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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 gennaio 2011, n. 597
APPALTI - Partecipazione alle procedure di affidamento - Requisiti di ordine
generale - Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Destinatari della prescrizione - Società
di capitali - Amministratori muniti di poteri di rappresentanza - Fondamento -
Procuratori - Esclusione. L’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 tra i
requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento di
appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, alle lettere b) e c)
stabilisce, da un lato l’assenza di procedimenti di prevenzione pendenti o di
cause ostative ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575,
dall’altro la mancanza di condanne definitive per categorie di reati ritenuti
fortemente incidenti in senso negativo sull’affidabilità morale dell’impresa; in
ordine alle persone fisiche cui riferire tali requisiti, per le società di
capitali la norma si riferisce ai soli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o al direttore tecnico, mentre nulla viene stabilito a proposito
dei procuratori. Costoro, in quanto tali, non possono ritenersi anche titolari
della legale rappresentanza dell’impresa, ferma restando la sostanziale
differenza tra poteri di gestione e funzione rappresentativa, per cui non
possono ritenersi destinatari dalla richiamata disposizione dell’art. 38 (T.A.R.
Campania I Sezione 7 giugno 2010 n. 12674). G. s.p.a. e altri (avv.ti Erra e
Napolitano) c. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta
Specializzazione "V. Monaldi" (avv. Campobasso)
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31 gennaio 2011, n. 597
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N. 00597/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1338/10 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Graded S.p.A., Mosanghini Snc, Ascensori Bonavolonta' Srl, Sieme S.r.l., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentate e difese dagli
avvocati Alfonso Erra e Andrea Napolitano, con domicilio eletto presso il primo
in Napoli, via Melisurgo,4;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "V. Monaldi",
in persona del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato
Guido Campobasso, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Carducci
N. 42;
nei confronti di
Siram S.p.A.in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Manuntencoop Facility
Management S.P..A., Enertek S.r.l. e Del Bo Servizi S.p.A., in persona del
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco
Marone e Gherardo Marone, con domicilio eletto presso il secondo in Napoli, via
Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Monaldi n.
414 del 09.06.10, comunicata alle società ricorrenti con nota prot. n. 12033 del
25.06.10, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei servizi
in questione all’ ATI Siram s.p.a. – Manuten coop F.M. s.p.a. – Enertek s.r.l. –
Del Bo Servizi S.p.a.; della nota prot. n. 12033 del 25.06.10; dei provvedimenti
con i quali l’A. O. Monaldi ha ammesso alla procedura de qua le ATI graduate al
primo e secondo posto; della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Monaldi n. 483 del 28.06.10; della nota prot. n. 12961 del 15.07.10;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, con particolare
riguardo a tutti i verbali di gara;
nonché
su ricorso incidentale
per l’annullamento dell’atto di ammissione alla gara della ricorrente principale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale e di Alta Specializzazione "V. Monaldi" e di Siram S.p.A.;
Letto il ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 la relazione del
consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Monaldi
(d’ora in avanti Azienda) indiceva una procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione, conduzione, manutenzione, proposte e interventi di
riqualificazione ed ammodernamento dei propri impianti tecnologici, elettrici ed
elevatori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Alla gara partecipavano in forma di a.t.i. costituenda le società Graded s.p.a.,
la Mosanghini s.n.c. e la Ascensori Bonavolontà s.r.l. che venivano escluse
nella seduta del 7 gennaio 2010, per mancata presentazione della dichiarazione
di cui all’art. 88 del c.s.a. di conoscenza delle condizioni generale e delle
condizioni locali.
Dopo che una richiesta di riesame era stata respinta dalla stazione appaltante
con nota
n. 3194 del 10 febbraio 2010, le predette società proponevano ricorso a questo
Tribunale Amministrativo Regionale, impugnando il provvedimento di esclusione e
in parte qua il bando di gara, chiedendone l’annullamento, previa concessione di
idonee misure cautelari.
Oltre a contestare la legittimità dell’esclusione, sull’assunto che la lex
specialis di gara non imponeva affatto – o comunque mancava una formulazione
univoca in tal senso - che la dichiarazione de qua fosse un documento da
presentarsi a pena di esclusione, venivano proposte censure avverso il bandi di
gara con cui si deduceva la commistione tra criteri di valutazione delle offerte
e requisiti di partecipazione riguardo alla valutazione della certificazione UNI
EN ISO e all’esperienza e livello professionale del responsabile dell’appalto,
elementi per ciascuno dei quali era stata prevista l’assegnazione di 10 pts.
Con decreto presidenziale n. 534/10 del 10 marzo 2010, in accoglimento della
domanda di misure cautelari provvisorie, le ricorrenti venivano ammesse con
riserva al prosieguo della gara.
Al termine delle operazioni di gara, prima graduata risultava l’a.t.i. Siram
s.p.a./Manutencoop F.M.cs.p.a./Enertek s.r.l./Del Bo Servizi s.p.a. con 858,76
pts, seguita dalla a.t.i. SOF s.p.a./ Inso s.p.a./Adiramef s.r.l./Mit s.r.l. con
818,00 pts e quindi dalla a.t.i. ricorrente in terza posizione con 770,69 pts.
Con deliberazione n. 414 del 9 giugno 2010 veniva disposta l’aggiudicazione
definitiva alla a.t.i. prima graduata, provvedimento comunicato alle ricorrenti
con nota n. 12033 del 25 giugno 2010.
Intanto, con provvedimento n. 483 del 28 giugno 2010 il Direttore Generale
dell’Azienda disponeva l’esecuzione anticipata del servizio.
Dopo aver proposto senza alcun esito a sé favorevole la comunicazione di cui
all’art. 6 del d.lgs. n. 53/2010, le ricorrenti, con atto notificato in data 23
luglio 2010 e depositato il 30 luglio 2010, proponevano quattro nuovi motivi
aggiunti di ricorso, oltre a dedurre profili di illegittimità derivata,
impugnando il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la delibera di inizio
anticipato dell’esecuzione: con lo stesso atto era proposta istanza di
declaratoria di inefficacia del contratto o, in subordine, domanda di
risarcimento dei danni.
Con il primo motivo aggiunto di impugnazione si deduceva l’illegittima
esecuzione anticipata del servizio per assenza della necessaria motivazione in
punto di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.
163.
Con il secondo motivo aggiunto si contestava la legittima ammissione alla gara
del raggruppamento aggiudicatario sotto due profili: innanzitutto, era mancata
la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163 per alcuni procuratori delle società costituenti l’ATI
aggiudicataria, cioè Siram s.p.a., Manutencoop e Eneterk s.r.l, così come anche
per i rappresentanti cessati nel triennio precedente il bando; in secondo luogo,
analoga dichiarazione era mancata riguardo ad amministratori, procuratori,
institori e direttori tecnici di società incorporate dalla associata Manutencoop
(Pirelli RE, Ingest Facility, Gestin Facility e Teckal).
Con il terzo motivo aggiunto si deduceva l’illegittima ammissione alla gara del
raggruppamento secondo graduato, quello cioè relativo alle società SOF s.p.a.,
INSO Sistemi s.p.a. e MIT s.r.l., anche in questo caso per assenza della
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 per
propri procuratori.
Con l’ultimo motivo aggiunto si contestava il punteggio assegnato all’offerta
tecnica dell’aggiudicataria, rilevandosi sia che la prestazione non rispondeva a
quanto prescritto nel capitolato, sia che le ore di lavoro indicate in sede di
giustificazioni non erano quelle necessarie ad assicurare il servizio come
descritto nella lex specialis.
Si costituivano in giudizio la Siram s.p.a., in proprio e quale mandataria della
a.t.i. aggiudicataria, e l’Azienda resistente, concludendo per il rigetto dei
motivi aggiunti e della domanda cautelare.
La controinteressata, con atto notificato in data 8 ottobre 2010 e depositato il
12 ottobre 2010, proponeva ricorso incidentale contestando l’ammissione delle
ricorrenti alla gara per carenza di documentazione e delle dichiarazioni rese da
alcune imprese associate, per violazione del principio di segretezza delle
offerte, per mancata osservanza dei limiti retributivi del costo della
manodopera, per omessa indicazione dei costi della sicurezza e per inidoneità
del progetto tecnico.
Dopo che con decreto cautelare n. 1079 del 2 agosto 2010 era stata sospesa
temporaneamente l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, alla camera di
consiglio del 6 ottobre 2010, in vista della quale venivano depositate memorie e
documentazione, la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, in vista della quale parte ricorrente
e controinteressata depositavano memorie, la causa veniva trattenuta per la
decisione.
Ritiene il Collegio di esaminare preliminarmente il terzo motivo aggiunto di
impugnazione con cui è stata contestata la legittimità dell’ammissione alla gara
del raggruppamento secondo graduato, in quanto dall’esito di tale delibazione
dipende l’ammissibilità delle altre censure proposte.
La censura non può trovare accoglimento.
Rileva il Collegio che l’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 tra i
requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento di
appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, alle lettere b) e c)
stabilisce, da un lato l’assenza di procedimenti di prevenzione pendenti o di
cause ostative ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575,
dall’altro la mancanza di condanne definitive per categorie di reati ritenuti
fortemente incidenti in senso negativo sull’affidabilità morale dell’impresa; in
ordine alle persone fisiche cui riferire tali requisiti, per le società di
capitali la norma si riferisce ai soli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o al direttore tecnico, mentre nulla viene stabilito a proposito
dei procuratori. Costoro, in quanto tali, non possono ritenersi anche titolari
della legale rappresentanza dell’impresa, ferma restando la sostanziale
differenza tra poteri di gestione e funzione rappresentativa, per cui non
possono ritenersi destinatari dalla richiamata disposizione dell’art. 38 (T.A.R.
Campania I Sezione 7 giugno 2010 n. 12674).
Va aggiunto che secondo altro recente orientamento l’estensione ai procuratori
dell’obbligo di dichiarazione in merito ai requisiti di cui alle lettere b) e c)
dell’art. 38 sussiste in ragione della verifica sostanziale dell’entità dei
poteri a questi conferiti, tali da imporne la qualifica di amministratori di
fatto (Consiglio di Stato V Sezione, 20 ottobre 2010 n. 7578; Consiglio di Stato
IV Sezione 3 dicembre 2010 n. 8535).
Ma pur volendo assumere tale percorso interpretativo, in sede processuale,
l’esistenza di tale ulteriore condizione in capo al procuratore è una
circostanza di fatto che deve costituire oggetto di prova e comunque di
specifica allegazione da parte di chi invochi la carenza della dichiarazione di
cui all’art. 38. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai dedotto, né
dimostrato che i procuratori delle società SOF s.p.a., Inso Sistemi s.r.l. e Mit
s.r.l., pur avendoli specificamente indicati, sono anche titolari di ampi poteri
tali da poterli qualificare come amministratori di fatto. Di conseguenza la
censura deve essere respinta, anche sotto tale profilo.
Al rigetto di tale motivo aggiunto di impugnazione consegue l’inammissibilità di
tutte le censure con cui è stata contestata l’ammissione alla gara del
raggruppamento aggiudicatario, dal momento che, ferma restando la posizione
poziore dell’a.t.i. seconda graduata costituita da SOF s.p.a., Adiramef s.r.l.
Inso Sistemi s.r.l. e Mit s.r.l., parte ricorrente non potrebbe mai risultare
aggiudicataria.
Tanto deve dunque ritenersi in ordine al primo, terzo e quarto motivo aggiunto
d’impugnazione.
Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi con riferimento al primo motivo di
ricorso principale, con cui era stato impugnato il provvedimento di esclusione
della ricorrente dalla gara, censura la cui improcedibilità discende
dall’impossibilità di aggiudicazione all’esito delle operazioni di selezione,
nonché dal rigetto del secondo motivo aggiunto di impugnazione.
Inammissibile deve invece essere dichiarato il secondo motivo del ricorso
principale, atteso che la verifica dell’interesse non supera la prova di
resistenza; al riguardo, fermo restando che i profili di illegittimità dedotti
non si rivelano impeditivi della partecipazione alla gara, la differenza di
punteggio finale che intercorre tra la ricorrente e la prima e la seconda
graduata è superiore a quaranta punti; ne consegue che, pur volendo sottrarre
alla prima ed alla seconda graduata i venti punti massimi assegnabili in ragione
dei due elementi di valutazione oggetto di contestazione, aggiungendoli invece
nella medesima misura al punteggio finale conseguito dalla ricorrente,
quest’ultima comunque non risulterebbe aggiudicataria.
Al mancato accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, consegue
l’inammissibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.
Va respinta la domanda risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dei giorni 12 e 13 gennaio 2011
con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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