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T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 31
DIRITTO URBANISTICO - Piano di lottizzazione - Approvazione - Stipula della
convenzione - Separatezza - Amministrazione - Mutamento delle determinazioni
pianificatorie anteriormente alla stipula della convenzione - Legittimità.
L'Amministrazione, dopo aver approvato un piano di lottizzazione e prima della
stipula della relativa convenzione, possa rivedere le proprie determinazioni
pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non
stipulare più la convenzione di lottizzazione): ciò discende, a tacer d'altro,
dalla natura meramente programmatoria del piano di lottizzazione, che è, di per
sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente
qualificate in ordine al regime urbanistico delle aree ricomprese nello
strumento attuativo, nonché dalla separatezza tra la fase della approvazione del
piano e quella della stipula della convenzione. Pres. Romeo, Est.Anastasi -
F.F.M. e altro (avv.ti Romei e Verbaro) c. Comune di Scalea (avv. Mirigliani).
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 31
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N. 00031/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01288/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1288 del 1995, proposto da Fazio Francesco Maria e Maria
Caterina Fazio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Romei e Demetrio
Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Demetrio Verbaro, in
Catanzaro, via Barbaro, n. 12;
contro
Comune di Scalea, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Raffaele Mirigliani, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso, in Catanzaro, viale G. Argento, n. 14;
per l'annullamento
della Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, con la quale è stata
dichiarata cessata la validità dello schema di convenzione, nonché del relativo
piano di lottizzazione per un insediamento residenziale in località “La Bruca”,
già assentito ai germani Fazio .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scalea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2010, il cons. Concetta
Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 2.5.1995 e depositato in data 1.6.1995, i ricorrenti
premettevano che, con Deliberazione di C.C. n. 49 del 22.10.1983 del Comune di
Scalea, divenuta esecutiva a seguito dell’atto di controllo del CO.RE.CO n. 7452
del 19.12.1983, era stato approvato il progetto di lottizzazione presentato con
riferimento ai propri terreni, siti in località “La Bruca”, in catast. part.
11/118/84/90/119/120A/10/94°/14/32B/31°/94B/120B/132/12/49/108/17/109, Fg. n.
18, normati, secondo l’allora vigente PRG, come “zona CT5 -espansione turistica
con indice di edificabilità di mc/mq 0,80”, con contestuale approvazione dello
schema di convenzione e conferimento di mandato al Sindaco, per i successivi
adempimenti di competenza.
Precisavano che, a seguito della diffida del 24.11.1993 e dell’atto
stragiudiziale di diffida del 25.10.1994, il Comune, con la nota prot. n. 15678
del 4.11.1994, nonostante la positiva relazione dell’UTC del giorno 8.4.1994,
rifiutava la stipula della convenzione per atto pubblico, rimettendo la
questione al Consiglio Comunale, il quale, infine, si determinava con l’epigrafata
delibera.
A sostegno del proprio ricorso, svolgevano svariate censure, sostenendo, in
sostanza, che il rifiuto di stipulare la convenzione denoterebbe perplessità e
contraddittorietà dell’azione amministrativa. Evidenziavano, inoltre, che vi
sarebbe difetto di competenza del Consiglio Comunale, dal momento che sarebbe
stato nominato un “commissario ad acta” per la redazione del piano regolatore.
Concludevano per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 4.8.1995, si costituiva il Comune intimato ed
insisteva per la legittimità del proprio comportamento, rilevando che la
semplice approvazione di uno schema di convenzione, peraltro con prescrizioni e
condizioni, non potrebbe essere considerata preclusiva della possibilità, per la
P.A., di non dar corso alla stipulazione della convenzione, a causa di
sopravvenienze normative e fattuali incompatibili o, comunque, tali da alterare
il rapporto nella sua iniziale consistenza.
Con memoria depositata in data 14.6.2010, parte ricorrente insisteva nelle già
prese conclusioni.
Con memoria depositata in data 8.11.2010, il Comune insisteva per il rigetto del
ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2010, il ricorso passava in
decisione.
DIRITTO
1. Con il presente gravame, si censura il comportamento del Comune di Scalea,
che, dopo aver approvato il piano di lottizzazione e relativo schema di
convenzione con Delibera di C.C. n. 49 del 1983, con riferimento ai terreni di
parte ricorrente, siti in località “La Bruca”, in catast. part.
11/118/84/90/119/120A/10/94°/14/32B/31°/94B/120B/132/12/49/108/17/109, Fg. n.
18, normati, secondo l’allora vigente PRG, come “zona CT5 -espansione turistica
con indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,80”, si è determinato
negativamente, ai fini della stipula dell’atto convenzionale, con l’epigrafata
Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, oggetto dell’odierna impugnativa.
Ritiene, in linea generale, il Collegio che l'Amministrazione, dopo aver
approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa
convenzione, possa rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla
medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la
convenzione di lottizzazione): ciò discende, a tacer d'altro, dalla natura
meramente programmatoria del piano di lottizzazione, che è, di per sé, inidoneo
a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate in
ordine al regime urbanistico delle aree ricomprese nello strumento attuativo,
nonché dalla separatezza tra la fase della approvazione del piano e quella della
stipula della convenzione (non casualmente rimesse a organi istituzionali
diversi, essendo la prima atto di pianificazione e programmazione e la seconda
atto di gestione).
Si osserva, inoltre, che, anche a voler ammettere (come implicitamente sostenuto
dalla parte ricorrente) che, dall'approvazione del piano di lottizzazione e
dello schema di convenzione, possa scaturire, a carico dell'Amministrazione
Comunale, l’obbligo di stipulare la convenzione accessiva, e che,
correlativamente, i ricorrenti possano vantare un vero e proprio diritto in tal
senso, è incontestato che nessuna iniziativa (a parte i solleciti di cui alla
diffida del 24.11.1993 ed all’atto stragiudiziale di diffida del 25.10.1994) sia
stata assunta dai ricorrenti nel corso di dieci anni a fronte dell'inerzia del
Comune: e poco importa, in questa sede, se tali iniziative dovessero
sostanziarsi in un'azione ex. art. 2932 c.c. (come è per l'inadempimento degli
obblighi di contrarre), ovvero nei rimedi amministrativi avverso l'inerzia della
p.a.
Pertanto, nella specie, la realtà fattuale in relazione alla quale il Comune di
Scalea si è trovato a modellare la propria azione amministrativa, è stata,
innegabilmente, quella di una lottizzazione approvata e non ancora stipulata, ed
è su questa realtà che va parametrata la legittimità delle scelte compiute in
ordine ai suoli per cui è causa.
2. Orbene, ritiene il Collegio che, nella specie, non sussista il dedotto
difetto di competenza del Consiglio Comunale, poiché, se è vero che, secondo la
(allora) vigente normativa di cui all’art. 151 del RD 4.2.1915 n. 148, trasfusa
nella Deliberazione di C.C. n. 49 del 22.10.1983 del Comune di Scalea - di cui
si chiede l’esecuzione- al Sindaco spetta il potere di emanare gli atti
consequenziali all’approvazione della convenzione di lottizzazione, è anche
vero, che nella specie, l’impugnata Delibera, anche a causa del lungo tempo
trascorso, ha dovuto statuire sull’attuale conformità di detto piano di
lottizzazione alla sopravvenuta normativa nonché sulla stessa attualità’
dell’interesse pubblico a darvi corso, con ciò, quindi, esercitando quei poteri
discrezionali di valutazione del merito, nella sostanza corrispondenti a quelli
che vengono esercitati in sede di emanazione di un provvedimento di secondo
grado, quali l’annullamento e la revoca, tipicamente riconducibili al
“contrarius actus”, rispetto alle previsioni di cui all'art. 28 della legge
n.1150 del 1942.
Ciò, in quanto la convenzione di lottizzazione conclusa dalla p.a. con il
privato interessato al rilascio di una concessione edilizia non assume valenza
privatistica ed autonoma rispetto all'atto autoritativo di concessione, ma si
inserisce nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di essa.
Invero, come evidenziato dal CO.RE.CO. (atto prot. n.1622 del 3.3.1995), in sede
di disamina del reclamo proposto dai ricorrenti avverso l’epigrafata
Deliberazione, nelle more fra la data della Delibera di C.C. n. 49 del 1983 e la
data dell’impugnata Deliberazione di C.C. n. 61 del 14.11.1994, sono intervenuti
fondamentali disposizioni legislative, quali, ad esempio, quelle contenute nella
Legge 8 agosto 1985 n. 431, che impone vincoli e limitazioni significativi
all’edificabilità, per ragioni inerenti la tutela ambientale.
Inoltre, la relazione del CO.RE.CO. evidenzia che lo schema di lottizzazione a
suo tempo approvato si pone in contrasto con l’art. 28 della legge 17.8.1942 n.
1150, poiché non prevede i termini di durata della lottizzazione, non prevede,
tra le opere di urbanizzazione primaria da eseguire a carico dei lottizzanti, la
rete di distribuzione primaria, la rete di distribuzione elettrica e del gas e
gli spazi a verde attrezzato, mentre dispone che i suoli a verde debbano
rimanere di proprietà del privato, in contrasto con le prescrizioni di cui al
comma 5, n. 1 del precitato art. 28 della legge 17.8.1942 n. 1150, il quale
dispone che tutte le opere di urbanizzazione primaria, compresi gli spazi di
verde attrezzato, debbano essere ceduti gratuitamente al Comune.
In ordine alle suddette questioni, esaminate dall’organo tutorio che ha concluso
per la legittimità dell’impugnata Delibera, nessuna censura viene sollevata dai
ricorrenti.
Pertanto, le doglianze non meritano adesione.
In definitiva, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.
La complessità e la delicatezza della fattispecie consigliano di disporre
l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010
con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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