AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Concorso tra
lottizzazione abusiva e singolo abuso edilizio - Autonoma ipotesi di reato -
Art. 44 D.P.R. n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva costituisce
un'ipotesi autonoma di reato, distinta dalle altre violazioni disciplinate
dall'articolo 44 D.P.R. 380/01, con le quali può quindi concorrere, poiché
diversi sono tanto l'oggetto della tutela quanto la condotta sanzionata.
(conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua,
Est. Ramacci, Ric. Silvestro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011
(Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Frazionamento di
un’area ed esecuzione di interventi - C.d. "lottizzazione mista"- Art. 30 TU
edilizia. In tema di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un’area e
l'esecuzione di interventi, definiti di ristrutturazione, si collocano
nell'ambito di un unico proposito lottizzatorio e nel medesimo contesto
temporale. La condotta così descritta si inquadra perfettamente nel reato di
lottizzazione abusiva il quale è connotato dalla una lesione del bene giuridico
protetto dall'articolo 30 del TU edilizia che è non solo quello dell'ordinata
pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e
soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del
soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al
quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche,
con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo
lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV, n. 5849,
6/10/2003). Nella fattispecie, la descrizione degli interventi, consente di
qualificare la lottizzazione come "lottizzazione mista" in quanto caratterizzata
dalla compresenza delle attività materiali e negoziali. (conferma ordinanza
emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric.
Silvestro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011),
Sentenza n. 9307
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione cartolare - Frazionamento di un terreno
agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l'esercizio dell'agricoltura -
Lottizzazione materiale - Frazionamento ed esecuzione di opere. Il
frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per
l'esercizio dell'agricoltura è uno degli elementi tipici della lottizzazione
cartolare (Cass. Sez. III n. 15643, 15/04/2008), mentre l'esecuzione di opere
qualifica la lottizzazione come materiale. (conferma ordinanza emessa il
4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n.
9307
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Ipotesi
delineate dalla giurisprudenza. L'attività lottizzatoria può configurasi: -
attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità
del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la
realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo
residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di
urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità
dell'insediamento; - in presenza di un intervento sul territorio tale da
comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non
urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di
attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la
redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - allorquando detto
intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue
connotazioni oggettive, si. pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o
localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser
modificati da piani urbanistici attuativi. (Cass. SS. UU., n. 5115 8/2/2002;
Cass. Sez. III n.24096 13/6/2008; n.37472, 2/10/2008; Cass. n. 3481, 26/01/2009;
Cass. n. 39078, 8/10/2009). (conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal
Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuliana FERRUA
Presidente
Dott. Ciro PETTI
Consigliere
Dott. Alfredo M. LOMBARDI
Consigliere
Dott. Guicla I. MULLIRI
Consigliere
Dott. Luca RAMACCI
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SILVESTRO Anna nata a Napoli il 30/4/1949
2. SILVESTRO Immacolata nata a Napoli il 11/12/1959
avverso l'ordinanza emessa il 4 giugno 2010 dal Tribunale di Salerno Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. LucaRamacci
Udito Pubblico Ministero nella persona, del Dott. Guglielmo Passacantando che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 4 giugno 2010 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice
del riesame, rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di
SILVESTRO Anna e SILVESTRO Immacolata, avverso il decreto di sequestro
preventivo, in data 10 maggio 2010, emesso dal G.I.P. di Salerno e concernente
un fabbricato di proprietà delle stesse, indagate per violazione della normativa
urbanistica concretatasi nell'esecuzione interventi in totale difformità dal
titolo abilitativo conseguito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e nella
lottizzazione abusiva di terreni agricoli mediante frazionamento di un'unica
preesistente particella in sei nuovi lotti di superficie inferiore ai 10.000 mq.
Avverso tale provvedimento SILVESTRO Anna e SILVESTRO Immacolata, tramite il
loro difensore, proponevano ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di ricorso deducevano la violazione dell'articolo 44 D.P.R.
380\01 e degli articoli 4,5 e 6 L.R. Campania n. 19/2009.
Osservavano, a tale proposito, l'insussistenza del contestato reato di
lottizzazione in ordine al quale negavano di aver fornito qualsivoglia
contributo causale e rilevavano di essersi limitate all'acquisto del terreno,
nel 1988 e nella successiva attività di ristrutturazione del fabbricato già
esistente sull'area all'atto dell'acquisto.
Aggiungevano che la Legge Regionale richiamata avrebbe comunque consentito loro
di procedere, in base a semplice d.i.a., alla modifica dell'originaria
destinazione d'uso del fabbricato da rurale a residenziale ed affermavano la
sussistenza di un rapporto di specialità, ai sensi dell'articolo 15 C.P. tra la
lottizzazione abusiva e le altre violazioni urbanistiche contemplate dal D.P.R.
380/01.
Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l'oggetto dell'imputazione provvisoria è chiaramente
delineato nel provvedimento impugnato e riguarda due distinte fattispecie: la
prima, relativa ad un intervento in difformità totale dal titolo, in area
vincolata, su preesistente manufatto e consistente nell'esecuzione di opere
meglio descritte nel verbale di sequestro ed in variazioni prospettiche e
l'altra concernente la lottizzazione mediante frazionamento di un'unica
particella in più lotti di superficie inferiore al lotto minimo.
Il Tribunale chiarisce anche, nelle premesse del provvedimento gravato, che il
sequestro preventivo era finalizzato alla confisca obbligatoria prevista per il
reato di lottizzazione.
Il Tribunale precisa altresì la consistenza degli interventi, specificando che i
terreni lottizzati, a destinazione agricola, erano destinati alla trasformazione
in area residenziale dotata di opere di urbanizzazione e che l'ipotesi
accusatoria risultava suffragata da una consulenza tecnica del Pubblico
Ministero corredata da rilievi fotografici e satellitari che documentavano
inequivocabilmente la consistenza e l'epoca degli interventi.
Ciò posto, si osserva che il ricorso si fonda, sostanzialmente, sulla negazione
della sussistenza del reato di lottizzazione, minimizzando la portata degli
interventi, singolarmente considerati, ed attraverso una diversa collocazione
temporale degli eventi.
Tale assunto, tuttavia, risulta palesemente smentito dalla stessa descrizione
della vicenda effettuata dai giudici del riesame, i quali hanno correttamente
valutato l'intervento abusivo nel suo complesso, affermando chiaramente che il
frazionamento dell'area e l'esecuzione degli interventi, definiti di
ristrutturazione, si collocavano nell'ambito di un unico proposito lottizzatorio
e nel medesimo contesto temporale.
La condotta così descritta si inquadra perfettamente nel reato di lottizzazione
abusiva il quale è connotato dalla una lesione del bene giuridico protetto
dall'articolo 30 del TU edilizia che è non solo quello dell'ordinata
pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e
soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del
soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al
quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche,
con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo
lottizzatorio, non previamente assentito (v. Cons. Stato Sez. IV, n. 5849, 6
ottobre 2003).
Nella fattispecie, la descrizione degli interventi come indicata
nell'imputazione, consente di qualificare la lottizzazione come "lottizzazione
mista" in quanto caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e
negoziali in precedenza descritte.
Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per
l'esercizio dell' agricoltura è infatti uno degli elementi tipici della
lottizzazione cartolare (v Sez. III n. 15643, 15 aprile 2008), mentre
l'esecuzione di opere, quali quelle descritte nell'imputazione, qualifica la
lottizzazione come materiale.
La giurisprudenza di questa Corte ha, nel corso degli anni, elaborato una ormai
consolidata descrizione generale dell'attività lottizzatoria (v., ad es. SS. UU.,
n. 5115 8 febbraio 2002 e, tra le più recenti, Sez. III n.24096 13 giugno 2008;
n.37472, 2 ottobre 2008; n. 3481, 26 gennaio 2009; n. 39078, 8 ottobre 2009)
che, pertanto, può dirsi configurata:
- attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla
entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la
realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo
residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di
urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità
dell'insediamento
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la
stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche
dell'intervento di nuova realizzazione;
- allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato,
poiché, per le sue connotazioni oggettive, si. pone in contrasto con previsioni
di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione,
che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi.
Il reato ipotizzato risultava, pertanto, correttamente individuato.
Altrettanto corretta è la collocazione temporale dell'intervento come descritto
nel suo complesso, che non poteva certo ritenersi coincidente con l'acquisto del
terreno nel 1988 essendosi concretato, come correttamente affermato dai giudici
del riesame, nell'esecuzione di altre attività compiutamente descritte.
Del tutto destituita di fondamento appare, inoltre l'affermazione secondo la
quale tra il reato di lottizzazione e gli altri reati contemplati dal D.P.R.
380\01 sarebbe intercorrente un rapporto di specialità.
Il reato di lottizzazione abusiva costituisce, infatti, un'ipotesi autonoma di
reato distinta, pertanto, dalle altre violazioni disciplinate dall'articolo 44
D.P.R. 380/01, con le quali può quindi concorrere, poiché diversi sono tanto
l'oggetto della tutela quanto la condotta sanzionata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 9 MAR. 2011
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562