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T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 11 maggio 2011, n. 304
VIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Valutazioni di compatibilità ambientale -
Ampiezza maggiore rispetto alle valutazioni miranti alla tutela paesaggistica.
L’ottica che guida le valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di
quella che invece caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura
ancorato a presupposti valoriali diversi. Pres. Perrelli, Est. Pennetti - G.
s.r.l. (avv. Tamburrino) c. Regione Basilicata e altri (n.c.) -
TAR BASILICATA, Sez. I - 11 maggio 2011, n. 304
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N. 00304/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2008, proposto da:
Soc. Giova Solar Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. Marcella Tamburrino, con domicilio eletto presso Segreteria
T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;
contro
Regione Basilicata in persona del Presidente p.t., Regione Basilicata -Dirigente
Uff. Compatibilita' Ambientale- Dip. Ambiente, Territorio e Politiche della
Sostenibilita', nn. cc.;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Lorenzo Ricciuti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Serra, Luca
Migliore, con domicilio eletto presso il primo in Potenza, via N. Sauro, n.44;
per l'annullamento
DETERMINA DIRIGENZIALE N.75AB-2007 D 1731 DEL 21/12/2007: ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA DI V.I.A. DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AGRO DEL COMUNE DI VAGLIO BASILICATA, LIMITATAMENTE AI
POLI N.1, 3, 4 E 5 RISPETTO AGLI ULTERIORI POLI 2, 6, 7, 8 e 9 E IN PARTICOLARE
PER LA MANCATA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VIA DEL POLO FOTOVOLTAICO DENOMINATO
GIOVA 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n.107/08 del 2/4/08 con cui è stata rigettata
l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Giancarlo
Pennetti e uditi i difensori Avv. Giovanni Losasso, su delega dell'Avv. Marcella
Tamburrino, per la parte ricorrente, Avv. Donatella Buchiccio, su delega
dell'avv. Mauro Serra, per il controinteressato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha presentato istanza alla Regione Basilicata in data
20/8/07, prot. n. 170168/75AB, con la quale ha chiesto la pronuncia di verifica
o “screening”, ai sensi della L.R. n.47/98, per la realizzazione di un progetto
relativo ad un complesso di impianti fotovoltaici denominato Giova nel Comune di
Vaglio di Basilicata. Il progetto è composto da nove poli denominati Giova 1-
Giova 2 etc e sono costituiti da n.74 impianti della potenza nominale inferiore
a 50 kw ciascuno per una potenza complessiva di 3.308 kw.
Al termine della relativa procedura, col provvedimento impugnato, si è stabilito
di escludere dalla v.i.a. il detto progetto limitatamente ai poli nn. 1, 3, 4 e
5 con una serie di prescrizioni, mantenendo quindi l’assoggettamento alla v.i.a.
per gli altri restanti poli.
Di qui il presente gravame, imperniato sui seguenti motivi:
1.- eccesso di potere- difetto di istruttoria- travisamento ed erronea
valutazione dei presupposti di fatto- contraddittorietà con altri provvedimenti
della stessa p.a.- illogicità manifesta- motivazione incongrua e
contraddittoria- illegittimità.
Si sostiene che la motivazione dell’atto impugnato è contraddittoria soprattutto
per quanto riguarda l’impianto di cui al polo Giova 2 soprattutto in relazione
alla valutazioni espresse dallo stesso ufficio compatibilità ambientale nella
nota del 19/4/07 prot. n.902265 il cui discrimine non può essere dato dalla
circostanza dell’intervenuta modifica legislativa (l.r. n.9/07 a modifica della
l.r. n.47/98) atteso chè la compatibilità ambientale deve dipendere da momenti
attinenti la qualità e la sostanza di essi rispetto ai valori da tutelare. In
quest’ottica andrebbe tenuto presente che Soprintendenza ai Beni Archeologici,
Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio del medesimo dipartimento regionale
avrebbero espresso ben diversi giudizi sul progetto e sulla sua compatibilità
col territorio. Dalla planimetria prodotta si evincerebbe la contiguità del polo
Giova 2 con il polo Giova 1 e la vicinanza di entrambi agli ulteriori 3, 4 e 5
che renderebbero illogica e incongrua una motivazione basata sulla “perdita
delle caratteristiche intrinseche del territorio agricolo ben più grande delle
aree strettamente necessarie per l’ubicazione dei pannelli”. Infatti, non si
spiegherebbe se l’area del polo Giova 2 ha caratteristiche differenti dalle
altre predette e in che cosa si diversifichi, nonostante la vicinanza. In realtà
le condizioni sarebbero le stesse per cui sarebbe illogica la non esclusione
dalla v.i.a. anche di detto polo tanto più che per lo stesso ufficio
compatibilità ambientale esso non creerebbe disfunzioni nell’uso e
nell’organizzazione del territorio né gli obiettivi del progetto sarebbero in
conflitto con gli utilizzi futuri dello stesso, cioè non vi sarebbe alcuna
interferenza visiva o funzionale.
La Regione Basilicata non si è costituita. E’ intervenuto “ad adiuvandum”
Ricciuti Lorenzo, proprietario d’un lotto di terreni sui quali devono
realizzarsi gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici., che
chiede l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.107/08 del 2/4/08 è stata rigettata l’istanza
incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’atto di intervento “ad
adiuvandum” presentato dal Ricciuti Lorenzo perché questi, proprietario del
suolo su cui è prevista la realizzazione degli impianti, è titolare d’una
autonoma posizione legittimante all’impugnativa del provvedimento impugnato È
infatti ius receptum (cfr. T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 20 dicembre 2010 ,
n. 1134) che è inammissibile l'intervento ad adiuvandum opposto per far valere
non già un interesse mediato o di mero fatto, bensì un interesse personale
all'impugnazione dell'atto già gravato da altro in via principale,
immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente
impugnabile nei termini di decadenza.. A ciò deve comunque essere aggiunto che
l’atto in parola non è stato notificato alle altre parti.
Occorre passare ora al merito del gravame che va giudicato infondato.
Deve premettersi che l’amministrazione, nel preambolo dell’atto impugnato,
rileva che “gli impianti….sono sparsi su un’ampia superficie per cui la
disposizione a macchia non solo altera la visione del paesaggio nel suo insieme,
ma comporta la perdita delle caratteristiche intrinseche del territorio agricolo
ben più grande delle aree strettamente necessarie per l’ubicazione dei pannelli.
Tali considerazioni valgono in particolare per i poli Giova 2, Giova 6, Giova 7,
Giova 8 e Giova 9 che sono pertanto da ritenere incompatibili con il contesto
territoriale e paesaggistico. Mentre i poli Giova 1- Giova 3- Giova 4 e Giova 5,
oltre ad essere dislocati lungo il tratturo comunale Giova, sono stati ubicati
in una zona già interessata dalla costruzione di un impianto eolico e quindi in
una porzione di territorio già fortemente antropizzato”.
Ciò premesso, è anzitutto infondata la censura di contraddizione con la nota del
medesimo ufficio compatibilità ambientale del 19/4/07 atteso chè quest’ultima
(che dichiarava l’impianto de quo non rientrante fra i progetti assoggettabili a
procedure di cui alla L.R. n.47/98 in materia di v.i.a.) era stata emanata prima
dell’entrata in vigore della L.R. 26-4-2007 n. 9 (Disposizioni in materia di
energia.), pubblicata nel B.U. Basilicata 27 aprile 2007, n. 20 il cui art. 5 ha
assoggettato a v.i.a. gli impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo
di pannelli fotovoltaici; soltanto questa, come è evidente, è la ragione per
cui, in un primo momento, l’Ufficio in questione aveva rilevato che la
“tipologia progettuale” non rientrava fra quelle da sottoporre a V.I.A.
Neppure può rilevare il diverso e più favorevole segno che altre amministrazioni
espressesi sul progetto “de quo” hanno dato rispetto a quanto statuito nell’atto
impugnato. E’ infatti evidente che la Soprintendenza per i beni Archeologici,
l’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e, di riflesso, la Soprintendenza
ai Beni Architettonici e del Paesaggio hanno effettuato le valutazioni di
rispettiva competenza orientate sul particolare profilo di interesse pubblico
avuto in cura e pertanto per loro non necessariamente collimanti con quelle
dell’ufficio compatibilità ambientale. Ciò vale anche con riguardo al parere
della commissione regionale per la tutela del paesaggio del 22/10/07 che, oltre
che per i campi nn.1, 3, 4 e 5, ha dato parere favorevole anche per il campo
n.2, non escluso dalla v.i.a. con l’atto impugnato. Infatti, ancorchè le
motivazioni della commissione e quella dell’atto impugnato sopra riportata siano
in più punti similari è indubitabile che l’ottica che guida le valutazioni sulla
compatibilità ambientale è più ampia di quella che invece caratterizza il punto
di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a presupposti valoriali diversi.
Di conseguenza non vale richiamare i predetti atti per contestare le conclusioni
dell’amministrazione intimata racchiuse nell’atto impugnato. In particolare, la
pretesa contiguità di Giova 2 a Giova 1 e, di quest’ultimo, agli altri Giova
esentati dalla v.i.a. (3, 4 e 5) non rende certo illogica la motivazione basata
sulla constatazione della “perdita delle caratteristiche intrinseche del
territorio agricolo ben più grande delle aree strettamente necessarie per
l’ubicazione dei pannelli” dato che detta perdita trova il suo radicamento
logico nella fisica dispersione degli impianti su un’ampia superficie con
disposizione “a macchia”. Quest’ultimo aspetto è del resto evincibile dalla
planimetria allegata al gravame dalla quale si desume con sufficiente evidenza
la distribuzione degli impianti del polo Giova 2, collocati in modo
significativamente asimmetrico rispetto a quelli di cui ai predetti campi 1,3, 4
e 5. Gli stessi infatti appaiono distribuiti solo in misura assai ridotta in una
fascia che può definirsi non contigua ma -al più- prossima a Giova 1; per il
resto, la maggior parte degli impianti si situano, per così dire, in profondità,
sulle particelle 10, 8 e 9 allontanandosi di molto dal tratturo e dalla zona
degli impianti eolici esistenti, fino a porsi addirittura alla stessa latitudine
di Giova 6, in un settore decisamente privo di elementi di antropizzazione,
secondo una logica dislocativa manifestamente caratterizzata da un impiego di
territorio agricolo di molto superiore rispetto a quello strettamente necessario
per l’ubicazione dei pannelli, proprio come osservato dall’amministrazione
intimata nell’atto impugnato. Rileva in definitiva il Collegio che le
caratteristiche differenti e le connotazioni specifiche del polo Giova 2
appaiono sufficientemente giustificate dall’esame della documentazione, alla
luce della quale ovviamente deve essere letta la motivazione riportata nel
provvedimento impugnato, la quale riflette il parametro valutativo di cui
all’allegato D al d.p.r. 12/4/96 (atto di indirizzo e coordinamento in materia
di v.i.a.) tenuto presente dall’amministrazione, il quale, fra gli elementi di
verifica, non a caso menziona le dimensioni del progetto e l’impatto sul
patrimonio naturale tenuto conto della destinazione delle zone, ivi incluse
quelle agricole.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio
dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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