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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 14 gennaio 2011, n. 196
DIRITTO URBANISTICO - Richiesta di sanatoria edilizia - Titolo legittimante.
Titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la
proprietà degli immobili oggetto dei lavori: potenziale responsabile dell’abuso
può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un
diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro
responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in
relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la
possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità. Pres.
Amodio, Est. Pagano - N.D.S. e altri (avv. Ferrucci) c. Comune di Pietravairano
(avv. Izzo).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 14 gennaio 2011, n. 196
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N. 00196/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04164/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 4164 del 2010, proposto da: Nicola
Del Sesto, Angela De Felice ved. Del Sesto Angelo, Massimo Del Sesto, Pasquale
Del Sesto, Nunzio Del Sesto, rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Ferrucci, con
domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 34 (c/o Avv. Amodio);
contro
Il Comune di Pietravairano in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Angela Izzo, con domicilio eletto presso Mario Girardi in Napoli, via
F. Lomonaco, n. 3;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Del Sesto Francesco, Del Sesto Eraclio,
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Giojelli, con domicilio eletto in
Napoli, via S. Maria A Cubito, n. 601c/o di Fenza;
per l'annullamento
- del provvedimento di ingiunzione di demolizione prot. n. 3462 del 5 maggio
2010 e della comunicazione-notifica del provvedimento di diniego al rilascio del
permesso di costruire in sanatoria di un fienile a servizio di un’azienda
agricola a carattere zootecnico, ubicata in località Castagneto di Pietravairano
(CE), prot. n. 3430 del 4 maggio 2010, entrambi notificati in data 6 e 7 maggio
2010;
- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, con
particolare riferimento all’ingiunzione di demolizione della “tettoia aperta su
tutti i lati, in carpenteria metallica, adibita a deposito/fienile annesso
all’attività agricola”, con l’avvertimento di cui all’art. 36 del D.P.R.
380/2001, prot. 1181 del 5 febbraio 2010, ivi compresi atti e provvedimenti del
Comune di Pietravairano relativi alla procedura in oggetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Comune di Pietravairano in persona del sindaco p.t.; visto l’atto di
costituzione adopponendum; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il cons. Alessandro
Pagano e uditi per le parti i difensori: come specificato nel verbale; Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- I ricorrenti si dolgono della reiezione della loro domanda di sanatoria ex
art. 36 T.U. 380/2001 disposta dall’amministrazione comunale di Pietravairano e
della connessa demolizione ingiunta.
Articolano pertanto quattro motivi con cui deducono la violazione di legge (DPR
380/2001; artt. 137 e seg. CPC; L. 241/1990) e l’eccesso di potere, sotto
molteplici profili. Concludono per l’accoglimento. Hanno depositato successiva
memoria.
2.- Resistono l’amministrazione e gli interventori ad opponendum.
Concludono per il rigetto.
3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4.- Il ricorso è fondato.
4.1.- L’oggetto del contendere è delimitato da due provvedimenti del Comune di
Pietravairano:
- Il primo provvedimento gravato del 4.5.2010 reca il diniego di sanatoria per
un fienile a servizio di un‘azienda agricola a carattere zootecnico sito in
località Castagneto di Pietravairano (CE) con la seguente motivazione: “Si
rigetta la richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria del
predetto manufatto”, in quanto gli istanti “non hanno presentato titolo di
proprietà a corredo della richiesta”.
- A tale diniego, l’amministrazione ha fatto poi seguire il 5.5.2010
l‘ingiunzione alla demolizione, parimenti impugnata.
Nel delineato contesto, il Tribunale giudica positivamente la censura che la
reiezione della sanatoria sia dipesa unicamente dalla mancata presentazione del
titolo di proprietà dei beni de quibus (quarto motivo).
Va, infatti, affermato che titolo legittimante alla richiesta della sanatoria
edilizia non è solo la proprietà degli immobili oggetto dei lavori: in linea con
la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo, il Tribunale rileva che
potenziale responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro
soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad
esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori,
come altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato con il bene,
abbiano avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la
responsabilità.
(Ex pluris, L'istanza di sanatoria di opera abusiva può essere presentata
dall'autore dell'abuso anche se non proprietario dell'immobile: Consiglio Stato,
sez. V, 23 novembre 2006, n. 6906; “Ai sensi dell'art. 31 comma 3, l. n. 47 del
1985 - applicabile per il richiamo effettuato dall'art. 39 comma 1, l. n. 724
del 1994 alle disposizioni dei capi IV e V della l. n. 47 del 1985 - alla
richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo
«coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28 gennaio 1977 n. 10, a richiedere
la concessione edilizia o l'autorizzazione», ma anche, «salvo rivalsa nei
confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento
della sanatoria medesima»: Consiglio Stato, sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282).
4.1.2.- Secondo i controricorrenti costituiti (in lite civilistica con i
ricorrenti sulla proprietà dei luoghi di causa) -pur (lealmente) ammettendosi in
linea di principio che anche il non proprietario possa richiedere la sanatoria
ex art. 36 DPR 380/2001- quest’ultima, nel caso di specie, non andava comunque
concessa in quanto la costruzione è stata realizzata nel 1984 e quindi
precedentemente al regime di cui alla L. 47/1985 e, soprattutto, in vigenza
della L. 10/1977 che all’art. 4 limitava la legittimazione alla richiesta del
titolo concessorio al solo proprietario. Nel caso di specie (si afferma nel
controricorso) non potrebbe quindi operare il canone della cd doppia conformità
in riferimento alle circostanze storiche in cui l’abuso è stato perpetrato,
sotto il profilo della relativa legittimazione.
La tesi è suggestiva, ma non è da accogliere.
Il regime, infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto
a presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria.
L’affermazione è consapevolmente recepita dalla giurisprudenza citata (CdS n.
6909 cit.) ove -premesso che Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, la
dichiarazione di conformità disciplinata dalla norma prevede che la sanatoria
ivi disciplinata sia accordata al "responsabile dell'abuso"- afferma: La norma,
quindi, a differenza di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 10 del 1977
non trova applicazione solo in presenza di una domanda avanzata dal proprietario
o da altro titolare di diritto reale in quanto l'abuso sia al medesimo
ascrivibile, ma anche in presenza della domanda avanzata da colui che,
dell'abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato l'abuso, non potrebbe
essere più chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio penale e/o
amministrativo.
In altri termini, la cd “doppia conformità” è solo oggettiva (afferente cioè al
regime della pianificazione delle aree interessate) e non soggettiva (relativa
alle condizioni legittimanti il richiedente): tanto è coerente con la diversa
ottica dei due procedimenti, il primo -teso al rilascio del titolo legittimante
a costruire- presuppone necessariamente la verifica della posizione giuridica
che consente la legittima esplicazione dello jus aedificandi e come tale
sottende una peculiare relazione in termini di realità con il suolo interessato
alla costruzione; la sanatoria, presupponendo invece un abuso, ben può riferirsi
-come è paradigmatico dell'illecito- anche ad un collegamento non
soggettivamente qualificato.
Il ricorso è quindi da accogliere in adesione al quarto motivo articolato in
gravame e l’atto di diniego impugnato da annullare; per l’effetto, va caducata
anche la ingiunzione alla demolizione del 6.5.2010, in quanto strettamente
consequenziale al predetto diniego.
Per completezza espositiva, va precisato che risulta solo formalmente impugnata
l’ordinanza del 5.2.2010 (prot. 1181) recante l’ingiunzione demolitoria per una
“tettoia aperta su tutti i lati in carpenteria metallica” la cui emissione ha
dato luogo alla richiesta di sanatoria poi denegata con il provvedimento oggetto
della presente disamina: di tale ordinanza del 5.2.2010 (prot. 1181) non si
tenuto conto anche per economia processuale, posto che l’amministrazione è
chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla istanza di sanatoria illegittimamente
denegata.
5.- Le spese di causa vanno compensate fra le parti, stante la peculiarità
dell’oggetto del contendere e la pronta tutela ricevuta dai ricorrenti già in
fase cautelare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie, come da motivazione, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore
Renata Emma Ianigro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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