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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2011 (Cc. 10/02/2011), Sentenza n. 8796
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Presupposti - Concreto stato di
urbanizzazione - Valutazione - Area parzialmente urbanizzata - D.P.R. n. 380/01.
Il reato di lottizzazione abusiva ricorre anche in caso di area parzialmente
urbanizzata (Cass. n. 12426/2008). La fattispecie lottizzatoria esula, dalle
situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle
ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle,
intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri
un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento
delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la lottizzazione, deve
sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della
zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (C. Stato, sez 5^,
800.2002, n. 5321; C.d.S. 1.7.2002, n. 3587; C.d.S. 15.2.2001, n.790; Cass. civ.
sez. 2^, 24.7.1999 n. 8021). Non basta la mera esistenza di opere di
urbanizzazione per escludere la necessità della pianificazione attuativa, ma è
necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un rapporto di
proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la
qualità e quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili destinati a
soddisfarli. La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può
limitare, alle sole aree di contorno dell'edificio progettato, ma deve
coincidere con l'intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere
pianificato dallo strumento attuativo. (conferma il decreto di perquisizione e
sequestro del 13/07/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Ferraioli ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2011 (Cc. 10/02/2011), Sentenza n.
8796
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Procedimenti incidentali aventi ad oggetto
provvedimenti di sequestro - Compiti e controllo del Tribunale. Nei
procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, la
verifica, delle condizioni di legittimità della misura - da parte - del
Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati
oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra
fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione
prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass. Sez. Unite,
7.11.1992, ric. Midolini). Inoltre, l'accertamento della sussistenza del "fumus
commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli
elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per
apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno
valutati così come esposti, al fine di verificare se essi - consentono di
sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve
instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di
garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza
della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei
presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. Sez. Un., 29.1.1997, n. 23,
ric. P.M. in protasi e altri). (conferma il decreto di perquisizione e sequestro
del 13/07/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Ferraioli ed altro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2011 (Cc. 10/02/2011), Sentenza n. 8796
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Giuliana Ferrua
Presidente
Dott Ciro Petti
Consigliere Rel.
Dott. Amoresano Silvio
Consigliere
Dott. Elisabetta Rosi
Consigliere
Dott Santi Gazzara
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Sul ricorso proposto dai difensori di Ferraioli Filomena,nata a Pagani il 12
luglio 1935 e di Piccolo Alfonso, nato a Pagani il 13 ottobre del 1972, avverso
il decreto di perquisizione e sequestro del 13 luglio del 2010;
- Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Vito D'Ambrosio , il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno,con provvedimento del 10 maggio del 2010, rigettava
l'istanza avanzata nell'interesse di Ferraioli Filomena e Piccolo Alfonso,
diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di 23 lotti siti nel
territorio del Comune di Pagani in una zona che secondo il Piano regolatore del
1991 aveva destinazione industriale artigianale e commerciale, disposto dal
giudice per le indagini preliminari a carico dei predetti, quali indagati per
abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato il
Comune di Pagani nel 2000 aveva dato inizio al procedimento amministrativo
diretto a dare attuazione al PIP (piano degli insediamenti produttivi approvato
nel 1989) il quale prevedeva che la zona del territorio del Comune di Pagani,
avente destinazione industriale e commerciale, sarebbe stata espropriata ai
proprietari, divisa in lotti, dotata di adeguate opere di urbanizzazione
primaria (strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas,
dell'acqua e dell'energie elettrica) e venduta ad un prezzo più basso rispetto a
quello di mercato alle imprese che, a seguito di una selezione, fossero
risultate più idonee a insediarsi nella predetta area. La procedura di esproprio
è stata resa impossibile dal fatto che nel 2003-2004 il TAR di Salerno, adito da
alcuni proprietari espropriati, ha dichiarato illegittima la procedura
intrapresa dal Comune di Pagani per la parte propedeutica agli espropri (stante
l'inefficacia, per scadenza del termine del PIP) anche se ha chiarito che la
zona PIP non poteva essere considerata ai sensi dell'art. 9/2 del DPR n. 380/01
zona cosiddetta bianca, cioè nella quale vi era un divieto di realizzare nuove
costruzioni, ma una zona in cui era possibile, in presenza però di sufficienti
opere di urbanizzazione primaria come previsto dall'art. 12/2 del DPR n. 380/01,
il rilascio ai proprietari dei terreni di permessi di costruire per insediamenti
produttivi. Pertanto il Comune di Pagani, con delibera del 2-8-04, interrompeva
tutte le procedure di esproprio, restituendo i terreni ai legittimi proprietari
e abbandonava il progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria già previste. Le opere di urbanizzazione primaria previste nel 1999 e
nel 2002 per circa 10 miliardi di lire erano state realizzate o erano in corso
di realizzazione solo per il 50% in quanto erano state realizzate opere per 1
miliardo di lire ed erano in corso opere per altri 4 miliardi di lire, mentre le
altre opere relative ad altri 5 miliardi di lire (in particolare per la
realizzazione delle strade e per l'ampliamento di quelle preesistenti) erano
solo allo stato di progetto. Il 23-9-05 il Comune di Pagani approvava un nuovo
piano attuativo (denominato non più PIP ma PUA alla luce della nuova
terminologia introdotta dalla legge regionale della Campania n. 16 del 2004)
della zona destinata dal Piano Regolatore Generale ad insediamenti industriali o
commerciali che si riferiva però ad una parte molto più piccola (pari ad 1/5)
della intera zona originariamente regolamentata dal PIP del 1989 e che
prevedeva, alla luce delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate in
attuazione del PIP, al fine di poter sopportare l'aumento del carico urbanistico
che i nuovi insediamenti avrebbero comportato, la realizzazione di ulteriori
opere di urbanizzazione primaria per circa 4 miliardi e mezzo di vecchie lire.
Le opere di urbanizzazione primaria previste nel PIP e non ancora realizzate
alla data del 23-9-05 e quelle ulteriori previste dal PUA sono risultate alla
data del 10-9-09 realizzate in minima parte anche a causa dell'impossibilità per
il Comune di Pagani di effettuare gli espropri propedeutici alla realizzazione
delle stesse. Pertanto, nel periodo in cui il Comune ha rilasciato i 23 permessi
di costruire di cui al reato di lottizzazione abusiva, nella zona PIP
(comprensiva anche della porzione di 1 /5 divenuta PUA il 23-9-05) le opere di
urbanizzazione primaria erano insufficienti (in quanto le opere di
urbanizzazione primaria realizzate o in corso fino al 25-3-05 erano addirittura
inferiori al 50 % di quanto previsto dal medesimo PIP) a sopportare l'aumento
del carico urbanistico che sarebbe stato determinato dalla realizzazione dei
nuovi insediamenti produttivi (o che sarebbe stato determinato dagli assentiti
ampliamenti, anche fino al triplo, degli insediamenti di ridotte dimensioni
preesistenti) e non era nemmeno prevista la realizzazione delle stesse nel
triennio successivo. Quindi, secondo la prospettazione accusatoria, il permesso
di costruire i 23 lotti era illegittimo perché rilasciato in violazione
dell'articolo 12 comma secondo del testo unico dell'edilizia, il quale dispone
che il permesso di costruire deve essere subordinato all'esistenza di opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso. Secondo l'ipotesi accusatoria i permessi
di costruire erano stati rilasciati con la consapevolezza che le opere di
urbanizzazione esistenti fossero insufficienti.
Il sequestro è stato disposto sia per evitare per alcuni lotti non ultimati, la prosecuzione dei lavori, sia per garantire la confisca dei lotti ultimati.
Ricorrono per cassazione i due indagati con separati ricorsi,ma con motivi
sostanzialmente comune con i quali deducono:
- la violazione delle norme incriminatici e difetto di motivazione e più
precisamente la violazione dell'articolo 9 del D.P.R. n 380 del 2001 perché la
zona dove sono stati realizzati i lotti non può considerarsi zona bianca ossia
priva di norme urbanistiche;
- l'insussistenza della violazione di cui all'articolo 12 comma secondo del
testo unico sull'edilizia perché trattasi di zona già urbanizzata nella quale
già esistevano altri insediamenti industriali, in ogni caso eventuali carenze di
opere di urbanizzazione non determinano necessariamente il reato di
lottizzazione abusiva in quanto le opere carenti possono essere realizzate
insieme con l'edificazione; si precisa inoltre che non è esatto il rilievo in
forza del quale il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato con
riferimento alle norme tecniche di attuazione del PIP approvato nel 1999 e non
con riferimento alla variante approvata con delibera n 34 del 2003; che anche
per l'assenza del parere dei vigili del fuoco l'affermazione dell'accusa è
erronea perché il parere esiste.
IN DIRITTO
Il primo motivo è irrilevante perché i permessi di costruire non sono stati
ritenuti illegittimi per la violazione dell'articolo 9 comma secondo del testo
unico perché quella in questione non è stata considerata zona bianca.
Con riferimento al secondo motivo, va premesso anzitutto che - secondo la
giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - nei procedimenti incidentali
aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro:
a) la verifica, delle condizioni di legittimità della misura - da parte - del
Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati
oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra
fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione
prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass. Sez. Unite,
7.11.1992, ric. Midolini);
b) l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va
compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non
possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con
le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al
fine di verificare se essi - consentono di sussumere l'ipotesi formulata in
quella tipica.
Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni
aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. Sez.
Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in protasi e altri).
Ciò premesso, si rileva che il reato di lottizzazione abusiva ricorre anche in
caso di area parzialmente urbanizzata (Cass n 12426 del 2008). La fattispecie
lottizzatoria esula, dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però
sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate,
ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si
configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di
potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la
lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale
edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo
(vedi C. Stato, sez 5^, 800.2002, n. 5321; 1.7.2002, n. 3587; 15.2.2001, n. 790.
Vedi pure Cass. civ. sez. 2^, 24.7.1999 n. 8021). Non basta infatti - e'
opportuno ribadirlo - la mera esistenza di opere di urbanizzazione per escludere
la necessità della pianificazione attuativa, ma è necessario che le opere
esistenti siano sufficienti in un rapporto di proporzionalità fra i bisogni
degli abitanti già insediati e da insediare e la qualità e quantità degli
impianti urbanizzanti già disponibili destinati a soddisfarli.
La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può limitare,
inoltre, alle sole aree di contorno dell'edificio progettato, ma deve coincidere
con l'intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere pianificato dallo
strumento attuativo.
Le questioni riferite alla prospettata sufficienza delle urbanizzazioni
esistenti, in considerazione delle correlate necessarie implicazioni tecniche,
non possono essere compiutamente approfondite in sede incidentale. Allo stato è
sufficiente rilevare che secondo gli accertamenti compiuti dai giudici del
merito la zona non era sufficientemente urbanizzata. Tale situazione rende
plausibile l'accusa, fermo restando che la questione fondamentale della
sufficienza delle opere di urbanizzazione già esistenti potrà essere
approfondita nella fase di merito per mezzo di una perizia.
P.Q.M.
LA CORTE
Visti gli artt. 607,127 e 325 c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera
di consiglio, I'11 febbraio 2011.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 04 Mar. 2011
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