00 di ammenda, quale colpevole dei
reati: a) di cui agli art. 10, 31 e 44 lett. c) del DPR n. 380/2001; b) di cui
agli art. 64, 65, 71, 72 e 75 del DPR n. 380/2001; c) di cui agli art. 93, 94 e
95 del DPR n. 380/2001, unificati sotto il vincolo della continuazione.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vito
D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Sarnino Salvatore Carmine in ordine ai reati: a) di
cui agli art. 10, 31 e 44 lett. c) del DPR n. 380/2001; b) di cui agli art. 64,
65, 71, 72 e 75 del DPR n. 380/2001; c) di cui agli art. 93, 94 e 95 del D.P.R.
n. 380/2001, a lui ascritti per avere costruito un fabbricato di due piani con
strutture portanti in cemento armato in zona sismica e sottoposta a vincolo
senza il permesso di costruire ed in violazione delle ulteriori disposizioni di
legge di cui all'imputazione.
In particolare, per quanto interessa in sede di legittimità, la sentenza ha
rigettato il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva chiesto la revoca
dell'ordine di restituzione dell'immobile all'ente locale, Comune di Nola.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione dell'art. 31 del DPR n. 380/2001, nonché mancanza di
motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame viene reiterata la censura avverso l'ordine di
restituzione del manufatto abusivo al Comune di Nola.
Si deduce che ai sensi della citata disposizione del Testo Unico per l'edilizia
il trasferimento della proprietà dell'immobile si verifica solo dopo che il
sindaco, rilevato l'inadempimento all'ordine di demolizione entro il termine di
90 giorni, abbia notificato all'interessato l'accertamento della inottemperanza,
provveduto alla redazione del verbale di immissione in possesso e alla
trascrizione di tale atto nei registri immobiliari.
Si osserva che nel caso in esame il Sarnino aveva impugnato dinanzi al TAR
l'ordinanza di demolizione e che l'ente locale non ha posto in essere gli
ulteriori atti previsti dall'art. 31 del DPR n. 380/2001, a seguito dei quali
soltanto si verifica il trasferimento dell'immobile, sicché lo stesso doveva
essere restituito all'imputato, essendone questi tuttora proprietario.
Si deduce inoltre che nella sentenza non sono indicate le ragioni per le quali
sono state disattese le argomentazioni contenute nell'atto di appello sul punto,
con il conseguente vizio di motivazione della pronuncia.
Il ricorso non è fondato.
II Collegio, pur rilevando che alcune pronunce di questa Corte hanno sostenuto
la tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale l'acquisizione
dell'immobile al patrimonio dell'ente locale integra una fattispecie a
formazione progressiva, per il cui completamento sono necessari gli atti
previsti dall'art. 31, comma 4, del DPR n. 380/2001 (sez. III, 6.2.2008 n.
25196, Capobianchi, RV 240239; sez. 111, 19.10.2004 n. 44695, Sbalzo, RV 230092;
sez. III, 22.9.2004 n. 42192, Cannmalleri, RV 230076), aderisce all'orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, che può considerarsi ormai prevalente e
consolidato, secondo il quale la ingiustificata inottemperanza all'ordine di
demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta
l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del
Comune, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento
formale della inottemperanza. (sez. III 22.4.2010 n. 22237, Gotti, RV 247653;
sez. III, 17.11.2009 n. 2912 del 2010, Calise, RV 246048; sez. 111, 21.5.2009 n.
39075, Bifulco e altro, RV 244891; sez. III, 21.10.2008 n. 1819 del 2009, P.M.
in proc. Ercoli, RV 242254; sez. III, 28.11.2007 n. 4962 del 2008, P.G. in proc.
Mancini ed altri, RV 238802; sez. III, 16.3.2005 n. 16283, RV 231521; sez. III,
29.5.2003 n. 33297, P.G. in proc. Brullo ed altro, RV 226155).
Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, prevede testualmente che, in caso di
inottemperanza entro il termine di novanta giorni all'ordine di demolizione e di
rimessione in pristino dello stato dei luoghi, il bene e l'area di
redime...."sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune".
La notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza, prevista dal quarto
comma del predetto articolo, si configura, invece, soltanto come titolo
necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari.
La notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato, infatti, ha
solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà agli
effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare.
Alla luce degli enunciati principi di diritto il giudice di primo grado ha
correttamente disposto la restituzione dell'immobile abusivo all'avente diritto
Comune di Nola, avendo accertato l'inottemperanza del Sarnino all'ingiunzione a
demolire il manufatto abusivo ed il decorso del termine di novanta giorni
previsto dall'art. 31, comma 3, del DPR n. 380/2001.
Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha rigettato il motivo di
gravame sul punto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 25.1.2011.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 2 Mar. 2011
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