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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 13/01/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n. 715


ESPROPRIAZIONE - Indennità di esproprio per le aree edificabili - Criteri di commisurazione - Art. 5 bis L. n. 359/1992 - Illegittimità costituzionale - Procedimento ablativo - Divieto di "reformatio in peius" - Fattispecie. Sebbene nelle more del giudizio la Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dei criteri di commisurazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili, di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992 (ivi compresa la decurtazione del 40%), il fatto che il ricorso sia stato proposto dalla amministrazione comunale e non anche dai proprietari espropriati, comporta che la decisione non possa essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e, quindi, preclude la "reformatio in peius" in danno del primo ed in particolare di dare ingresso alle sopravvenute innovazioni normative, per le quali all'espropriato spetta un indennizzo di entità superiore a quella determinata dalla sentenza impugnata. Fattispecie: allargamento di una strada Comunale e relativa espropriazione per pubblica utilità. (conferma sentenza n. 5194, depositata il 09/12/2003, CORTE D'APPELLO di ROMA) Pres. Vitrone, Est. Giancola, Ric. Comune di Te.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 13/01/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n. 715


DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - Ricorso per cassazione - Rilievi generici, apodittici e carenti - Motivazione recepita "per relationem" - Presupposti per l’impugnazione. Non merita favorevole apprezzamento, il ricorso che si sostanzia in rilievi di errori valutativi, che si rivelano generici, apodittici e carenti anche sotto il profilo dell'autosufficienza, non essendo nemmeno ricondotti a specifiche richiamate risultanze istruttorie. Al riguardo, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito. Pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità. (conferma sentenza n. 5194, depositata il 09/12/2003, CORTE D'APPELLO di ROMA) Pres. Vitrone, Est. Giancola, Ric. Comune di Te.. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 13/01/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n. 715

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. II
Civile


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UGO VITRONE                                               - Presidente -
Dott. SALVATORE SALVAGO                                 - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE                                           - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE                                             - Consigliere -
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA                          - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso 3051-2005 proposto da:

Comune di Te. (C.F. Omissis), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro., Via Fe. Ce. (Omissis), presso l'avvocato Fa. Ma. Gi., rappresentato e difeso dall'avvocato Fr. Au., giusta procura a margine del ricorso;


- ricorrente -


contro


Ma. Ro. Ci. (C.F. Omissis), Do. Ci. (C.F. Omissis), Ca. Ci. (C.F. Omissis), Lu. Ci. (C.F. Omissis.), Lui. Ci. (C.F. Omissis), elettivamente domiciliati in Ro., Via Ge. (Omissis), presso l'avvocato Pi. Lu. Pa., rappresentati e difesi dall'avvocato Fr. Di Ci., giusta procura a margine del controricorso;


- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 5194/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato il 28.11.2001, Ma. Ro. Ci., Lu. Ci., Lui. Ci., Do. Ci. e Ca. Ci. adivano la Corte di appello di Roma e premesso che il Comune di Te., per l'allargamento della strada comunale Va., aveva assoggettato a procedimento ablativo il terreno in loro proprietà, esteso mq. 126, distinto in catasto alle pp.lle (Omissis) e (Omissis), chiedevano che fosse determinata l'indennità di espropriazione.

Con sentenza del 22.10-9.12.2003, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, determinava detta indennità in complessivi Euro 7.343,41, ordinandone al Comune convenuto il deposito presso la Cassa DDPP, previa detrazione di quanto già versato allo stesso titolo, con interessi legali sulla somma residua decorrenti dalla data del decreto di esproprio.

La Corte territoriale riteneva che l'indennità di espropriazione dovesse essere determinata secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992 per le aree edificabili e senza la decurtazione del 40%, considerando pure che l'area espropriata era di modesta dimensione e costituiva corte di pertinenza di un fabbricato. Riteneva inoltre, che con riguardo all'epoca del decreto di esproprio ed alla natura pertinenziale dell'area ablata, il relativo valore venale potesse essere stimato in Euro 116,26 al mq., secondo l'indicazione del C.T.U. ad essa riferita, nettamente diversa dalla valutazione dallo stesso resa per una vera e propria abitazione.

Avverso questa sentenza il Comune di Te.ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21.01.2005 ed affidato ad un unico motivo. I Ci. hanno resistito con controricorso notificato il 24.02.2005.


MOTIVI DELLA DECISIONE


A sostegno del ricorso il Comune di Te. denunzia "Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione di legge". Contesta il valore venale unitario di Euro 116,26 attribuito al bene espropriato, che assume erroneamente riferito ad un immobile realizzato abusivamente e per il quale era stata disposta la demolizione, oltre che non aderente alla destinazione urbanistica dell'area né all'indice territoriale di fabbricabilità pari a 1,5 mc/mq., diverso da quello di fabbricabilità fondiario pari a 3 mc/mq., individuato dal C.T.U. e recepito nella sentenza. Aggiunge che se la valutazione fosse stata correttamente attuata, la determinazione finale dell'indennità in questione avrebbe ampiamente giustificato l'importo offerto con il decreto di esproprio del 19.10.2001.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento, sostanziandosi in rilievi di errori valutativi, che si rivelano generici, apodittici e carenti anche sotto il profilo dell'autosufficienza, non essendo stati nemmeno ricondotti a specifiche, richiamate risultanze istruttorie. Al riguardo va ribadito anche che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca "per relationem" le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice "a quo", la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 200910222).

Giova aggiungere che sebbene nelle more del giudizio la Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dei criteri di commisurazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili, di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992 (ivi compresa la decurtazione del 40%), il fatto che il ricorso sia stato proposto dalla amministrazione comunale e non anche dai proprietari espropriati, comporta che la decisione non possa essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e, quindi, preclude la "reformatio in peius" in danno del primo ed in particolare di dare ingresso alle sopravvenute innovazioni normative, per le quali all'espropriato spetta un indennizzo di entità superiore a quella determinata dalla sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Te., a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700.00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.



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