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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 9 marzo 2011, n. 9670



DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Domanda di condono ex art. 32 D.L. 269/2003 avente ad oggetto opere non condonabili - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. 47/85 - Sospensione del decorso della prescrizione - Esclusione. La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorché l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione (Cass. sez. 3 , 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico; Cass. sez. 3 , 13.11.2003 n. 3350 del 2004), pertanto l'eventuale periodo di sospensione deve essere computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.(Annulla senza rinvio sentenza del 20.5.2010 della Corte di Appello di Caltanisetta). Pres. FERRUA - Est. LOMBARDI - P.M. PASSACANTANDO - Ric. Ri. Sa. e Bi. Sa. (avv. Di Carlo). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 9 marzo 2011, n. 9670


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 

Dott. FERRUA Giuliana                                     - Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria                          - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                                    - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio                                 - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                                        - Consigliere

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- sul ricorso proposto da: Avv. Di Carlo Mauro Valerio, difensore di fiducia di Ri. Sa., n. a (Omissis ad), e di Bi. Sa., n. a (Omissis);
- avverso la sentenza in data 20.5.2010 della Corte di Appello di Caltanisetta, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Enna in data 19.2.2009, vennero condannati alla pena di mesi tre, giorni cinque di arresto ed euro 21.400,00 di ammenda ciascuno, quali colpevoli dei reati: 1) di cui agli articoli 81 cpv., 110 c.p., della Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c); 2) di cui all'articolo 110 c.p. e del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181; 4) di cui all'articolo 110 c.p., della Legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 14, unificati sotto il vincolo della continuazione.
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza perché i reati sono estinti per prescrizione;
- Udito il difensore degli imputati, Avv. Di Carlo Mauro Valerio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanisetta ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Ri. Sa. e Bi. Sa. in ordine ai reati: 1) di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., della Legge n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c); 2) di cui all'articolo 110 c.p. e del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181; 4) di cui all'articolo 110 c.p., della Legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 14, loro ascritti per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un fabbricato composto da piano terra e primo piano con strutture portanti in cemento armato ed un box per cavalli, senza il permesso di costruire, senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, nonché senza la preventiva denuncia e deposito degli elaborati progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile.

La Corte territoriale ha, invece, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui alla Legge n. 64 del 1974, articoli 17, 18 e 20 (capo 3), rilevando che, malgrado la sospensione del decorso del termine per il complessivo periodo di anni due, mesi tre e giorni 15, si era verificata la prescrizione del predetto reato.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano censurato la mancata sospensione del processo in attesa delle definizione della pratica relativa alla domanda di condono edilizio presentata dagli interessati, osservando che il fabbricato di nuova costruzione di cui alla contestazione non é suscettibile di sanatoria ai sensi del Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito in Legge n. 326 del 2003, in quanto ubicato in zona sottoposto a vincolo, in cui possono essere condonati solo gli abusi di minore rilevanza.

Avverso la sentenza ha proposto due distinti ricorsi il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione con identici mezzi di annullamento.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione della Legge n. 47 del 1985, articolo 32, come modificato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 32, comma 43, convertito in Legge n. 326 del 2003, del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 32, convertito in Legge n. 326 del 2003, della Legge n. 47 del 1985, articoli 38 e 39.

Con il motivo di gravame viene censurata la mancata sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di condono edilizio presentata dagli imputati.

Si osserva che dalle risultanze processuali é emerso che il Comune di (Omissis) aveva sostanzialmente dato riscontro favorevole alla domanda di sanatoria, invitando anche gli interessati al pagamento dei relativi oneri, che venivano effettivamente versati. Solo a seguito della risposta della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Enna, che, a richiesta di informazioni del giudice di primo grado, aveva comunicato che il procedimento relativo alla richiesta di condono era sospeso e che, a parere della Soprintendenza, nella Regione Siciliana é consentita la sanatoria, ai sensi del Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito in Legge n. 326 del 2003, solo dei piccoli abusi, veniva revocato il provvedimento di sospensione del dibattimento disposto in attesa delle definizione della pratica di condono. Si deduce, quindi, che alla predetta nota della Soprintendenza non può essere attribuito valore di provvedimento negativo sulla richiesta di parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, anche in considerazione dell'organo giurisdizionale al quale é stata inviata.

Nel prosieguo, viene censurata l'affermazione contenuta nella nota della Soprintendenza in ordine alla inapplicabilità delle disposizioni sul condono agli abusi riguardanti la realizzazione di nuove costruzioni in zona vincolata, previo nulla osta dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, prospettando una diversa interpretazione della normativa in materia, con la conseguenza che doveva essere ulteriormente disposta la sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di condono.

Si aggiunge che con il decorso di trentasei mesi dal pagamento dell'oblazione si produce, in ogni caso, l'effetto estintivo del reato, indipendentemente dal successivo rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché i giudici di merito avrebbero comunque dovuto sospendere il processo in attesa del verificarsi di tale effetto.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza di motivazione della sentenza in relazione alle questioni prospettate con i motivi di gravame sul punto della applicabilità del condono edilizio nel caso in esame ed alle doglianze in ordine alla mancata sospensione del processo.

Con il terzo mezzo di annullamento si deduce che, ove si ritenga inapplicabile la normativa sul condono edilizio alle opere di cui si tratta, deve dichiararsi la illegittimità della sospensione del decorso della prescrizione disposta in attesa della definizione della domanda di condono, con la conseguente estinzione dei reati per prescrizione.

Infine viene formulata istanza di revoca del sequestro preventivo delle opere, non potendo permanere il vincolo cautelare oltre la decisione definitiva.

Deve essere dichiarata la estinzione per prescrizione dei reati ascritti all'imputato.

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorché l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione, é fondato.

In tal caso, invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi dell'articolo 159 c.p.. é stato, peraltro, già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che "La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato" (sez. 3 , 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, RV 233011; sez. 3 , 13.11.2003 n. 3350 del 2004, Lasi, RV 227217).

Orbene, nel caso in esame risulta che vi sono stati rinvii del dibattimento per adesione del difensore alla astensione dalle udienze dal 13.1.2006 al 19.1.2007 e dal 20.7.2007 al 30.11.2007 per complessivi anni uno, mesi quattro e giorni diciassette.

Non può tenersi conto, invece, dei rinvii disposti alle udienze del 30.3.2007, 30.11.2007, 4.4.2008, 18.9.2008 e 4.12.2008, in quanto esclusivamente motivati con la ritenuta necessità di attendere la definizione della pratica di condono edilizio; condono che, secondo quanto rilevato dagli stessi giudici di merito, non risultava applicabile all'abuso edilizio di cui alla contestazione, trattandosi di nuova costruzione ubicata in zona vincolata.

Sicché, con decorrenza dalla data di commissione del fatto (27.7.2004), peraltro anche essa ostativa alla applicabilità della normativa sul condono edilizio di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, pur tenendosi conto del citato periodo di sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei reati si é verificata in data 14.6.2010 ai sensi dell'articolo 157 c.p., n. 5) e articolo 160 c.p., nella formulazione previgente alla riforma di cui alla Legge n. 251 del 2005.

Per completezza di esame va rilevato che gli ulteriori motivi di gravame, pur non palesandosi manifestamente infondati, non sono idonei a fondare una pronuncia di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..

Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la indicata causale.

Si rileva, infine, che la richiesta di dissequestro deve essere presentata al competente giudice dell'esecuzione.

 

P.Q.M.


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione



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