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T.A.R. ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 422
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Strumenti
urbanistici - Limitazione alla realizzazione nelle zone agricole di rispetto -
Legittimità - Condizioni. La normativa statale (cfr. art. 12, c. 7 d.lgs. n.
387/2007) lascia la potestà ai comuni di disciplinare ragionevolmente
l’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in salvaguardia degli interessi ambientali, purchè non si ponga un
divieto generalizzato e illogico. Ne deriva la legittimità della norma tecnica
di attuazione del piano regolatore comunale la quale, con riferimento alle zone
agricole di rispetto, limita la possibilità di realizzazione di siffatti
impianti ai soli già autorizzati alla data di entrata in vigore dello strumento
urbanistico. Pres. ed Est. Zuballi - S. soc. agr. a r.l. (avv. Cirulli) c.
Comune di Roca S. Giovanni (avv. De Carolis)
- TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 422
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N. 00422/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2011, proposto dalla:
Suneco Soc. Agr. a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cirulli, con
domicilio eletto presso Francesco Barbara in Pescara, corso Umberto I n.55/4;
contro
Il Comune di Rocca San Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Diego De
Carolis, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, via Pesaro 54;
per l'annullamento
della nota prot. n. 1970 del 13 aprile 2011 con cui il Responsabile del settore
assetto e gestione del territorio del Comune di Rocca San Giovanni ha negato
alla società ricorrente l'autorizzazione a realizzare un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca San Giovanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Umberto
Zuballi e uditi l'avv. Cirulli Massimo per la società ricorrente e l'avv. De
Carolis Diego per il Comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che, il diniego impugnato risulta motivato con il contrasto con le norme
tecniche di attuazione del piano regolatore comunale, il quale all’articolo 30,
comma quattro, limita la possibilità di realizzazione di impianti di energia
rinnovabile a quelli già esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore
dello strumento urbanistico;
che tale disposizione riguarda la zona E2 Agricola di rispetto, e risulta
conforme all’art. 12 comma 7 del D Lgs 387 del 2007, che parla di “possibilità”
di ubicazione degli impianti e della salvaguardia di peculiari zone agricole;
che nel caso in esame nello strumento urbanistico si individuano implicitamente
le altre zone dove ubicare gli impianti, come le agricole E 1;
che la normativa statale e regionale lascia la potestà ai comuni di disciplinare
ragionevolmente l’ubicazione degli impianti in salvaguardia degli interessi
ambientali, purché non si ponga un divieto generalizzato e illogico;
che per le ragioni suddette il ricorso va rigettato;
che le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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