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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2587
APPALTI - Mancanza di un documento - Addebitabilità alla formulazione della lex
specialis - Tutela della par condicio e del principio di massima partecipazione
- Invito a completare e chiarire la documentazione. Nel caso in cui la
mancanza di un documento è da addebitarsi innanzitutto alla formulazione della
lex specialis, piuttosto che alla colpa del privato, la stazione è tenuta ad
invitare il concorrente a completare e chiarire la documentazione presentata, a
tutela della par condicio e del principio di massima partecipazione, senza che
possa assumere rilievo la distinzione, in altri casi dirimente, tra mancanza
della dichiarazione ed incompletezza della stessa, che finirebbe per violare la
ratio stessa dell’art. 46 del d.lgs. 163/06. Pres. Guida, Est. Guarracino - E.
s.p.a. e altri (avv.ti Clarizia e de Lorenzo) c. Regione Campania (avv. Bove) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2587
APPALTI - Condotta colposa della stazione appaltante - Conseguenze - Traslazione
a carico del soggetto concorrente - Esclusione - Fattispecie. La tutela
dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono che le
conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante (quale, nel caso
di specie, finisce per essere l’imprecisa dizione letterale del disciplinare)
possano essere traslate a carico del soggetto concorrente, comminandogli la
sanzione dell’esclusione dalla gara (fattispecie relativa alla previsione, nel
disciplinare, della causa di esclusione ex art. 38, c. 1,lett. b) del d.lgs. n.
163/2006; mentre la legge fa riferimento alla posizione degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, il disciplinare di gara si riferiva invece
agli amministratori muniti di potere di firma e di rappresentanza legale) Pres.
Guida, Est. Guarracino - E. s.p.a. e altri (avv.ti Clarizia e de Lorenzo) c.
Regione Campania (avv. Bove) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 maggio 2011, n. 2587
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N. 02587/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05573/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5573 del 2010, proposto da:
Ernst & Young Financial – Business Advisors S.p.a., in persona del presidente
del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. Fabio Gasperini,
in proprio e quale designata mandataria del costituendo raggruppamento
temporaneo con le imprese The European House — Ambrosetti S.p.a. e Sonda Sistemi
S.r.l.; The European House – Ambrosetti S.p.a., in persona del presidente e
legale rappresentante p.t. Giorgio Tonchi, in proprio e quale designata mandante
del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese; Sonda Sistemi S.r.l., in
persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. Antonio Lucisano,
in proprio e quale designata mandante del costituendo raggruppamento temporaneo
di imprese; tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avv. proff.
Angelo Clarizia e Renato De Lorenzo ed elettivamente domiciliate presso lo
studio del secondo in Napoli, viale Gramsci n. 10;
contro
Regione Campania, in persona del presidente della Giunta regionale della
Campania quale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Almerina Bove, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, via S. Lucia, n.
81;
per l'annullamento
della nota della Regione Campania prot. 2010.0751193 del 21/09/2010 con la quale
è stata comunicata l’esclusione dalla gara per l’affidamento dei “servizi di
assistenza tecnica e supporto operativo al processo di attuazione del Programma
Operativo Interregionale “Attrattori culturali, Naturali e Turismo” (POIn) FESR
200 7/2013 - Asse III “Azioni di assistenza tecnica”; della nota della Regione
Campania prot. 2010.0791222 del 01/10/2010, recante “comunicazione ex art. 243
bis D. Lgs. 163/06”; di tutti i verbali delle sedute della commissione di gara,
ivi compresi i verbali delle sedute del 30/04/2010, del 16/09/2010, del
20/09/2010 e del 29/09/2010; per quanto possa occorrere, del bando, del
disciplinare tecnico e dei relativi allegati, nonché della Determinazione
dirigenziale n. 4 del 26/01/2010, di approvazione del bando di gara; di ogni
atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 la relazione del
dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come
specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame le società Ernst & Young Financial – Business Advisors
s.p.a., The European House – Ambrosetti s.p.a. e Sonda Sistemi s.r.l., avendo
partecipato in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara
indetta dalla regione Campania per l’affidamento, mediante procedura aperta, dei
servizi di assistenza tecnica e supporto operativo al processo di attuazione del
Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (POIn)
FESR 2007/2013 – Asse III “azioni di Assistenza Tecnica” (CIG 04419143FBA),
hanno impugnato, con gli atti indicati in epigrafe, il provvedimento col quale
ne sono state escluse.
La regione Campania si è costituita in giudizio resistendo al gravame con
memoria difensiva.
Con ordinanza n. 2183 del 4 novembre 2010 è stata disposta, in via cautelare,
l’ammissione con riserva di parte ricorrente alla gara ai fini della valutazione
della sua offerta.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. - E’ controversa in giudizio la legittimità del provvedimento con cui il
costituendo r.t.i. Ernst & Young Financial – Business Advisors s.p.a. / The
European House – Ambrosetti s.p.a. / Sonda Sistemi s.r.l. è stato escluso dalla
gara indetta dalla regione Campania per l’affidamento dei servizi di assistenza
tecnica e supporto operativo al processo di attuazione del Programma Operativo
Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (POIn) FESR 2007/2013
– Asse III “azioni di Assistenza Tecnica”.
L’esclusione è stata disposta in conseguenza del risultato negativo della
verifica di conformità della documentazione amministrativa effettuata nella
seduta di gara del 30 aprile 2010 (verbale n. 9), il cui esito è stato
successivamente comunicato nella seduta di gara del 16 settembre 2010 (verbale
n. 13) e, quindi, con nota prot. 761193 del 21 settembre 2010.
L’istanza di riammissione formulata dal raggruppamento escluso è stata respinta
nella seduta di gara del 29 settembre 2010 (verbale n. 16), per le ragioni
comunicate dall’amministrazione con nota prot. 791222 del 1° ottobre 2010.
In particolare la determinazione di escludere dal prosieguo della gara il
costituendo raggruppamento tra le società odierne ricorrenti è stata assunta
dalla commissione (cfr. verbale n. 13) in ragione della riscontrata
«inosservanza dell’obbligo di dichiarazione ex art. 38 Codice dei contratti da
parte della Ernst & Young e della Ambrosetti» che «rende la domanda di
Partecipazione insuscettibile di essere ammessa».
Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge, invero, come la commissione
di gara, esaminata la documentazione del raggruppamento, abbia originariamente
rilevato plurimi profili di criticità, di cui soltanto quelli concernenti
l’omessa produzione della dichiarazione ex art. 38 per alcuni soggetti delle due
società richiamate sono stati, infine, assunti a causa di esclusione dalla
procedura.
Infatti, come risulta dal verbale n. 9, poi testualmente riprodotto nel verbale
n. 13, i rilievi avevano in origine interessato tutte le tre società del
raggruppamento ed avevano riguardato, da un lato, la circostanza che nelle
dichiarazioni rese ex art. 38 non era stato fatto riferimento alla situazione di
cui alla lettera m-quater di cui al comma 1 di detto articolo, da un altro lato
il fatto che (quanto alle sole Ernst & Young e The European House-Ambrosetti)
era stato omesso di rendere dichiarazioni per soggetti muniti di poteri ritenuti
tali da renderle necessarie, da un altro lato ancora che non risultava la
decorrenza di alcune cariche sociali (per tutte le tre società), che inoltre dal
certificato camerale (per la Ernst & Young e la The European House-Ambrosetti)
risultavano altri soggetti genericamente titolari di cariche e qualifiche per i
quali nessuna dichiarazione era stata resa e, infine, che dalle dichiarazioni
rese in gara emergeva l’esistenza di una sede operativa in Roma della Ernst &
Young non compresa tra quelle indicate nell’apposita voce del modello
predisposto col bando.
In corso di gara altri concorrenti sono stati ammessi sia all’integrazione
documentale quanto alle dichiarazioni ex art. 38 lettere m-ter e m-quater, sia a
rendere chiarimenti in ordine all’eventuale avvicendamento nelle cariche sociali
ed ai soggetti titolari delle ulteriori cariche e qualifiche.
Ciò non è avvenuto in prima battuta per il raggruppamento Ernst & Young, poiché
la commissione di gara ha ritenuto sufficiente a determinare l’inammissibilità
della domanda di partecipazione la inosservanza degli obblighi dichiarativi da
parte della Ernst & Young e The European House-Ambrosetti «con conseguente
assorbimento delle esigenze di regolarizzazione delle dichiarazioni e di
chiarimenti in ordine ai poteri spettanti ai titolari di cariche sociali e alla
loro decorrenza» (cfr. verbali citt.).
A seguito dell’ammissione con riserva alla gara, disposta in via cautelare da
questo Tribunale, le società ricorrenti sono state ammesse alle
regolarizzazioni, integrazioni e chiarimenti per i profili precedentemente
assorbiti (nota prot. 850250 del 22 ottobre 2010).
Resta così chiarito che il provvedimento di esclusione si fonda sui seguenti
rilievi:
- quanto alla Ernst & Young, perché nessuna dichiarazione ex art. 38 è stata
prodotta per quarantuno soggetti cui, in data 21 settembre 2006, sarebbero stati
attribuiti poteri tali da far desumere l’esercizio di funzioni sostanziali di
amministratore;
- quanto alla The European House – Ambrosetti, perché nessuna dichiarazione ex
art. 38 è stata prodotta, nonostante l’entità dei poteri loro attribuiti, per i
membri del c.d.a. Borzatta e Grazioli, per il consigliere Chiara Ambrosetti e
per il consigliere cessato nel 2009 Antonio Ambrosetti, nonché per il
procuratore speciale Rossana Pedrini, cui con atto del 21 ottobre 1999 sarebbero
stati conferiti, con durata illimitata, ampi poteri di amministrazione e di
rappresentanza.
2. – L’impugnazione è affidata a due motivi di ricorso.
2.1. - Con il primo complesso motivo di gravame, le ricorrenti sostengono
innanzitutto, quanto alla Ernst & Young, che i quarantuno soggetti menzionati
nel provvedimento di esclusione, nonché i titolari di altre cariche o
qualifiche, rivestono il ruolo di procuratori speciali e che nessuna previsione
del bando o di legge prescrive, nel caso di società per azioni, di attestare
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 anche in capo ai
procuratori speciali, riferendo, in particolare, l’art. 15.I, punto 4, del
disciplinare di gara l’onere dichiarativo solo agli amministratori muniti di
potere di firma e di rappresentanza legale; sostengono, altresì, che, in ogni
caso, la Ernst & Young ha attestato, con dichiarazione omnicomprensiva, il
possesso dei requisiti di ordine generale con riferimento all’impresa nel suo
complesso, ai membri del c.d.a. e a tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza (il riferimento è ai punti 7 e 8 della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto notorio, datata 26 marzo 2010, resa da Bergamo
Dario, nella qualità di procuratore e socio della società), come riconosciuto
ammissibile in giurisprudenza; affermano, inoltre, che sia in base alle
previsioni statutarie (che riservano i poteri gestori al consiglio di
amministrazione e, su delega, ai suoi membri), sia in base al contenuto delle
procure rilasciate (limitate al conferimento dei poteri strettamente inerenti
alla esecuzione degli incarichi professionali relativi all’attuazione
dell’attività sociale), nessuno dei procuratori speciali della Ernst & Young può
essere equiparato ad un amministratore o ad un institore.
Con riferimento, quindi, alla The European House – Ambrosetti, le ricorrenti
ribadiscono che le dichiarazioni richieste dal disciplinare dovevano essere rese
soltanto dagli amministratori muniti, contestualmente, del potere di firma e
della legale rappresentanza della società, asserendo che questo non sarebbe il
caso dei soggetti indicati nel provvedimento di esclusione (i membri del c.d.a.
Borzatta e Grazioli); affermano che anche Ambrosetti Chiara e Ambrosetti
Antonio, amministratori cessati dalla carica, non hanno mai avuto insieme il
potere di firma e la rappresentanza legale della società – essendo tali
attribuzioni riservate al presidente del c.d.a. ed all’amministratore delegato
–, soggiungendo che, in ogni caso, la posizione degli amministratori cessati
rileva unicamente ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1
lett. c), d.lgs. 163/06, per il quale il disciplinare (art. 15.I punto 3)
prescrive semplicemente che il titolare, il legale rappresentante od il
procuratore del concorrente renda, come avvenuto nel caso di specie, una
dichiarazione unica ed omnicomprensiva riferita all’impresa; per ciò che
riguarda il procuratore Pedrini Rossana e le altre otto persone titolari di
cariche o qualifiche, non meglio specificate, richiamano quanto già esposto
sulla assenza di un obbligo di attestare il possesso dei requisiti di ordine
generale anche in capo ai procuratori speciali ed a soggetti titolari di cariche
o qualifiche diverse da quella di amministratore con poteri di firma e di
rappresentanza legale.
Col medesimo motivo di ricorso, osservano le società ricorrenti che avendo la
stazione appaltante sottolineato, nel respingere la richiesta di riesame, la
diversa formulazione letterale dell’art. 15 del disciplinare rispetto all’art.
38 del d.lgs. 163/06, essa avrebbe dovuto attenersi alla previsione della lex
specialis, anziché offrirne una illegittima interpretazione, asseritamente
conforme all’art. 38 cit., postulando la necessità della dichiarazione di tutti
coloro che hanno la possibilità di impegnare all’esterno la società.
Aggiungono altresì, ad ogni buon conto, che nessuno dei consiglieri o
procuratori speciali di Ernst & Young e di The European House – Ambrosetti versa
in concreto in una delle situazioni preclusive di cui all’art. 38, comma 1,
d.lgs. 163/06, ragion per cui, sul mero dato formale della omissione di una
specifica dichiarazione sulla posizione degli stessi, dovrebbe prevalere
l’elemento sostanziale dell’effettivo possesso, da parte del concorrente, del
requisito di ordine generale, la cui sussistenza non è stata revocata in dubbio.
2.2. - Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti si dolgono del fatto
che la stazione appaltante non avrebbe permesso loro di accedere alla
regolarizzazione documentale consentita invece ad altri concorrenti con
riferimento ad analoghi profili d’incompletezza delle dichiarazioni prodotte in
gara, con conseguente disparità di trattamento e contraddittorietà ed illogicità
della condotta; tale censura è dalla ricorrenti estesa, per dichiarato scrupolo
difensivo, anche alle ulteriori carenze evidenziate in sede di esame della
documentazione amministrativa che, come detto, non sono state, tuttavia, assunte
a fondamento dell’esclusione del loro raggruppamento.
3. – L’art. 15 del disciplinare tecnico di gara prescrive che i concorrenti
debbono presentare «I) ai fini della idoneità alla partecipazione, a pena di
esclusione: […] 4. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale
il titolare (in caso di impresa individuale), ciascun socio (in caso di società
in nome collettivo), ciascun socio accomandatario (in caso di società in
accomandita semplice), ciascun amministratore munito di poteri di firma e di
rappresentanza legale (in caso di società di capitali, società cooperativa,
consorzio) attesti di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti
pubblici di cui all’art. 38, comma I, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.».
L’art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs. 163/06, come è noto, è la disposizione di
legge che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dai
subappalti i soggetti «nei cui confronti è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società».
Restringendo l’attenzione al caso delle società di capitali, che in questa sede
interessa, dal raffronto delle due disposizioni può notarsi che la legge fa
riferimento alla posizione degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, mentre il disciplinare di gara fa riferimento agli
amministratori muniti di potere di firma e di rappresentanza legale.
La prima questione che si pone, dunque, è se alla diversa formulazione letterale
corrisponda anche una diversità di contenuto sostanziale, la quale, come in
definitiva opina parte ricorrente, renda in ogni caso impossibile
l’assimilazione dell’una all’altra.
Osserva correttamente la difesa della regione Campania che nella previsione del
disciplinare il riferimento al potere di firma è tautologico, trattandosi di
potere riconducibile alla rappresentanza della società.
Più problematico è il riferimento, nella sola clausola del disciplinare, alla
“rappresentanza legale”.
Il predicato evoca la fondamentale dicotomia tra rappresentanza legale e
rappresentanza volontaria, suggerendo che la volontà oggettivata della stazione
appaltante fosse quella di restringere l’ambito dei soggetti onerati alla
dichiarazione sui requisiti ex art. 38, tenendone fuori i soggetti investiti di
poteri di rappresentanza (soltanto) in base ad apposita procura.
Nel diritto societario, infatti, il potere rappresentativo è un potere
originario che, salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta per legge agli
amministratori per l’attuazione dell’oggetto sociale, sicché può dirsi che vi è
una naturale connessione tra la rappresentanza ed il potere di amministrare.
Tale connessione, dopo la riforma effettuata col d.lgs. n. 6 del 2003, è ancora
più evidente, per ciò che concerne le società per azioni, nella relazione tra
l'art. 2380-bis, comma 1, c.c. («la gestione dell'impresa spetta esclusivamente
agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale») e l’art. 2384, comma 1, c.c. («il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla
deliberazione di nomina è generale») e, per le società a responsabilità
limitata, nell’art. 2475-bis, comma 1, c.c. («gli amministratori hanno la
rappresentanza generale della società»).
Invero, l’indicazione nell’atto costitutivo, imposta dall'art. 2328, n. 9, c.c.,
di quali amministratori abbiano la rappresentanza dell'ente non è attributiva
del potere, ma limitativa dello stesso: come tempo addietro acutamente
osservato, essa assolve semplicemente la funzione di escludere il potere
rappresentativo degli amministratori non indicati, con la conseguenza che, se
l’indicazione manca, titolari del potere di rappresentanza (generale) saranno
tutti gli amministratori.
Tornando, dunque, al caso in esame, poiché la clausola del disciplinare di gara,
discostandosi dalla lettera della legge, ha testualmente fatto riferimento agli
“amministratori muniti di potere di firma e di rappresentanza legale”, ben
poteva il concorrente ritenere, in buona fede, che la stazione appaltante
intendesse in tal modo definire in maniera puntuale e vincolante l’ambito
soggettivo dell’obbligo di dichiarazione: restringendolo agli
amministratori/rappresentati legali della società ed escludendo, invece,
senz’altro che alla dichiarazione sul possesso dei requisiti generali ex art.
38, co. 1 lett. b), fossero tenuti anche quei soggetti che, non essendo legali
rappresentanti dell’ente nel senso anzidetto, fossero muniti di poteri di
rappresentanza soltanto in base a procura o delega, e non invece per atto
costitutivo o statuto.
L’art. 15 del disciplinare di gara, d’altronde, sotto più profili è formulato in
termini più restrittivi rispetto alla norma di riferimento: ad esempio, esso
omette di menzionare la figura del direttore tecnico e di richiedere
espressamente anche le dichiarazioni riferite alle situazioni di cui alla
lettera m- ter) e alla lettera m-quater) del primo comma dell’art. 38 d.lgs.
163/06.
In questi termini, può ragionevolmente concludersi che le ricorrenti sono state
penalizzate non dalla inosservanza delle previsioni del bando e del
disciplinare, quanto piuttosto da un’interpretazione delle stesse da parte della
stazione appaltante che, pur trovando ragione nell’intento di adeguarsi, a
propria maggior tutela, all’indirizzo più rigoroso, seguito da diffusa
giurisprudenza, sul contenuto “sostanziale” della prescrizione ex art. 38, co.
1, lett. b), ha finito tuttavia per cogliere di sorpresa il concorrente, che
legittimamente ha confidato in un autovincolo della amministrazione, omettendo
di rendere le dichiarazioni per soggetti che non rivestivano la carica di
amministratore o che, pur facendo parte del consiglio di amministrazione, per
disposizione statutaria non erano titolari della rappresentanza legale generale
della società.
Per questa ragione, a tutela della par condicio e del principio di massima
partecipazione, la stazione appaltante avrebbe dovuto esercitare il potere di
invitare il concorrente a completare e chiarire la documentazione presentata,
senza che, in un caso come quello in esame, in cui la mancanza di un documento è
da addebitarsi innanzitutto alla formulazione della lex specialis, piuttosto che
alla colpa del privato, possa assumere rilievo la distinzione, in altri casi
dirimente, tra mancanza della dichiarazione ed incompletezza della stessa, che
finirebbe per violare la ratio stessa dell’art. 46 del d.lgs. 163/06.
Lo stesso parere di precontenzioso dell’Autorità di vigilanza (parere A.V.C.P.
n. 34 del 10 febbraio 2010), invocato dalla stazione appaltante e richiamato nel
verbale di gara a sostegno della ammissibilità di altri concorrenti alla
integrazione documentale per le dichiarazioni previste dalle lettere m-ter) e
m-quater) dell’art. 38, si fonda sul consolidato principio secondo cui la tutela
dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono che le
conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante (quale, nel caso
di specie, finisce per essere l’imprecisa dizione letterale dell’art. 15 del
disciplinare, tale definita dalla difesa della regione) possano essere traslate
a carico del soggetto concorrente, comminandogli la sanzione dell’esclusione
dalla gara.
4. – Per le assorbenti considerazioni innanzi svolte, il ricorso deve essere
accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara
del costituendo raggruppamento tra le società ricorrenti.
5. – La particolarità della vicenda e la disputabilità delle questioni
affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5573/10), lo accoglie
e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dalla gara. ---
Spese compensate. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 23 marzo e 6 aprile
2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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