AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti di energia rinnovabili - Pubblico interesse e
pubblica utilità - Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 387/2003 - Protocollo di Kyoto.
L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate
indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in
considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e
compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto
dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11
dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002). Pres. Romeo, Est.Anastasi
- Consorzio C. a r.l. (avv. Santacroce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino,
Paladino e Paladino) e altro (n.c.).
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione e gestione di impianti eolici -
Autorizzazione unica - Comune - Interesse urbanistico ad una corretta
localizzazione - Conferenza di servizi. La realizzazione e gestione di
impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo
di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene
sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che
costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche
sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il
proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione
urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della
suddetta previa conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato, Sez. III° par.
14.10.2008 n. 2849). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv.
Santacroce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.)
-
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione - Mancata approvazione
del piano energetico comunale - Determinazione negativa - Illegittimità - D. Lgs.
n. 387/2003 - Termine di conclusione del procedimento - 180 gg. E’
illegittima la determinazione negativa del Comune in ordine all’autorizzazione
per la realizzazione di un impianto eolico, sul rilievo della mancata
approvazione del piano energetico comunale: detta determinazione viene a
tradursi, in sostanza, in una sorta di “sospensione sine die” delle richieste di
autorizzazione in tale settore, in contrasto con il principio fondamentale del
D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine
definito di 180 giorni, in coerenza con le regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale ( conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n.
336 del 2005). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Santacroce) c.
Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Produzione di energia eolica - Interesse paesaggistico -
Interesse all’approvvigionamento energetico - Principio di proporzionalità.
L'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica,
sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici
e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva,
dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente)
dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento
energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la
necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione
delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine
di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico
interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Pres.
Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Santacroce) c. Comune di Catanzaro
(avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.)
- TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regioni - Indicazione dei luoghi ove non è possibile
costruire impianti di energia rinnovabile - Preventiva approvazione delle linee
guida nazionali. L’indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è
possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile può avvenire solo a
seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto
inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza
unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Corte Cost.: sent. 26.3.2010 n. 119 e sent. 26.11.2010 n. 344. Pres. Romeo,
Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Santacroce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti
Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia rinnovabile - Artt. 12 d.lgs. n.
387/2003 e 14 quater L. n. 241/90 - Amministrazione dissenziente - Dissenso
costruttivo - Indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso. Dal combinato disposto dell'art. 12 comma 4 del D.L.vo
387/2003 e dell'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90, deriva l'obbligo
dell'Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui
territorio deve sorgere l'impianto) di esprimere la propria opposizione con un
atto "costruttivo" che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche recare
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Santacroce) c.
Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Comuni - Previsioni di aree specificamente destinate ad
impianti eolici - Mancanza di specifico previsioni conformative - Zone agricole
- Compatibilità. Se è vero che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio
della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree
specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenuto conto delle (diverse)
disposizioni vigenti in tema di sostegno nel settore agricolo, di valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela della biodiversità, di tutela
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, etcc., occorre, però, ritenere
che, in mancanza di alcuna espressa previsione conformativa, detti impianti
possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la
valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (conf.:
T.A.R. Umbria, 15 luglio 2007 , n. 518). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio
C. a r.l. (avv. Santacroce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e
Paladino) e altro (n.c.) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 32
www.AmbienteDiritto.it
N. 00032/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1100 del 2009, proposto da “Consorzio Calabria Energie arl”,
rappresentato e difeso dall'avv. Frank Mario Santacroce, con domicilio eletto
presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Fontana Vecchia, n. 25;
contro
-Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Gabriella Celestino, Anna Maria Paladino, Ida Paladino, con
domicilio eletto presso lo studio della prima, in Catanzaro, Ufficio Legale
Comune di Catanzaro, via Jannoni;
-Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in
giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione di C.C. n. 19 del 3.6.2009, non notificata, avente ad
oggetto: “realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia
elettrica da fonte eolica- ditta “Savenergy srl”;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, in
quanto lesivo, e, ove occorra, del verbale n. 61 del 28.5.2009 della 2°
Commissione Consiliare permanente “Igiene del Territorio - Sanità- Ambiente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2010, il cons. Concetta
Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 17.9.2009 e depositato il 7.10.2009, parte ricorrente
premetteva che, con nota prot. n. 20786 del 9.3.2007, aveva presentato, presso
lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Catanzaro, un’istanza intesa ad
ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto per la produzione
di energia elettrica alimentata da fonte eolica, costituita da n. 5
aerogeneratori tripala di potenza unitaria di 3000 kw per una potenza
complessiva di 15 Mw, in conformità con il DGR n. 736/2004 s.m.i. e della
normativa vigente, da ubicarsi in località Sansinato del Comune di Catanzaro.
Esponeva che, pur avendo presentato tutti prescritti pareri, il Comune di
Catanzaro, nonostante numerosi solleciti, non concludeva il procedimento con
l’adozione della deliberazione di cui alla lett. g) dell’art. 3 dell’allegato
sub A) della deliberazione di G.R. n. 832/2004 (disciplinante la fattispecie,
ratione temporis, prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 42/2008), che,
comunque, in base alla suddetta disciplina, poteva essere acquisita sino alla
conclusione della Conferenza di Servizi.
Precisava che, poiché, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale
29/12/2008 n. 42 (che prevede che la deliberazione comunale debba essere
depositata contestualmente alla richiesta di autorizzazione), la Regione
Calabria riteneva la fattispecie de qua sussumibile nell’ipotesi prevista dal
punto 14.2 lettera b) dell’allegato sub. 1 All. alla l.r. n. 42/2008 (Conferenza
di Servizi non conclusa), parte ricorrente diffidava il Comune di Catanzaro a
concludere il procedimento avviato.
Con il presente ricorso, lamentava che il Comune di Catanzaro si determinava
negativamente con l’epigrafato provvedimento di diniego, fondato, in
particolare, sul rilievo in ordine alla mancata approvazione del previsto “Piano
Energetico Ambientale Comunale” per la localizzazione degli impianti eolici,
poiché, pur prevedendo l’art. 51 delle NTA del vigente Piano Regolatore la
realizzazione di impianti eolici nelle aree classificate “ZTO E “Sistema delle
zone territoriali omogenee E”, non sarebbero stati previsti indirizzi e
parametri al riguardo.
Avverso l’operato della P.A., parte ricorrente svolgeva il seguente articolato
motivo di diritto:
-violazione e falsa applicazione della legge n. 10/1991. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 38772003. Incompetenza. Violazione e
falsa applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale Calabria n. 55/2006.
Violazione del principio di libera concorrenza. Violazione e falsa applicazione
della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione; Sviamento della causa tipica.
Sarebbe erronea la motivazione fondata in riferimento alla mancanza del previsto
“Piano Energetico Ambientale Comunale” nonché di indirizzi specifici, essendo
pacifico, comunque, che la localizzazione degli impianti ricade in zona agricola
“E”, compatibile con l’installazione di impianti eolici. Inoltre, l’art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, quale espressione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, riserverebbe alla
Conferenza unificata il compito di adottare le linee guida volte ad assicurare
un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e, quindi, ad
indicare i siti adatti alla loro costruzione. Il Comune, nel definite gli
indirizzi che la P.A. dovrebbe adottare prima di esaminare le proposte
progettuali di impianti eolici, si attribuirebbe poteri spettanti alla Regione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 17.9.2009, si costituiva il Comune di Catanzaro
per resistere al presente ricorso ed insisteva per la legittimità del proprio
operato.
Con memoria depositata in data 12.4.2010, parte ricorrente insisteva nelle già
prese conclusioni. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2010, il ricorso
passava in decisione.
DIRITTO
Viene all’esame l'accertamento in ordine alla legittimità dell’epigrafata
delibera del Comune di Catanzaro (nel cui territorio la società ricorrente
intende realizzare un impianto di produzione di energia elettrica con fonte
eolica nel procedimento relativo all'autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio del relativo impianto), emanata ai sensi del Punto 14.2 lettera b)
dell’allegato sub. 1 All. alla legge regionale 29.12.2008 n. 42, che si è
determinata negativamente sull’istanza di autorizzazione, motivando in relazione
alla mancata approvazione del previsto “Piano Energetico Ambientale Comunale”
per la localizzazione degli impianti eolici, poiché l’art. 51 delle NTA del
vigente Piano Regolatore, pur prevedendo la realizzazione di impianti eolici
nelle aree classificate “ZTO E “Sistema delle zone territoriali omogenee E”, non
conterrebbero indirizzi e criteri specifici.
Il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, emanato in Attuazione della Direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, seguita poi dalla
più recente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, con l’art. 12, comma 3, prevede che "La costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o
parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico".
Il successivo comma 4 prevede che "L'autorizzazione di cui al comma 3 è
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. [...] Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a
centottanta giorni".
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (con sent. 29.5.2009 n.166 e, in
particolare, con sent. 6.11.2009 n. 282), l'energia prodotta da impianti eolici
e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle “fonti energetiche rinnovabili”,
come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e
dell'art. 12 del D. L. n. 387 del 2003, che enuncia, i princìpi fondamentali in
materia (Corte Cost. 9.11.2006 n. 364), rilevanti ai sensi dell’art. 117, comma
3° , Cost. ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia")..
Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito,
dalla legge 23.8.2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), che
ha realizzato "il riordino dell'intero settore energetico, mediante una
legislazione di cornice" (così: Corte Cost. 14.10.2005 n. 383).
Invero, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate
indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in
considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e
compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto
dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11
dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di
impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in
ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi,
ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione
dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché
il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una
corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità
edilizia, nell'ambito della suddetta previa conferenza di servizi ( conf.: Cons.
Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).
Nel caso di specie, il Comune di Catanzaro, si è negativamente determinata sul
rilievo in ordine alla mancata approvazione del previsto “Piano Energetico
Ambientale Comunale” per la localizzazione degli impianti eolici, poiché, pur
prevedendo l’art. 51 delle NTA del vigente Piano Regolatore la realizzazione di
impianti eolici nelle aree classificate “ZTO E “Sistema delle zone territoriali
omogenee E”, non sarebbero stati previsti indirizzi e parametri al riguardo.
Il rilievo del Comune non appare condivisile, poiché viene a tradursi, in
sostanza, in una sorta di “sospensione sine die” delle richieste di
autorizzazione in tale settore, in contrasto con il principio fondamentale del
D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine
definito di 180 giorni, in coerenza con le regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale ( conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n.
336 del 2005).
Ed invero, l'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia
eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri
urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via
esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente)
dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento
energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la
necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione
delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine
di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico
interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.
Va, oltretutto, evidenziato che l’indicazione, da parte delle Regioni, dei
luoghi ove non è possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile può
avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il
corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della
Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dovendosi qualificare l’indicata norma quale espressione della
competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (Corte Cost.: sent.
26.3.2010 n. 119 e sent. 26.11.2010 n. 344), per cui non è consentito alle
Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale
perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla
individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli
impianti alimentati da fonti di energia alternativa (Corte Cost. 29.5.2009
n.166).
Nella specie, oltretutto, al momento dell’adozione dell’impugnato provvedimento
tali Linee Guida nazionali non sussistevano ancora, essendo state adottate con
il D.M. 10 settembre 2010 (“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”), nelle more del presente giudizio.
Sotto altro aspetto, giova evidenziare che, dal combinato disposto dell'art. 12
comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90,
deriva l'obbligo dell'Amministrazione dissenziente -nel caso di specie il Comune
sul cui territorio deve sorgere l'impianto- di esprimere la propria opposizione
con un atto "costruttivo" che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche
"recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso".
In definitiva, nella specie, il provvedimento negativo del Comune, oltre a porsi
in contrasto con i già richiamati principi costituzionali, difetta di
motivazione sotto l’evidenziato profilo, poiché, se è vero che i Comuni possono
prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo
del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenuto
conto delle (diverse) disposizioni vigenti in tema di sostegno nel settore
agricolo, di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela
della biodiversità, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale,
etcc., occorre, però, ritenere che, in mancanza di alcuna espressa previsione
conformativa, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione
(almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in
tutte le zone agricole (conf.: T.A.R. Umbria, 15 luglio 2007 , n. 518).
Invero, si può ritenere che, in mancanza di vincoli tali da precludere a priori
l'installazione nonché di una specifica espressa previsione localizzativa, non
si possa determinare l'incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a
destinazione agricola, non essendo emersi elementi, nella specie, tali da
caratterizzare la zona interessata come avente ex se tali valenze naturalistiche
ed agricole, da renderla del tutto incompatibile con un'installazione così
impattante come quella del parco eolico.
Per tutte le suesposte ragioni, va ritenuto che l'atto impugnato sia inficiato
dai vizi denunciati, per cui il ricorso proposto va accolto e, per l’effetto, va
annullato l’impugnato provvedimento, fatti salvi gli ulteriori e meglio motivati
provvedimenti dell'Amministrazione competente ad autorizzare la realizzazione
dell'opera in questione.
La complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni
interpretative che tale normativa pone, consentono di disporre la totale
compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento, nei limiti e nei sensi di
cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010
con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it