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T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - Utilizzo delle fonti rinnovabili - Pubblico interesse e
pubblica utilità - Protocollo di Kyoto. L'utilizzazione delle fonti di
energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e
le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del
D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo
sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di
tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno
internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto
“Protocollo di Kyoto” dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del
2002). Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti)
c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Attività d’impresa liberalizzata -
Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Partecipazione del Comune -
Interesse alla corretta localizzazione urbanistica. La realizzazione e
gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate,
che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi
comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione
unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi,
è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere
il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione
urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della
suddetta conferenza di servizi (Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).
Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c.
Regione Calabria e altro (avv. Boccucci)
- TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - “Moratoria eolica” - Contrarietà ai principi di cui alla
dir. 2001/77/CE. La "moratoria eolica” si pone in contrasto con i principi
stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già
citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE, che ha individuato, tra gli
obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di "ridurre
gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare e accelerare le procedure
all'opportuno livello amministrativo", quello di "garantire che le norme siano
oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle
particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili"
nonché con lo spirito di “favor” per gli impianti di tale tipologia, che
traspare, da tutta la normativa comunitaria ed internazionale in materia. Pres.
Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c. Regione
Calabria e altro (avv. Boccucci)
- TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Termine di 180 gg. - Principio fondamentale della materia vincolante per le
Regioni. La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la
conclusione del procedimento unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica
(delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio
fondamentale della materia - in quanto ispirata alle regole della
semplificazione e della celerità amministrativa - vincolante per le Regioni
nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e
gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI,
22-02-2010, n. 1020). Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti,
Starace e Viti) c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
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N. 00805/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R. G. n. 184 del 2011, proposto da “Nòvasol Calabria srl”,
rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Saldutti, Sergio Starace, Valeria Viti,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Attinà, in Catanzaro,
corso Mazzini, n. 4;
contro
-Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore;
-Dipartimento Attivita' Produttive, Settore 2 Politiche Energetiche ed Attivita'
Estrattive della Regione Calabria;
rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Boccucci, con domicilio eletto presso lo
stesso, in Catanzaro, presso Avvocatura Regionale Palazzo Europa;
per ottenere la declaratoria di illegittimità
del silenzio mantenuto dalla Regione Calabria – Dipartimento Attività
Produttive, Settore 2°, Politiche Energetiche ed Attività Estrattive sulla
istanza di attivazione del procedimento di autorizzazione unica presentata dalla
ricorrente in data 30.12.2009, nonché sulla diffida inoltrata in data
22.09.2010;
e per
- l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compreso l’ordine alla Regione
di provvedere sulla predetta istanza e la nomina di un Commissario ad acta;
nonché per
- la condanna della Regione al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il cons. Concetta
Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data
28.1.2011 e depositato in data 11.2.2011, la ricorrente società premetteva che,
in data 30.12.2009, aveva presentato, presso la Regione Calabria – Dipartimento
Attività Produttive, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12
della D.lgs. 387/2003 e s.m.., per la realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, comprensivo delle opere
strumentali, delle infrastrutture indispensabili e delle opere di connessione
alla Rete di Trasmissione Nazionale, della potenza nominale attesa di 3 MW, da
ubicare nel Comune di Cassano allo Ionio, in contrada “ Bruscata”, precisando
che, a tal uopo, aveva ottenuto il necessario preventivo di connessione alla
rete di trasmissione nazionale, aveva sottoposto il progetto al Comune
competente ai fini della localizzazione dell’opera, aveva costituito, come
previsto dal legislatore regionale, una società di scopo con sede nella Regione
Calabria.
Esponeva che, in data 23 marzo 2010, aveva altresì prodotto, presso i competenti
uffici regionali, una perizia giurata inerente l’importo totale, la durata dei
lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle relative opere di
connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale.
Con il presente ricorso, lamentava che, nonostante la completa produzione
documentale, la Regione Calabria non si determinava sulla precitata istanza, per
cui si vedeva costretta ad inviare la lettera di diffida del 22.09.2010 e,
infine, a proporre l’odierno ricorso, per ottenere la declaratoria di
illegittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione Regionale.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
I) Violazione e falsa applicazione art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e s.m. e i.;
Violazione e falsa applicazione della legge della Regione Calabria n. 42/2008.
Violazione e falsa applicazione artt. 2 e 2 bis legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni;
Il comportamento serbato dalla Regione Calabria, che non avrebbe neanche
provveduto a convocare la necessaria Conferenza dei Servizi, si porrebbe in
contrasto con l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione di
impianti da fonti rinnovabili, nonché con la l. r. n. 42/2008, che, agli artt. 6
e 8 dell’Allegato 1, prescriverebbe agli uffici regionali competenti una
preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti nonché la
convocazione, entro il termine di 30 giorni dalle conclusioni istruttorie
preliminari, della Conferenza dei Servizi, secondo i criteri espressi dalla
giurisprudenza costituzionale, che avrebbe ribadito la natura di principio
fondamentale del termine di 180 giorni, per la conclusione del procedimento.
II) Violazione degli artt. 2, 2 bis e 3 della legge 7/08/1990 n. 241 e succ.
modifiche ed integrazioni, nonché dei principi generali in tema di conclusione
del procedimento amministrativo, del principio di buon andamento della P.A. –
Eccesso di potere per illogicità – Contraddittorietà; Violazione dell’art. 12
del D. Lgs. 387/2003, nonché della L. R. Calabria n. 42/2008 e della L. R.
Calabria n. 19/2001; Violazione dell’obbligo di provvedere.
Il comportamento osservato dalla Regione si porrebbe altresì in violazione
dell’art. 2 della legge n. 241/1990, inerente l’obbligo di concludere i
procedimenti avviati, con ciò determinando ingenti danni di natura
economico-finanziaria, per avviare l’iter amministrativo di autorizzazione
unica.
Dopo aver formulato istanza di risarcimento danni, concludeva per l’accoglimento
del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 3.3.2011, si costituiva la Regione Calabria e, con
memoria depositata in data 1.4.2011, deduceva l’insussistenza dell’obbligo di
provvedere, a causa della incompletezza dell’istanza della ricorrente società,
alla luce della nuova disciplina in materia di autorizzazione unica. Sotto altro
aspetto, evidenziava che il ricorso sarebbe altresì inammissibile ed
improcedibile, poiché parte ricorrente non avrebbe ottemperato all’obbligo di
integrare la propria istanza mediante la produzione della documentazione
prevista al punto 13 della Parte III delle Linee Guida, entrate in vigore in
data 3.10.2010, entro novanta giorni dal termine per l’adeguamento di cui al
punto 18.3.
Con memoria depositata in data 8.4.2011, parte ricorrente evidenziava che le
ulteriori integrazioni documentali, imposte dalle Linee Guida e della Delibera
della Giunta Regione Calabria 29.12.2010, n. 871, pubblicata sul BURC dello
02.02.2011, di recepimento delle stesse, non si sostanzierebbero in una
variazione progettuale e, quindi, non determinerebbero né la sospensione né
l’interruzione dell’iter procedimentale.
Ribadiva, inoltre, che la documentazione prodotta alla data del 30.12.2009,
unitamente all’istanza di Autorizzazione Unica, sarebbe sufficiente a soddisfare
anche le previsioni poste dalla successiva Delibera di G. R. n. 871/2010, di
recepimento delle “Linee Guida” e, inoltre, né il prescritto aggiornamento delle
dichiarazioni, né la prescritta integrazione del pagamento degli oneri
istruttori potrebbero aver determinato la decorrenza ex novo del termine per
provvedere in favore della Regione.
Con memoria depositata in data 08/04/11, la Regione Calabria precisava che il
progetto presentato dalla ricorrente società non sarebbe completo della
soluzione di connessione indicata al punto 13.1, lettera f) della Parte III
delle “Linee Guida” e non avrebbe ancora ottenuto il prescritto parere di
nulla-osta ambientale, in ottemperanza alla disposizione transitoria di cui al
punto 18.5 del D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso, viene chiesta la declaratoria di illegittimità del
silenzio serbato dalla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive,
Settore 2, Politiche Energetiche ed Attività Estrattive sull’istanza del
30.12.2009 della ricorrente “Nòvasol Calabria s.r.l.”, con sede in Belvedere
Marittimo (Cs), intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12
della D.lgs. 387/2003 e s.m.., per la realizzazione di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, comprensivo delle opere
strumentali, delle infrastrutture indispensabili e delle opere di connessione
alla Rete di Trasmissione Nazionale, da ubicare nel Comune di Cassano allo
Ionio, in contrada “Bruscata”, della potenza nominale attesa di 3 MW.
2.1.Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo profilo di
gravame, giacchè presuppongono la soluzione di identiche questioni.
Con il primo motivo, la ricorrente “Nòvasol Calabria s.r.l.” deduce che il
comportamento inerte della Regione Calabria, che non avrebbe neppure provveduto
a convocare la necessaria Conferenza dei Servizi, si porrebbe in contrasto con
l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione di impianti da
fonti rinnovabili, nonché con la l. r. n. 42/2008, che, agli artt. 6 e 8
dell’Allegato 1, prescrive che gli uffici regionali competenti effettuino una
preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti e convochino,
nel termine di 30 giorni dalle conclusioni istruttorie preliminari, la
Conferenza dei Servizi, secondo i criteri espressi dalla giurisprudenza
costituzionale, che ha ribadito la natura di principio fondamentale del termine
di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.
Con il secondo motivo, deduce che il comportamento osservato dalla Regione
Calabria violerebbe altresì l’art. 2 della legge n. 241/1990, in tema di obbligo
di concludere i procedimenti avviati, con ciò determinando ingenti danni
correlati in capo alla ricorrente società.
Il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, emanato in Attuazione della Direttiva
2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ( seguita poi dalla
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE del 23 aprile
2009, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE), con l’art. 12, comma 3, prevede che "La costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o
parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico".
Il successivo comma 4 prevede che "L'autorizzazione di cui al comma 3 è
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. [...] Il termine massimo per la conclusione del
procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a
centottanta giorni".
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (con sent. 29.5.2009 n.166 e, in
particolare, con sent. 6.11.2009 n. 282), l'energia prodotta da impianti eolici
e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle “fonti energetiche rinnovabili”,
come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e
dell'art. 12 del D. L. n. 387 del 2003, che enunciano i princìpi fondamentali in
materia (Corte Cost., sent. 9.11.2006 n. 364), rilevanti ai sensi dell’art. 117,
comma 3° , Cost. ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia").
Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito,
dalla legge 23.8.2004, n. 239, che ha realizzato "il riordino dell'intero
settore energetico, mediante una legislazione di cornice" (cfr: Corte Cost.
sent. 14.10.2005 n. 383).
Invero, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate
indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in
considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e
compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto
dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11
dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).
La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di
impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in
ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi,
ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione
dell'impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché
il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una
corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità
edilizia, nell'ambito della suddetta conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato,
Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).
La cosiddetta "moratoria eolica” si pone anche in contrasto con i principi
stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già
citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE "direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", che ha
individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire,
quello di "ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare e
accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo", quello di
"garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e
tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti
energetiche rinnovabili" nonché con lo spirito di “favor” per gli impianti di
tale tipologia, che traspare, da tutta la precitata normativa comunitaria ed
internazionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 1.4.2010 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11
novembre 2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge
regionale 13 giugno 2008, n. 15), degli artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub
1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria
29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili), evidenziando, in particolare, il contrasto con le
esigenze di semplificazione amministrativa e l'introduzione di ingiustificate
restrizioni all'accesso al mercato.
Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la
previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del
procedimento unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica (delineato
dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio fondamentale
della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della
celerità amministrativa (come già evidenziato con la sent. n. 364 del 2006,
concernente la disciplina della regione Puglia degli impianti eolici, e la
sentenza n. 282 del 2009, relativa alle previsioni della regione Molise in tema
di impianti eolici e fotovoltaici), per cui censura di illegittimità
costituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli
autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga
della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.
Con riferimento al secondo aspetto, ha espressamente indicato come contraria al
"libero mercato" ed alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale
che definisce requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere
parte della potenza autorizzabile, definendo una preferenza per il partenariato
calabrese ed imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel
territorio regionale.
In quest’ottica, va riconosciuto all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 valore di
principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3,
Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere
la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr.
Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2010, n. 1020).
La sentenza Corte Cost. 1.4.2010 n. 124 ha altresì precisato che l'art. 2, comma
1, della legge regionale n. 42 del 2008, che individua, nelle more di
approvazione del PEAR e della ripartizione tra regioni della produzione di
energia, limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili
entro l'anno 2009, fissa senza alcun criterio i suddetti limiti, pregiudicando
l'iniziativa economica del relativo settore, nonché il raggiungimento
dell'obiettivo dell'incremento della produzione di tale energia perseguito dallo
Stato, in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari (
direttive 2001/77/CE e 2006/32/CE e Protocollo di Kyoto, ratificato e reso
esecutivo con legge n. 120 del 2002), i quali, nell'incentivare lo sviluppo
delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che
ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo, con
conseguente violazione anche degli artt. 41 e 117, primo comma, della
Costituzione.
2.2. Nella specie, risulta che la ricorrente società ha presentato, in data
30.12.2009, presso la Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive,
istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 della D.lgs. 387/2003 e
s.m.., corredata della prescritta documentazione, ai sensi della vigente
normativa di cui alla legge regionale 29/12/2008 n. 42, per l’approvazione del
relativo progetto, dopo aver ottenuto il necessario preventivo di connessione
alla rete di trasmissione nazionale, dopo aver costituito, come previsto dal
legislatore regionale, una società di scopo con sede nella Regione Calabria.
Non essendo validamente in contestazione tale dato, il Collegio deve convenire
che il termine di 180 giorni per provvedere, previsto dall’art. 12, comma 4°,
del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, nel caso di specie, veniva a scadere
alla data del 30 giugno 2010.
Risulta che le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”, invocate dalla difesa della Regione Calabria, siano state
adottate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
settembre 2010, n. 219.
Pertanto, nessuna interferenza, poteva assumere, nel procedimento di che
trattasi, “ratione temporis”, la sopravvenuta normativa.
Conseguentemente, l’operato della Regione Calabria non può essere ritenuto
condivisile, poiché si pone in contrasto con il principio fondamentale del
D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine
definito di 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza di
Autorizzazione Unica, in coerenza con le regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale ( conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n.
336 del 2005).
Pertanto, le doglianze di parte ricorrente si appalesano condivisibili.
2.3. In definitiva, ritiene il Collegio di poter dichiarare l'illegittimità del
comportamento inerte serbato dalla Regione Calabria, con conseguente
declaratoria dell'obbligo della stessa di adottare tutte le determinazioni
previste dalla legge in ordine alla istanza della ricorrente società, nel
termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero,
se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente
decisione.
Decorso inutilmente detto termine, parte ricorrente, potrà adire questo
Tribunale con una nuova istanza, al fine di ottenere la nomina di un commissario
ad acta, che provveda in luogo della Regione inadempiente.
3. Quanto al contenuto del provvedimento finale da assumere, ritiene il Collegio
di non avere elementi per potersi spingere sino alla verifica del contenuto
dell'obbligo di provvedere, in relazione alla situazione sostanziale posta a
fondamento del ricorso ed all'istanza di parte ricorrente, risultando siffatta
verifica molto complessa ed involgente la valutazione di elementi di connotati
da elevata discrezionalità tecnica ed amministrativa.
Non può, pertanto, questo Giudice formulare la benché minima valutazione, in
ordine alle modalità operative concrete ed opportune per perseguire gli
interessi pubblici emergenti nel procedimento in questione, per la definizione
della pretesa sostanziale vantata, che va rimessa a un momento successivo ed
alla eventuale impugnativa del provvedimento espresso che verrà emanato.
3 .Va, infine, rigettata la domanda con cui si chiede la condanna
dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni.
Invero, la domanda viene prospettata in modo generico nonché in assenza di una
sufficiente e concreta dimostrazione degli elementi probatori a fondamento della
pretesa fatta valere, sia avuto riguardo all'effettiva sussistenza di un danno,
sia avuto riguardo al suo ammontare ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI .
14.1.2000 n. 244, T.A.R. Lazio, I Sez., 17 gennaio 2001 n. 252).
Inoltre, la complessità dell’attività di analisi della domanda di Autorizzazione
Unica, caratterizzata da elevati profili di discrezionalità amministrativa e
tecnica, non consente di formulare quel giudizio prognostico necessario, poiché
ciò presupporrebbe un’inammissibile sostituzione del giudice alla P.A. agente,
anche in relazione alle ulteriori determinazioni ancora da adottare.
Quanto all’elemento soggettivo, la colpa della P.A. può ritenersi sussistente
solo quando la violazione risulti grave nonché commessa in un contesto di
circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi e giuridici, tali
da palesare la negligenza dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato,
mentre tale colpa va esclusa nelle ipotesi di errore scusabile, configurabile,
ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una
norma, in caso di formulazione incerta di una norma da poco entrata in vigore,
in caso di rilevante complessità del fatto o nelle ipotesi di illegittimità
dell'atto derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della
norma applicata ( ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 13.7. 2006 n. 4440 e Sez. VI,
9.11.2006, n. 6607).
Tale ultima è l’ipotesi verificata nel caso di specie, in cui si tratta di
applicare una normativa complessa, nell’ambito della quale sono altresì
intervenute varie sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Pertanto, non può che respingersi la richiesta di condanna al risarcimento dei
danni subiti.
La complessità delle questioni valutate consente di disporre la totale
compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara
l’obbligo della Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, di
adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di
parte ricorrente, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via
amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte
della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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