AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 9/02/2011), Sentenza n. 8097
CACCIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Polizia giudiziaria - Perquisizione -
Assenza di avviso - Casi eccezionali di necessità e di urgenza - Presupposti -
Disciplina del codice di procedura penale e dell'art. 4 L. n. 152/75
(Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) e L.n. 110/75 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi) - (Fattispecie: armi e sospetto di attività di bracconaggio). La
legge n.152/75 è stata emanata con finalità di tutela dell'ordine pubblico e la
disposizione applicata nella specie (articolo 4) consente alla polizia
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di eccezionali di
necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento
dell'autorità' giudiziaria di procedere, oltre che all'identificazione, anche
all'immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui
presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo
non appaiono giustificabili, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di
anni, esplosivi e strumenti di effrazione. In tali casi la perquisizione può
anche estendersi, per le medesime finalità, al mezzo di trasporto utilizzato
dalle persone suindicate per giungere sul posto. Essa non presuppone, la
commissione di un reato, richiedendo soltanto la presenza di determinate ragioni
di sospetto. Sicché, le attività indicate dall'articolo 356 C.P.P. con
riferimento alla assistenza del difensore sono tutte finalizzate alla
assicurazione delle fonti di prova e sono specificamente indicate con
l'indicazione dell'articolo corrispondente. Lo stesso articolo 114 disp. att.
C.P.P., nell'imporre l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore,
richiama unicamente l'articolo 356 C.P.P.. L'espletamento della perquisizione ai
sensi dell'articolo 4 Legge 152/75 non richiede pertanto alcun avviso.
(Fattispecie: armi e sospetto di attività di bracconaggio). (conferma ordinanza
n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, del 05/10/2010) Pres. Ferrua, Est.
Ramacci, Ric. Canu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 2/03/2011 (Ud.
9/02/2011), Sentenza n. 8097
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro ex art. 354 C.P.P. - Presupposti -
Formulazione e modalità dell'avviso - Art. 114 disp. att. C.P.P. - Fattispecie:
artt. 369, 369 bis C.P.P.. Il sequestro, disciplinato dall'articolo 354
C.P.P., presuppone, in base al disposto dell'articolo 114 disp. att. C.P.P., la
formulazione dell'avviso, seppure senza particolari formule sacramentali,
essendo soltanto richiesta l'idoneità al raggiungimento dello scopo. La
disposizione tiene conto della particolarità dell'atto e del momento in cui
viene effettuato, prevedendo che l'avviso sia dato solo all'indagato presente e
senza particolari formalità. In tale evenienza, la polizia giudiziaria non è
tenuta a ricevere l'eventuale nomina del difensore né, tantomeno, procedere alla
nomina di un difensore di ufficio (Cass. Sez. IV n. 26738, 28/07/2006). Nella
specie, la procedura seguita dalla polizia giudiziaria, ancorché effettuata
sulla base di differenti disposizioni (articoli 369, 369 bis C.P.P.) destinate
al Pubblico Ministero che non era tenuta ad applicare, poneva inequivocabilmente
l'indagato in condizione di avvalersi dell'assistenza di un difensore ed era
perfettamente corrispondente alle esigenze di tutela considerate dall'articolo
114 disp. att. C.P.P. (conferma ordinanza n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO
PAUSANIA, del 05/10/2010) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Canu. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 9/02/2011), Sentenza n. 8097
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. GIULIANA FERRUA - Presidente
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO - Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI - Rel. Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
I) CANU CIRIACO VITTORIO N. IL 12/02/1937
- avverso l'ordinanza n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, del 05/10/2010
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
- lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Guglielmo Passacantando che ha
concluso per il rigetto del ricorso
- Udit i difensor Avv. //;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 5 ottobre 2010, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la
richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro effettuato dalla
polizia giudiziaria nei confronti di CANU Ciriaco all'esito di perquisizione
eseguita ai sensi dell'articolo 4 Legge 110\75.
Avverso tale provvedimento il CANU proponeva ricorso per cassazione, deducendo
l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed il vizio di
motivazione.
Rilevava, in particolare, che erroneamente i giudici del riesame avevano
rigettato l'eccezione di nullità degli atti di perquisizione e sequestro per
violazione degli articoli 356 C.P.P. e 114 disp. att. C.P.P. in quanto il
ricorrente non era stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un
difensore.
Rilevava che il Tribunale aveva considerato non dovuto l'avviso, sul presupposto
delle diverse finalità perseguite dalla legge 110\75 ma non aveva considerato
che l'intervento della polizia giudiziaria era stato sollecitato da una
segnalazione per bracconaggio all'interno della zona ove poi gli atti erano
stati compiuti.
Aggiungeva poi che, seppure il ricorrente non avesse avuto diritto a ricevere
l'avviso prima della perquisizione, era successivamente intervenuto un sequestro
ai sensi dell'articolo 354 C.P.P. che tale avviso comunque richiedeva.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto che la perquisizione
effettuata non richiedesse alcun avviso della facoltà di farsi assistere da un
difensore.
Invero, la legge 152\75 è stata emanata con finalità di tutela dell'ordine
pubblico e la disposizione applicata nella fattispecie (articolo 4) consente
alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di
eccezionali di necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo
provvedimento dell'autorità' giudiziaria di procedere, oltre che
all'identificazione, anche all'immediata perquisizione sul posto di persone il
cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete
circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili, al solo fine di
accertare l'eventuale possesso di anni, esplosivi e strumenti di effrazione.
In tali casi la perquisizione può anche estendersi, per le medesime finalità, al
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso
previsto dal primo comma dell'articolo citato, consegnato all'interessato.
La particolarità della procedura è, peraltro, evidentemente finalizzata alla
massima speditezza, come si evince dallo stesso tenore della disposizione che
prevede la redazione del verbale su apposito modulo ed è giustificata dal
particolare contesto in cui si svolge l'attività di polizia.
Essa non presuppone, inoltre, la commissione di un reato, richiedendo soltanto
la presenza di determinate ragioni di sospetto.
E' dunque coerente e conforme a legge la affermazione del Tribunale che esclude
ogni possibilità di equiparazione della perquisizione disciplinata dalla
menzionata disposizione a quella consentita alla polizia giudiziaria dal codice
di rito.
Invero, le attività indicate dall'articolo 356 C.P.P. con riferimento alla
assistenza del difensore sono tutte finalizzate alla assicurazione delle fonti
di prova e sono specificamente indicate con l'indicazione dell'articolo
corrispondente.
Lo stesso articolo 114 disp. att. C.P.P., nell'imporre l'avvertimento del
diritto all'assistenza del difensore, richiama unicamente l'articolo 356 C.P.P.
L'espletamento della perquisizione ai sensi dell'articolo 4 Legge 152\75 non
richiedeva pertanto alcun avviso.
A diverse conclusioni deve invece giungersi per quanto riguarda il successivo
sequestro, disciplinato dall'articolo 354 C.P.P.
Tale atto, in base al disposto del menzionato articolo 114 disp. att. C.P.P.,
presupponeva la formulazione dell'avviso, seppure senza particolari formule
sacramentali, essendo soltanto richiesta l'idoneità al raggiungimento dello
scopo.
Ciò posto, va osservato che dall'esame dei verbali, correttamente allegati al
ricorso, risulta che all'esito della perquisizione la polizia giudiziaria ha
avvisato il ricorrente della facoltà di nominare un difensore fiduciario
nominando, nel contempo, un difensore di ufficio e formulando tutti gli avvisi
di cui agli articoli 369 e 369 bis C.P.P.
Dopo tali adempimenti si procedeva al sequestro.
La sequenza temporale degli atti risulta delineata dagli orari apposti sui
singoli verbali i quali, redatti presso la sede del comando di appartenenza
degli operanti, pur recando nell'intestazione il medesimo orario (22,50)
indicano l'ora di esecuzione della perquisizione (21,20 — 21,30) e quella del
sequestro (21,40), che è pertanto intervenuto dopo la nomina del difensore di
ufficio.
E' dunque di tutta evidenza che, all'atto del sequestro, il ricorrente disponeva
di un difensore d'ufficio il cui nominativo gli era stato comunicato ed era già
stato reso edotto del fatto di essere sottoposto ad indagini.
L'avviso formulato era perfettamente idoneo allo scopo perseguito dall'articolo
114 disp. att.ne C.P.P., che è quello di consentire all'indagato, pur
nell'imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di usufruire
dell'assistenza di un difensore.
A tale proposito va ricordato che la disposizione tiene conto della
particolarità dell'atto e del momento in cui viene effettuato, prevedendo che
l'avviso sia dato solo all'indagato presente e senza particolari formalità.
Per le medesime ragioni questa Corte ha ritenuto che, in tale evenienza, la
polizia giudiziaria non è tenuta a ricevere l'eventuale nomina del difensore né,
tantomeno, procedere alla nomina di un difensore di ufficio (Sez. IV n. 26738,
28 luglio 2006)
In definitiva, la procedura seguita dalla polizia giudiziaria, ancorché
effettuata sulla base di differenti disposizioni (articoli 369, 369bis C.P.P.)
destinate al Pubblico Ministero che non era tenuta ad applicare, poneva
inequivocabilmente l'indagato in condizione di avvalersi dell'assistenza di un
difensore ed era perfettamente corrispondente alle esigenze di tutela
considerate dall'articolo 114 disp. att. C.P.P.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del
procedimento.
Cosi deciso in Roma i19 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAR. 2011
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562