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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA - 8 luglio 2011, n. 113
FAUNA E FLORA - Randagismo - Regione Puglia - L.r. n. 12/95, artt. 6 e 8 -
Risarcimento dei danni cagionati da cani randagi - Ente obbligato - Comune -
Esclusione - ASL - Fondamento. In tema di risarcimento dei danni
derivanti da aggressione di cani randagi nella Regione Puglia, l’individuazione
del responsabile non può che avvenire alla stregua dei criteri fissati dalla
Legge regionale n.12 del 1995: in forza di tale chiara normativa (cfr. art. 6),
qualora il cane randagio e/o vagante non recuperato abbia provocato un danno, di
esso non può che rispondere la USL, oggi ASL, che avrebbe dovuto provvedere a
recuperarli attraverso i suoi servizi veterinari. Nessuna responsabilità può,
invece, addebitarsi al Comune che, in applicazione dell’art. 8 della predetta
legge, si sia attivato per la costruzione di canili sanitari. G.d.P. Occhiello –
N.A. (avv.ti Sorrenti e Dipaola) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. Di Salvia)
- GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA - 8 luglio 2011 n. 113
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CANOSA DI PUGLIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent n. 113/11
Cron. n. 533/11.
R.n.376/10.
Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, Avv. Felice Occhiello, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nel giudizio proposto con atto di citazione notificato il 30.09.2010 ed iscritto
al n.376/2010 R.G. di questo Ufficio, promosso da:
Nobile Antonia, attrice, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Sorrenti
e Clara Dipaola per mandato a margine dell’atto di citazione, ed elettivamente
domiciliata nel loro studio legale in Canosa di Puglia alla Via Fabrizio Rossi,
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contro
Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, convenuto,
rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola De Salvia per mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in Canosa di
Puglia al viale I° Maggio 17
e
A.S.L.- Azienda Sanitaria Locale – BAT, in persona del legale rappresentante pro
tempore, convenuta, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Monacis per
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente
domiciliata in Canosa di Puglia presso l’Avv. Pietro Martire alla Via G.
Maddalena, 7.
Oggetto: risarcimento danni da lesioni fisiche.
Conclusioni: le parti concludono come da atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 n.4 c.p.c. modif. dall’art. 45 co. 17 L. 18.6.2009 n.69)
La fattispecie che ci occupa è disciplinata dalla legge Regione Puglia n.12 del
3.4.1995, che si ispira ai criteri fissati dalla legge statale n.281 del
14.8.1991. L’individuazione della responsabilità invocata dalla domanda della
Nobile, che assume di avere subito lesioni a causa del morso di un cane
randagio, deve, quindi, avvenire alla stregua di tale normativa. E’ chiaro che,
comunque, in applicazione del noto principio “onus probandi incumbit ei qui
dicit”, deve prima esaminarsi se l’attrice abbia provato l’accadimento storico
del fatto secondo quanto narrato nell’atto introduttivo del giudizio. Alla
stregua delle risultanze istruttorie emerse a seguito delle prove orali svolte,
si può sicuramente ritenere provato l’accadimento del fatto e la sua dinamica.
Le due testi assunte, Catano Luigia Anna Maria e Azzellino Sabina, le quali
erano entrambe insieme all’attrice al momento del sinistro per cui è causa,
hanno confermato gli assunti attorei circa lo svolgimento del fatto, l’epoca ed
il luogo di esso. La Catano, infatti, ha dichiarato di essersi trovata insieme
all’attrice ed all’Azzellino, nel mese di giugno dell’anno scorso, intorno alle
ore 19.00: “…Nella piazza del locale mercato, precisamente in prossimità di via
XXV Luglio, allorché un cane randagio piuttosto grande si avventò contro mia
cognata Nobile Antonia mordendola al polso sinistro. Io prontamente presi una
mazza che vidi a terra per far allontanare il cane, che in effetti si allontanò.
Poiché la Nobile perdeva sangue la accompagnai io stessa in ospedale
immediatamente”. Di tenore analogo le dichiarazioni rese dall’altra teste
assunta Azzellino Sabina, la quale dopo, aver confermato di essersi trovata
anche lei in compagnia della Nobile e,”…di un’altra amica di nome Anna”, ha
confermato che:”…stavamo nella zona del locale mercato allorché un cane randagio
si è avvicinato alla Nobile, forse attirato dalle buste della spesa che la
stessa portava, l’ha morsa all’avambraccio…prontamente l’altra amica ha
allontanato il cane con un bastone reperito. Mi consta che la Nobile perdesse
sangue dalla parte morsa”. Alla luce di tali dichiarazioni rese da testi apparse
attendibili, nessun dubbio vi è circa l’accadimento del fatto e le modalità di
esso.
L’individuazione del responsabile non può che avvenire alla stregua dei criteri
fissati dalla menzionata Legge regionale n.12/1995. E, in applicazione di tale
normativa, il soggetto responsabile deve individuarsi esclusivamente
nell’Azienda Sanitaria Locale, infatti, ai sensi dell’art. 6 della predetta
legge, il cui titolo è: Recupero cani randagi, tale recupero: “Spetta ai servizi
veterinari delle USL di recupero dei cani randagi. In caso di recupero di cani
vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo
proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all’anagrafe canina e, se
non reclamati entro sessanta gironi, possono essere ceduti gratuitamente a
privati maggiorenni, a enti e associazioni…” Orbene, alla stregua di tale chiara
normativa, qualora il cane randagio e/o vagante non recuperato abbia provocato
un danno, di esso non può che rispondere la USL, oggi ASL, che avrebbe dovuto
provvedere a recuperarli attraverso i suoi servizi veterinari. Nessuna
responsabilità può, invece, addebitarsi all’altro convenuto Comune di Canosa di
Puglia, che in applicazione dell’art. 8 della predetta legge, si è attivato per
la costruzione di canili sanitari, come si ricava dai documenti depositati nel
suo fascicolo di parte.
Passando adesso alla quantificazione del danno, la modestia delle lesioni,
riscontrate in sede di visita presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino,
diagnosticate in escoriazioni al polso sinistro, e l’assenza di lesioni ossee,
come si ricava dal referto del reparto radiologico, fa ragionevolmente ritenere
che le lesioni cagionate si siano protratte solo per il tempo necessario alla
conseguente profilassi antirabbica, e comunque non abbiano avuto una durata
superiore a 15 giorni, senza alcun postumo di natura permanente. Il risarcimento
dei danni conseguenti a tali lesioni deve essere quantificato secondo i criteri
di calcolo previsti dall’art. 5 comma 2 legge 5.3.2001 n.57 ed allegate tabelle,
come rivalutati all’attualità per effetto del disposto del comma 6 della stessa
norma. In applicazione di tali criteri alla Nobile spettano le seguenti somme:
euro 43,16 al giorno x 15 giorni = euro 647,40. Nulla può essere liquidato a
titolo di danno morale come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione SS.UU.
con la nota sentenza n. 26972/2008, in quanto nel concetto di danno biologico è
ricompresa ogni altra voce di danno. Le spese mediche documentate ammontano ad
euro 117,96. In totale, quindi, il risarcimento spettante all’attrice ascende ad
euro 765,36. Su tale somma vanno corrisposti gli interessi legali dal momento
dei sinistro al soddisfo. Responsabile di tali danni, come detto, è solo la
A.S.L. nei cui soli confronti pertanto va emessa la sentenza di condanna.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La domanda proposta nei confronti del Comune di Canosa di Puglia va rigettata,
ma le spese di giudizio relative alla sua difesa possono interamente compensarsi
tra le parti, attesa la particolarità della fattispecie processuale che
richiedeva l’approfondimento giudiziale.
P.Q.M
Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da Nobile Antonia nei confronti del Comune di Canosa di Puglia,
in persona dei sindaco pro tempore e dell’ASL Azienda Sanitaria Locale BAT, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato
il 30.9.2010, uditi i procuratori delle parti così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda, e previa declaratoria di
responsabilità della sola ASL – Azienda Sanitaria Locale – BAT, condanna la
predetta convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro
765,36 oltre interessi legali sulla stessa dal momento del sinistro al soddisfo;
2) In dipendenza condanna la convenuta ASL BAT al pagamento in favore
dell’attrice delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 862,45 di
cui euro 112,45 per spese borsuali, euro 450,00 per diritti ed euro 300,00 per
onorari, oltre accessori di legge;
3) Rigetta la domanda avanzata nei confronti del Comune di Canosa di Puglia e
dichiara interamente compensate tra le parti le relative spese di giudizio.
Canosa di Puglia lì 8.7.2011
Il Giudice di Pace
Avv. Felice Occhiello
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