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CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n. 9308
BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - SIC (siti di interesse comunitario) -
Permesso di costruire - Valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/1997. La
valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli
interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC (siti di interesse
comunitario) avendo ad oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli
interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi
di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo
abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia. (conferma
ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci,
Ric. Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc.
24/02/2011) Sentenza n. 9308
FAUNA E FLORA - DIRITTO URBANISTICO - VIA valutazione di incidenza ambientale -
SIC (siti di interesse comunitario) - Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari
di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai
sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve
precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo
di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una
particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria,
individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la
conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é,
evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione
del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi
comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.
Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura
del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere
rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione
competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é
detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione
degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di
sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto
analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto
alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico
- edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza
emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric.
Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011)
Sentenza n. 9308
DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro (probatorio o preventivo) - Ordinanza
emessa in sede di riesame - Ricorso per cassazione - Art. 606 lett. e) C.P.P..
Il ricorso per cassazione è proponibile avverso l'ordinanza emessa in sede di
riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) esclusivamente
per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui
all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di legge, la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010). (conferma ordinanza
emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric.
Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011)
Sentenza n. 9308
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott.Giuliana FERRUA
Presidente
Dott.Ciro PETTI
Consigliere
Dott.Alfredo M. LOMBARDI
Consigliere
Dott.Guicla I. MULLIRI
Consigliere
Dott.Luca RAMACCI
Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da: STANZIONE Vincenzina nata a Pagani il 24/3/1960
- avverso l'ordinanza emessa i16 luglio 2010 dal Tribunale di Salerno Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
- Udito Pubblico Ministero nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando che
ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
STANZIONE Vincenzina proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in
data 6 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Salerno, in accoglimento
dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale
avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emessa
dal G.I.P. di Salerno, disponeva la misura reale sullo stabilimento balneare
"Bagni Cinzia" in comune di Eboli.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, osservando che il Tribunale aveva disposto il sequestro sul
presupposto della invalidità del permesso di costruire rilasciatole in quanto
non preceduto dalla prescritta valutazione di incidenza richiesta per gli
interventi da eseguirsi nelle aree SIC.
Evidenziava, a tale proposito, l'incertezza ed i dubbi interpretativi che
avevano accompagnato l'intero iter procedimentale, in quanto in un primo momento
l'amministrazione comunale competente riteneva non necessaria, sulla base di una
disposizione dirigenziale, la valutazione di incidenza e solo dal dicembre 2008
(dopo il rilascio del titolo edilizio) una delibera di Giunta aveva chiarito che
per la realizzazione di impianti balneari tale valutazione era invece dovuta.
Richiamando quindi il principio di presunzione di legittimità degli atti
amministrativi, rilevava che mai le era stata data comunicazione dell'avvio di
un procedimento di revoca o sospensione del titolo abilitativo rilasciato,
cosicché il Tribunale aveva errato nel ritenere la sussistenza dell'elemento
soggettivo del reato.
Aggiungeva che il rilascio, in data 4 giugno 2010, del parere favorevole di
incidenza da parte della Regione avrebbe dovuto indurre i giudici ad una diversa
considerazione del periculum in mora, così come la conseguente "convalida
del titolo abilitativo" rilasciata il 13 luglio 2010 dall'amministrazione
comunale.
Con un secondo motivo di ricorso lamentava il vizio di motivazione in ordine
alla effettiva consistenza dell'intervento realizzato, che si assumeva
costituito da opere diverse ed ulteriori da quelle assentite.
Osservava, sul punto, che le opere realizzate consistevano in strutture di
legno, precarie e facilmente amovibili, fissate su pedane poggiate sulla sabbia
e destinate alla rimozione al termine della stagione balneare e, pertanto, del
tutto irrilevanti ai fini del D.P.R. 380\01.
Rilevava, infine, che in ogni caso le era stata rilasciata, in data 19 luglio
2010, dal competente ufficio regionale, un parere di incidenza favorevole
riguardante l'effettivo intervento eseguito.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente osservare che la costante giurisprudenza di questa Corte
ritiene proponibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede
di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo)
esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di
cui all'articolo 606 lettera e) C.P.P. pur rientrando, nella violazione di
legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente (v., da ultimo, Sez. V n. 35532, 1 ottobre 2010).
Ne consegue che devono ritenersi inammissibili i motivi dedotti dalla ricorrente
con riferimento all'articolo 606, lettera e) C.P.P..
Ciò posto, deve osservarsi che, secondo quanto indicato nell'impugnato
provvedimento, viene posta in dubbio la validità del titolo edilizio, rilasciato
in assenza della valutazione di incidenza.
Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza della suddetta valutazione determini
l'illiceità dell'intervento eseguito e che, sotto il profilo soggettivo, la
piena consapevolezza, da parte della ricorrente, della obbligatorietà della
valutazione medesima era desumibile dalla comunicazione effettuata dal comune,
nel dicembre 2008, a tutti i titolari di concessione demaniale circa la
necessità del provvedimento e dell'avvio del procedimento di revoca del permesso
di costruire, in regime di autotutela, in caso di mancato rilascio.
Precisava il Tribunale che l'amministrazione comunale aveva precisato come la
mancanza di tale atto amministrativo avrebbe impedito di reimpiantare la
struttura nella stagione estiva successiva e come, nell'anno 2010, la ricorrente
abbia comunque iniziato la costruzione della struttura.
Aggiungeva che il rilascio da parte della Commissione VIA della Giunta Regionale
della Campania del parere favorevole alla valutazione di incidenza non influiva
sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora in quanto le
prescrizioni imposte non coincidevano con quelle contenute nel titolo
abilitativo edilizio originario, cosicché riteneva necessaria almeno una
valutazione della conformità dell'intervento eseguito a dette prescrizioni.
Date tali premesse, occorre ricordare che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche" all'articolo 5, comma ottavo stabilisce che "l'autorità'
competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento
acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente
individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla
realizzazione degli stessi."
Viene dunque chiaramente specificato che la valutazione di incidenza deve
precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
La prevista procedura ha, infatti, lo scopo di analizzare e valutare gli effetti
di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti
di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne
l'impatto e favorirne la conservazione.
Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente,
quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un
uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di
precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.
Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura
del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere
rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte
dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare
procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le
esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna
selvatiche e quelle di sviluppo del territorio.
Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli
interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è
ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo
costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli
altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza
di condizionarne l'efficacia.
Deve dunque affermarsi il principio secondo il quale la valutazione di incidenza
prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi
nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad
oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono
avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve
necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale
costituisce requisito di efficacia.
Alla luce di tale principio, appare evidente come i giudici del riesame abbiano
fatto buon uso delle diposizioni applicate e la circostanza che l'intervento sia
stato eseguito in assenza della preventiva valutazione di incidenza risulta
correttamente valutata e conforme al disposto del menzionato D.P.R. 357\97 e
dell'articolo 44 D.P.R. 380\01.
In particolare, appare immune da censure la ritenuta inefficacia del titolo
edilizio rilasciato e la irrilevanza del "parere favorevole" alla valutazione di
incidenza in ordine alla sussistenza del periculum in mora sul
presupposto della non perfetta coincidenza tra gli interventi eseguiti e quelli
indicati nell'atto amministrativo.
Altrettanto corretta appare la valutazione della vicenda in ordine alla
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, tenendo conto dello sviluppo
complessivo del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei titoli.
Deve poi aggiungersi che l'eventuale rilevanza dei provvedimenti amministrativi
adottati in data successiva alla decisione del Tribunale del riesame potrà
essere oggetto di adeguata valutazione in sede di merito e non intacca la
legittimità dell'ordinanza impugnata, unico oggetto di valutazione da parte di
questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma i124 febbraio 2011
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 MAR. 2011
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