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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 14 gennaio 2011, n. 181
DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi interrati - L.r. Campania n. 19/2001, art. 6 -
Esclusione dal calcolo della volumetria assentibile - Compatibiilità con le zone
bianche. Nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di
parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6)
quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione
ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli
oneri di urbanizzazione comprova che nella Regione Campania i parcheggi
pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò,
non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così
come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno
vita a nuova costruzione). Ne consegue che il parcheggio sotterraneo, rientrando
nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal calcolo
della volumetria ammissibile; esso deve pertanto essere ritenuto compatibile
anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta
disposizioni volte ad evitare la compromissione del territorio mediante la
realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione
urbanistica dell’area. Pres. Veneziano, Est. Storto - F.S. (avv. Villani) c.
Comune di Gragnano (avv.ti Cirillo e Di Martino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.
VII - 14 gennaio 2011, n. 181
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N. 00181/2011 REG.SEN.
N. 03127/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2008, proposto da:
Filippo SCHIANO, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso,
dall'Avv.to Leopoldo Villani, col quale è elettivamente domiciliato in Napoli,
al viale Gramsci, 16
contro
COMUNE di GRAGNANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta
mandato in calce alla copia del ricorso notificata ed in virtù di delibera della
G.C. n. 154 del 22.5.2008, dagli Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino,
con domicilio eletto presso Elena Inserra in Napoli, alla piazza G. Bovio, 33
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Capo Settore Edilizia Privata del Comune di
Gragnano, n. 5380 dell’11 marzo 2008, col quale è stata rigettata l'istanza
promossa dal ricorrente e diretta all'ottenimento del permesso di costruire per
la realizzazione di un parcheggio interrato pertinenziale alla Via V. Lombardi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il dott. Alfredo
Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. 5380 dell’11.3.2008, il Comune di Gragnano ha respinto
l’istanza formulata da Filippo Schiano e Maria Rosaria Tariffa per ottenere il
permesso di costruire un parcheggio interrato pertinenziale alla via V.
Lombardi, in quanto: a) l’intervento ricade in area “per attrezzature pubbliche”
del vigente P.R.G. non adeguato al P.U.T. e, specificatamente, in area destinata
alla realizzazione di una scuola pubblica successivamente edificata; b) l’area,
essendo decaduto il vincolo preordinato all’esproprio per decorso del termine
quinquennale di validità, è da considerarsi “zona bianca” e, dunque, è soggetta
ai vincoli edilizi indicati dalla l.r. n. 16/2004 non derogabili, ai sensi della
l.r. n. 19/2001, a differenza di quelli posti dagli strumenti urbanistici,
neppure per la realizzazione di parcheggi interrati.
Questo provvedimento è oggi gravato da Filippo Schiano per violazione e falsa
applicazione degli artt. 44, commi 3 e 4, l.r. 22.12.2004, n. 16, nonché
dell’art. 6 l.r. 28.11.2001, n. 19 in relazione agli artt. 9 e 11 l. 24.3.1989,
n. 122, violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90, violazione dei principi
generali in materia, inesistenza dei presupposti, travisamento, difetto di
motivazione, omessa valutazione, violazione del principio di proporzionalità, in
quanto i parcheggi pertinenziali sarebbero comunque realizzabili, quali opere di
urbanizzazione, anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti e,
inoltre, in quanto non sarebbe stata scelta la soluzione meno affittiva per gli
interessi compresenti ancorché e, comunque, trattandosi di parcheggi
completamente interrati non è invocabile dell’art. 44 cit. che riguarda
l’edificazione di volumi urbanisticamente rilevanti nei comuni sprovvisti di
P.R.G..
Si è difeso il Comune di Gragnano deducendo l’infondatezza del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con riguardo al quadro normativo applicabile al territorio del Comune di
Gragnano, secondo quanto già statuito più volte da questa Sezione (cfr., ex
multis, sent. 7 maggio 2010, n. 3082), premesso che il mancato adeguamento al
locale P.U.T. del P.R.G. comunale non comporta alcuna decadenza di quest’ultimo
strumento urbanistico, va invece condivisa l’affermazione, contenuta nel
provvedimento gravato, secondo cui, in conseguenza della decadenza per decorso
del termine quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio previsto dal
P.R.G. per l’area destinata alla realizzazione di una scuola pubblica (comunque
già realizzata su altra parte della stessa area), la stessa va qualificata quale
zona bianca, soggetta alle rigide prescrizioni edilizie di cui all'art. 4,
ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10 - poi confluito nell’art. 9 del
d.P.R. n.380/2001 - e, in Campania, all’art. 4 della l.r. n.17/1982.
Detta disciplina appare giustificata per le zone nelle quali si riscontri la
mancanza di qualsiasi programmazione d'uso del territorio. Ciò nella
considerazione che, in assenza di norme urbanistiche, in tali zone si
riespanderebbe illimitatamente lo "ius aedificandi" insito nel diritto di
proprietà e, quindi, senza alcuna tutela dell'interesse pubblico ad uno sviluppo
edificatorio organico. Proprio a tale rischio pone rimedio la citata normativa
di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, che
interviene appunto ove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi
pubblici preposti alla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II,
13.2.2001, n.1090; T.A.R. Campania, Sezione II, 18.1.2006, n.700).
La finalità conservativa così perseguita dalla normativa sulle cc.dd. zone
bianche trova dunque la sua realizzazione attraverso una serie di rigide
prescrizioni edilizie, sotto il profilo volumetrico e qualitativo, relative alle
opere realizzabili dentro o fuori i centri abitati.
Tuttavia, quanto ai parcheggi interrati, sia la disciplina dettata a livello
nazionale dall’art. 9 della legge n. 122/1989 che quella vigente sul territorio
campano per effetto della legge regionale n. 19/2001 (v., in particolare, l’art.
6) sono improntate ad un particolare favore in funzione del decongestionamento
delle aree urbane e, comunque, della razionalizzazione della viabilità e della
sosta.
Ciò comporta che, alla stregua della prima delle norme evocate, «i proprietari
di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali
siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai
regolamenti edilizi vigenti»; analogamente, la seconda prevede che «la
realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto
dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno
di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti».
Sulla scorta di tali previsioni proprio questo Tar (Sez. II, sent. n. 2060 del
2005) ha ritenuto, con valutazione senz’altro condivisibile, che «non può non
rilevarsi che nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di
parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6)
quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione
ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli
oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca,
che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati
aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai
fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le
opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue
che nel caso di specie il parcheggio sotterraneo per cui è causa, rientrando
appunto nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal
calcolo della volumetria ammissibile (…)».
Nella sostanza, dunque, tenuto conto che il parcheggio pertinenziale interrato
non è opera rilevante ai fini del carico urbanistico, non dando vita ad una
nuova costruzione, esso deve essere ritenuto compatibile anche con la
legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte
appunto ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di
costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica
dell’area.
Facendo applicazione di tali principi, non può non rilevarsi come, nella specie,
il parcheggio pertinenziale in questione, proprio per le sue caratteristiche
edilizie, deve essere valutato in termini di compatibilità con l’area in
questione anche nella prospettiva della riapposizione, per l’aera residua, di un
nuovo vincolo preordinato all’esproprio in termini coincidenti con quello
decaduto.
Il provvedimento di diniego, dunque, è illegittimo laddove nega che l’opera
pertinenziale in parola sia compatibile con lo stato di zona bianca della
porzione di area in esame e va, pertanto, annullato.
La complessità della questione esaminata costituisce presupposto idoneo, ai
sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 92, comma 2, cod. proc.
civ., per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, flo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso gravato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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