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T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 334
DIRITTO URBANISTICO - Pareti finestrate - Distanza minima inderogabile ex art.
9, n. 2 D.M. n. 1444/68 - Fabbricati di altezza diversa - Applicabilità della
disposizione. L’art. 9 n. 2 del D. M. n. 1444/1968, che è tassativo solo per
i nuovi edifici, totali e/o parziali, stabilisce la distanza minima inderogabile
di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, senza
specificare se di altezza pari o anche diversa; l’ultimo comma della norma,
nello stabilire che le distanze stabilite devono adeguarsi, se inferiori,
all’altezza del fabbricato più alto, fa tuttavia ritenere che l’assolutezza
della distanza minima valga anche tra edifici di altezza diversa o minima. Pres.
Est. - C.L. (avv. Cerceo) c. Comune di Pescara (avv. Di Marco)
- TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 334
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N. 00334/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale =210= del =2008=, proposto da Clementina
LARICCIA, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto
in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
contro
Comune di PESCARA -Settore Gest. e Controllo del Territ.-Sportello Unico Per
L'Edilizia-, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio
eletto in Pescara, Ufficio Legale Comune;
per l'annullamento
DELLA NOTA PROT.N.32099 IN DATA 3.3.08 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E
CONTROLLO DEL TERRITORIO-SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA-DEL COMUNE DI PESCARA,
RECANTE DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA NEI RIGUARDI DELLA
RICORRENTE, NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E CONNESSO, TRA CUI LA NOTA
DELLO STESSO COMUNE N.169153 DEL 6.12.07.
Visti il ricorso e i relativi allegati; l'atto di costituzione in giudizio di
Comune di Pescara; le memorie difensive e gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il cons. Dino Nazzaro e
uditi per le parti i difensori: avv. G. Cerceo Giulio per la ricorrente e l'avv.
P. Di Marco per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria (sottotetto di
mt. 1,80 alle falde e mt. 3,00 al colmo), essendosi, in fase di ristrutturazione
e rifacimento del tetto, variata l’altezza da 0.90 cm. a mt, 1,80 non
rispettando le distanze (mt.10,00) di cui all’art. 8, lett. f) NTA del PRG.
Si sostiene che il rifacimento del tetto non sarebbe una sopraelevazione e
l’innalzamento della gronda andrebbe considerata una ristrutturazione; la
distanza di mt. 10,00=, inoltre, sarebbe prevista per gli edifici antistanti,
con facciate e/o pareti finestrate.
In concreto, essendo l’edificio antistante ed a confine di altezza inferiore (mt.
3,80 – solo piano terra), la norma non sarebbe applicabile, non essendo
possibile la misurazione radiale.
La difesa del Comune precisa che vi sarebbe sopraelevazione per qualunque
aumento di volumetria e, quale nuova costruzione, essa deve attenersi alle
distanze previste dalla normativa vigente; nella fattispecie vi sarebbe un
ampliamento esterno ed in altezza della sagoma esistente.
Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Nella fattispecie, la falda preesistente del tetto è posta, per il versante
considerato, a cm, 0,90= e viene sopraelevata a mt. 1,80=; il progetto di
ristrutturazione del fabbricato condominiale prevede le falde con pendenze
differenti, conforme al preesistente, mentre in fase esecutiva esse sono state
rese simmetriche, portando la falda del tetto sovrastante la proprietà Lariccia
a mt. 1,80=.
Tale elevazione ha determinato un aumento di volumetria, con un sopralzo della
muratura perimetrale, che, in sede di esame della richiesta sanatoria, è stato
considerato nuova edificazione.
La norma del D. M. n. 1444/1968 (art. 9 - distanza mt. 10,00) ha, invero, un
valore assoluto, ed è stata applicata nel caso specifico, con disapplicazione
della direttiva interna invocata da parte ricorrente (p. 6 ricorso), perché “il
fabbricato oggetto dell’intervento, ed in particolare la copertura, è posto ad
una distanza inferiore a m. 10 dall’edificio antistante” (nota Area urbanistica
– S.U.A.P, prot n. 2666/27.5.2008 e dirigenziale prot. n. 32099/3.3.2008).
IL problema è verificare se trattasi di una sopraelevazione, parificabile a
nuova costruzione, o di semplice rifacimento del tetto, che rientra sempre
nell’organismo edilizio iniziale anche se in parte diverso dal precedente per
l’aumento del volume, per la modifica della sagoma e del prospetto.
IL progetto, invero, concerne la ristrutturazione di un sottotetto non abitabile
della zona B2 “conservazione e recupero”, con apertura di una finestra per
l’areazione, e, dai grafici, si evidenzia come tra i due manufatti vi sia ab
origine una distanza inferiore a quella prescritta.
La fattispecie, ad avviso del Tribunale, rientra nella previsione di cui
all’art. 3, lett. d) del DPR. 380/2001 (ristrutturazione edilizia), che
ricomprende ogni intervento rivolto a trasformare gli organismi edilizi
esistenti con un insieme sistematico di opere (interessanti l’intero
condominio), che possono portare ad un organismo in tutto ed in parte diverso
dal precedente.
Tale, invero, è la sostituzione di un elemento costitutivo dell’edificio,
rappresentato dal tetto di copertura.
L’ipotesi di cui alla lett. e.1), che parla di nuova costruzione, concerne
l’ampliamento del manufatto esistente, per tutti gli interventi non rientranti
nella ristrutturazione edilizia, quale è ad esempio la realizzazione di un piano
aggiunto, che amplia esternamente la stessa sagoma esistente dell’intero
edificio e non il semplice pareggiamento delle falde del tetto, interessante un
solo versante, come nel caso in esame.
La conservazione della volumetria e della sagoma preesistenti è, infine,
prevista solo per la demolizione – ricostruzione del fabbricato.
Precisato quanto sopra, va letto l’art. 9 n. 2 del D. M. n. 1444/1968, che è
tassativo solo per i nuovi edifici, totali e/o parziali, stabilendo la distanza
minima inderogabile di mt. 10,00= tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti, senza specificare se di altezza pari o anche diversa; l’ultimo comma
della citata norma, nello stabilire che le distanze stabilite devono adeguarsi,
se inferiori, all’altezza del fabbricato più alto, fa ritenere che l’assolutezza
della distanza minima valga anche tra edifici di altezza diversa o minima.
Rientrando l’intervento in esame nella ristrutturazione edilizia, va escluso che
l’innalzamento monolaterale della falda del tetto sia una nuova costruzione.
IL ricorso è accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ACCOGLIE il
ricorso in epigrafe e per l’effetto ANNULLA l’impugnato diniego di sanatoria,
come da motivazione;
CONDANNA il Comune al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di
causa (onorari e diritti di avvocato, in uno alle spese vive), liquidate in
complessivi €3000=, oltre al rimborso del contributo unificato e degli accessori
di legge (Iva, Cpa, art. 14 D.M.-Giustizia- n. 127/2004).,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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