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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - 17.12.2010 (dep. 27.05.2011), n. 3029
RIFIUTI - Trasporto rifiuti - Titoli abilitativi - Art 46, comma 1 L. n.
298/74 - Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali - Art. 212 d.lgs.
n. 152/2006 - Fattispecie - Prevalenza dell’iscrizione sul titolo abilitativo
generale. In materia di trasporto dei rifiuti, disciplinato da una normativa
speciale di settore e per il quale è richiesta l’apposita iscrizione all’Albo
nazionale dei gestori ambientali, la distinzione tra il trasporto in conto
proprio e quello per conto terzi non rileva giacché l'iscrizione all’albo di cui
all’art. 212 del D. L.vo n. 152\06 supera ed assorbe le autorizzazioni di cui
alla legge n. 298/74. GdP Battista - R. S.r.l. (avv. Sechi) c. Ministero
dell’Interno (contumace) - - GIUDICE DI PACE DI AVELLINO - 17.12.2010 (dep.
27/05/2011), n. 3029/2010 (segnalazione e massima a cura degli Avv.ti
Giampaolo Sechi e Rosa Ficarella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 2039/2010
GIUDICE DI PACE DI AVELLINO
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Dott.ssa Vincenzina Batista
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4909 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell’anno 2010, decisa come da dispositivo letto all’udienza del
17/12/2010 e promossa da:
- RI.PLASTIC S.r.l. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa,
giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Giampaolo Sechi del Foro di Bari
ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. Antonio Trulio in Avellino, alla
via Vasto n. 26,
- ricorrente
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,
- resistente
Oggetto: ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/1980
MOTIVI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE,
I FATTI:
Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 21/07/10
la società RL PLASTIC s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., proponeva
opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 700002635624 elevato dalla
Sezione di polizia Stradale di Avellino per la violazione dell’art. 46, comma 1,
L. 298/1974 e connesso verbale di fermo amministrativo ed affidamento in
custodia dell’automezzo ATVT, targato DV 799 ER e rimorchio tg. AE 89732,
notificati in data 01/07/2010 e ne chiedeva l’annullamento previa immediata
sospensione del fermo amministrativo.
Esponeva il legale rapp.te della società di essere titolare dell’iscrizione
all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto terzi della Provincia di Potenza al n.
PZ/7354146/M, senza limitazione della tipologia veicolare, nonché
dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con n. PZ00812 per le
categorie e classi 1-D, 4-E, 5-F.
In data 30/06/2010 al km. 50,00 dell’Autostrada A/16 l’automezzo DV 799 ER,
guidato dal signor D’Andraia Giorgio, dipendente della ditta, veniva fermato
dalla Polizia Stradale per controllo, al termine del quale veniva elevato il
verbale opposto in quanto il signor D’Andraia “disponeva l’esecuzione di un
trasporto di rifiuti, ordinari e speciali come da formulari acquisiti in copia
in conto proprio senza essere in possesso della relativa licenza”
Premesso che, al momento del controllo, il conducente effettuava il trasporto di
rifiuti (in particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui all’impianto di recupero della RIPLASTIC, e che gli
stessi erano accompagnati da tre formulari di identificazione emessi
dall’opponente in data 29.06.2010, esponeva il ricorrente che gli agenti avevano
ritenuto che il trasporto fosse eseguito in conto proprio pur non avendo la
ditta la relativa licenza ed essendo nello specifico insufficiente la licenza in
conto terzi.
Notificati alle parti il ricorso ed il decreto di comparizione con il rispetto
del termine a comparire innanzi al G.di P., l’Autorità convenuta, nello
specifico la Prefettura per delega del Ministero, trasmetteva la produzione
processuale e il rapporto del Comando verbalizzante.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Gli agenti non hanno tenuto conto che il trasporto in oggetto è soggetto
all’applicazione di una speciale disciplina di settore, quello dei trasporto dei
rifiuti, per la quale la specifica normativa di settore, di cui all’art. 212 del
D.Lgs. 152/2006, ha costituito presso il Ministero dell’Ambiente l’Albo
Nazionale gestori Ambientali che è titolo autorizzativo per l’esercizio delle
attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti. A
nulla rileva l’accertamento della sussistenza delle licenze di trasporto, se in
conto proprio o in conto terzi, dunque, considerato che la società è iscritta
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti, della quale possiede il titolo autorizzativo.
Lo svolgimento dell’attività della società conferma quanto assunto in quanto la
RI.PLASTIC svolge, mediante contratto di appalto, in favore del Consorzio
REMEDIA e del Consorzio ECODOM, costituiti per la gestione dei RAEE (rifiuti da
apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con riferimento a determinate
tipologie di rifiuti e a determinati punti di prelievo, attività di ritiro,
trasporto e consegna (come da contratto depositato, insieme con certificati di
iscrizione ); rapporto, quindi, che vede i consorziati quali soggetti terzi
rispetto all’attività di gestione, esercitata dai Consorzi, e perciò necessitati
alla sola autorizzazione al “conto terzi”.
E’ evidente che “la merce” trasportata attribuita in “proprietà “ alla società
non poteva essere trasportata come “in conto proprio” in quanto i rifiuti non
sono di proprietà di alcuno bensì sono prodotti, detenuti o gestiti, laddove una
delle caratteristiche del trasporto di cose in conto proprio è che le merci
appartengano a chi effettua il trasporto o dallo stesso siano prodotte.
Dai documenti in atti risulta che i rifiuti sono stati prodotti nell’ambito del
Comune di San Nicola Manfredi e vengono trasportati dalla società ricorrente per
conto del Centro di Coordinamento RAEE in virtù di un accordo intervenuto tra
l’ANCI (Ass.ne Naz.le Comuni Italiani) ed lo stesso Centro altra caratteristica
che non fa ipotizzare di essere in presenza di un trasporto in conto proprio.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento anche del verbale di fermo
amministrativo, anche in considerazione della mancanza di specifica motivazione
della violazione consistente nell’iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto
terzi invece che in conto proprio; spese compensate.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale opposto; spese
compensate.
Avellino, 17/12/2010
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Dott.ssa Vincenzina Battista
Depositato in Cancelleria
il 27 MAG 2011
Funzionario Giudiziario
Piero Spisa
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