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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 2/03/2011, Sentenza n. 8083



DIRITTO URBANISTICO - Reati di cui agli artt. 44, lettera c), D.P.R. 380/2001, 146 e 181 D.Lgs n. 427/2004 – Opere non condonabili ex Legge 326/2003 - Rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono - Sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. - Esclusione. Nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorché l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione. In tal caso, invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi dell'articolo 159 c.p.. Sul punto, si è affermato che "La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato".  Pres. PETTI - Est. LOMBARDI - P.M. D’AMBROSIO - Ric. Av. Gi. (avv. Scarso) - (Annulla, per prescrizione, sentenza della Corte di Appello di Catania del 22.5.2009) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 2 marzo 2011, n. 8083
 


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Avv. Scarso Carmelo, difensore di fiducia di Av. Gi. , n. a (omissis);

avverso la sentenza in data 22.5.2009 della Corte di Appello di Catania, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Modica in data 14.2.2008, venne condannato alla pena di giorni venticinque di arresto ed euro 23.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 146 e 181, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dell'imputato, Avv. Scarso Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Av. Gi. in ordine ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), del Decreto Legislativo n. 427 del 2004, articoli 146 e 181, a lui ascritti per avere costruito un manufatto destinato a civile abitazione della superficie di mq 47,45, in zona sottoposta a vincolo ambientale, senza il permesso di costruire e senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto esservi carenza di prove in ordine alla sua colpevolezza e l'intervenuta prescrizione dei reati di cui alla contestazione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 62, 191, 192 e 533 c.p.p., nonche' mancanza e comunque insufficienza di motivazione della sentenza.

Si deduce che la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato sulle dichiarazioni rese da questi dinanzi all'Officiale di P.G., M.llo Gu. , benche' le stesse risultassero inutilizzabili. Si osserva inoltre che nessun valore indiziario poteva essere attribuito sul punto all'esistenza di un precedente specifico dell' Av. , cosi' come doveva escludersi la rilevanza probatoria della richiesta di condono edilizio, potendo tale richiesta essere presentata anche da persona diversa da quella che ha commesso l'illecito.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli 157 e 159 c.p.p., nonche' mancanza di motivazione della sentenza.

Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente escluso che si fosse verificata la prescrizione dei reati, avendo tenuto conto dei rinvii disposti dal giudice ai fini della sanatoria. Si osserva, poi, che non poteva neppure tenersi conto delle richieste di rinvio per impedimento del difensore, in quanto sono state presentate durante il periodo di sospensione ordinato dal giudice, che e' venuto a cessare il 20.9.2007, sicche' le stesse non hanno avuto alcuna incidenza, ne' rilevanza sul periodo di sospensione. Si aggiunge che su tale ultimo punto la sentenza e' del tutto carente di motivazione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche' i reati sono estinti per prescrizione.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorche' l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione, e' fondato. In tal caso, invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi dell'articolo 159 c.p..

E' stato, peraltro, gia' reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che "La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, non puo' essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato". (sez. 3, 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, RV 233011; sez. 3, 13.11.2003 n. 3350 del 2004, Lasi, RV 227217).

Orbene, nel caso in esame, il giudice di primo grado ha accertato che il manufatto realizzato non poteva formare oggetto di sanatoria ai sensi della normativa sul condono edilizio (Decreto Legge n. 269 del 2003 convertito in Legge n. 326 del 2003), trattandosi di nuova costruzione realizzata in zona sottoposta a vincolo e non essendo stato neppure provato il requisito temporale del completamento della costruzione entro la data del 31.3.2003.

Non puo', pertanto, tenersi conto, ai fini della sospensione del decorso della prescrizione, dei rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio presentata dall'interessato dall'udienza del 18.2.2005 al 18.10.2005; dal 18.10.2005 al 4.4.2006.

Non risultano, invece, giustificati da detta causale, ma da impedimenti del difensore, i rinvii disposti all'udienza del 4.4.2006 al 10.10.2006; del 10.10.2006 al 23.1.2007; del 23.1.2007 al 10.5.2007; del 26.6.2007 al 20.9.2007, per complessivi anni uno e mesi quattro.

Con decorrenza dalla data del fatto ((OMESSO)), pertanto, pur tenendosi conto dell'indicato periodo di sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei reati si e' verificata il 5.3.2010 ai sensi degli articoli 157 e 160 c.p., nella formulazione previgente alla Legge n. 251 del 2005.

Per completezza di esame va rilevato che non sussistono le condizioni per il proscioglimento dell'imputato con formula piu' favorevole, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, ne' si ravvisa la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullala senza rinvio.


P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione.
 



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