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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1481


RIFIUTI - Abbandono - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Sanzione amministrativa di tipo reintegratorio - Proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento - Imputabilità della condotta - Conseguenze sanzionatorie - Dolo o colpa.
L’art.192 del D. Lgs.. n.152/2006, che ha riprodotto l'art. 14, comma 3, del Decr. Legisl. n.22/1997, prevede una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, potendo essere adottata anche in assenza di una situazione in cui sussista l’urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza (T.A.R. Veneto, III, 29.9.2009, n.2454) e avente a contenuto l’obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa; la norma, pertanto, ai fini dell’imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e delle connesse conseguenze sanzionatorie, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, così come richiesto per l’autore materiale (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 20.10.2009, n.1118; Cons. Stato, V, 19.3.2009, n.1612; T.A.R. Sardegna, 18.5.2007, n.975; 19.9.2004, n. 1076; T.A.R. Puglia, Bari, 27.2.2003, n. 872; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26.1.2000, n. 292). Pres. f.f. Cernese, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv. Pannone) c. Comune di Vairano Patenora(avv. Di Nocera) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1481

RIFIUTI - Abbandono - Proprietario dell’area - imposizione dell’obbligo di rimozione - Deduzione in concreto di profili di responsabilità per dolo o colpa - Assenza - Illegittimità - Fattispecie.
Va censurato (ex multis, TAR CAMPANIA, 15.12.2010, n.27375; 15.12.2009, n.8739; 9.6.2009, n.3159; 5.8.2008, nn. 9796 e 9795; 14.2.2008, n.841; 23.5.2007, n.5606; 16.4.2007, n.3727; 7.3.2007, n.1407; ma anche, T.A.R. Lombardia, Brescia, 15.5.2009, n.1038; Cons. Stato, V, 3.2.2006, n.439; 8.3.2005, n.935) l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre in concreto profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, che sono necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti dal momento che non è sufficiente una generica “culpa in vigilando”; la stessa condizione di colpa che, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, rende corresponsabile il proprietario di un fondo con gli autori materiali dell’abbandono non autorizzato di rifiuti, consentendo al Comune di ingiungergli di provvedere al loro smaltimento sotto pena di esecuzione in danno, consiste per lo più nella negligenza dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (Cons. Stato, V, 25.1.2005, n.136; T.A.R. Friuli V.G., 29.9.2000, n. 692) (Nella specie, non è stata ritenuta sussistente la colpa del proprietario di un’area che, per le sue caratteristiche anche in termini di estensione e modalità di uso, era oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, il che limitava in concreto la possibilità di custodia e vigilanza). Pres. f.f. Cernese, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv. Pannone) c. Comune di Vairano Patenora(avv. Di Nocera) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2011, n. 1481

 

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N. 01481/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04824/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 4824 del 2009, proposto dalla Limpida Trasporti Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Pannone e con domicilio eletto presso lo studio Cedrola in Napoli, Via Crispi n.31;


contro


Comune di Vairano Patenora in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Di Nocera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonio Ausiello in Napoli, Via M. Schipa n.59;
ARPAC in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza sindacale n.45 dell’1/7/2009 recante ordine di procedere entro 90 giorni alla rimozione, recupero ed avvio a smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dei luoghi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2375 del 2009 di accoglimento della domanda di sospensione;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/3/2011 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Espone in fatto parte ricorrente che in data 11/6/2009 il Comune di Vairano Patenora contestava la violazione degli artt.272-1° comma, 124-1° comma, 189, 190 e 192 del Decr. Legisl. n.152/2006, cui la ricorrente replicava presentando osservazioni con le quali in particolare evidenziava che l’area è nella proprietà, nel possesso e nella detenzione di persone fisiche e non della persona giuridica Limpida Trasporti srl, che viceversa occupa un fabbricato. Peraltro nel piazzale in questione vi è la sede legale anche di un’altra società – Campania Trans srl – che proprio come la ricorrente non può essere chiamata a rispondere di illeciti commessi nel piazzale in uso ai camionisti proprietari del suolo e ad altri autotrasportatori che si avvalgono delle due società. Sebbene le deduzioni difensive contribuissero a fare chiarezza sulla vicenda, il Comune ha adottato l’impugnata ordinanza.

Il Comune intimato si è costituito per sostenere la logicità e la legittimità del proprio operato.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.


DIRITTO


1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.3, 7 e 10 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere.

2. Il Collegio premette che, in simili problematiche che afferiscono a pericoli per la salute pubblica, sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica; detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680), anche se l’obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini ((T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.6.2009, n.5726; Cons. Stato, V, 7.4.2003, n.1831; 2.4.2001, n.1904; Cass. Civ., SS.UU., 17.1.2002, n.490).

3. Nello specifico è il caso di chiarire l’art.192 del Decr. Legisl. n.152/2006, attualmente vigente e che ha riprodotto l'art. 14, comma 3, del Decr. Legisl. n.22/1997, dispone che “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. La fattispecie normativa (per la sua esegesi, cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n.4061) ha dunque introdotto una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, potendo essere adottata anche in assenza di una situazione in cui sussista l’urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza (T.A.R. Veneto, III, 29.9.2009, n.2454) e avente a contenuto l’obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva, a carico, cioè, di “chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo”, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa; la norma, pertanto, ai fini dell’imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, così come richiesto per l’autore materiale, mentre le conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo sono accollate anche al proprietario dell’area, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 20.10.2009, n.1118; Cons. Stato, V, 19.3.2009, n.1612; T.A.R. Sardegna, 18.5.2007, n.975; 19.9.2004, n. 1076; T.A.R. Puglia, Bari, 27.2.2003, n. 872; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26.1.2000, n. 292).

3.1 Nel merito la Sezione ritiene, come peraltro anticipato in fase cautelare nel presente ricorso e comunque in analoghi precedenti (ex multis, 15.12.2010, n.27375; 15.12.2009, n.8739; 9.6.2009, n.3159; 5.8.2008, nn.9796 e 9795; 14.2.2008, n.841; 23.5.2007, n.5606; 16.4.2007, n.3727; 7.3.2007, n.1407; ma anche, T.A.R. Lombardia, Brescia, 15.5.2009, n.1038; Cons. Stato, V, 3.2.2006, n.439; 8.3.2005, n.935), di dover censurare l’operato dell’Amministrazione ogni qualvolta essa ometta di dedurre in concreto profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, profili che, si ripete, sono necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti dal momento che non è sufficiente una generica “culpa in vigilando”; la stessa condizione di colpa che, ai sensi della norma sopra riportata, rende corresponsabile il proprietario di un fondo con gli autori materiali dell’abbandono non autorizzato di rifiuti, consentendo al Comune di ingiungergli di provvedere al loro smaltimento sotto pena di esecuzione in danno, consiste per lo più nella negligenza dimostrata da una sua prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (Cons. Stato, V, 25.1.2005, n.136; T.A.R. Friuli V.G., 29.9.2000, n. 692).

Nel caso in esame, in particolare, l’Amministrazione ha mostrato di trascurare che l’area oggetto di accertamento da parte dell’ARPAC è di proprietà, possesso e detenzione di soggetti persone fisiche ben distinti dalla persona giuridica, ovvero l’odierna ricorrente, di cui fanno parte come soci, e nella stessa area esiste anche altra sede legale di diversa società che pure svolge attività di logistica e intermediazione trasporti conto terzi; ebbene non risulta che il provvedimento impugnato sia stato notificato a tali altri soggetti, ciò per tacere che nessun accenno viene fatto nel provvedimento ad accertamenti o a fatti dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia ascrivibile a responsabilità di parte ricorrente.

3.2 In definitiva, dagli atti versati in giudizio, risulta che, attesa la possibilità di accesso e di utilizzazione del fondo da parte di terzi, sussiste un’obiettiva difficoltà ad impedire l’abbandono di rifiuti; la stessa giurisprudenza civile (Corte Cass., III, 15.1.1996, n.265) ricollega l’assenza di colpa al fatto che il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche anche in termini di estensione e modalità di uso, sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa e, in ogni caso, nella fattispecie in esame deve essere censurata la mancanza del benché minimo accertamento e riferimento ad un qualsivoglia comportamento colposo o doloso di parte ricorrente in relazione all'illecito abbandono di rifiuti da parte di terzi, ciò diversamente da quanto avviene, ad esempio, in caso di provvedimento contingibile ed urgente che imponga interventi su un’area inquinata, allorchè appunto si prescinde dalla responsabilità del proprietario nel cagionare l’inquinamento (T.A.R. Lombardia, IV, 16.7.2009, n.4379; Cons. Stato, V, 7.9.2007, n.4718; T.A.R. Puglia, Bari, III; 5.9.2007, n.2087).

Tali considerazioni, peraltro, oltre a denotare il difetto di istruttoria da cui è risultato inficiato l’operato del Comune resistente, rendono ancor più palese come, nella fattispecie, non era possibile ricorrere al potere di urgenza che, viceversa, può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete.

4. Per questi motivi, con assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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