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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 2 febbraio 2011, n. 641
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Responsabilità ex art. 29 D.p.r. N.
380/2001 - Rapporti di parentela o affinità tra esecutore e proprietario
dell’opera - Prove di compartecipazione. Ai fini della configurabilità della
responsabilità ai sensi dell’art.29 DPR n.380/01, può tenersi conto non soltanto
della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse
specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del
“cui prodest”), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore
dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza in loco di
quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza
dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi
successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte
quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano
trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche
solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario (Cassazione
penale , sez. III, 08 ottobre 2004 , n. 216). Pres. Romano, Est. Pisano - C.S.
(avv. Savino) c. Comune di Boscoreale (n.c.)
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 2 febbraio 2011, n. 641
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N. 00641/2011 REG.SEN.
N. 02446/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2007, proposto da:
Cirillo Sabato, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Savino, con
domicilio eletto presso Maria Rosaria Savino in Napoli, corso Novara, 36 c/o R.
Sasso;
contro
Comune di Boscoreale;
per l'annullamento
DELL’ORDINANZA N.1950 DEL 13.2.2007 DEL COMUNE DI BOSCOREALE DI DEMOLIZIONE
OPERE ABUSIVE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 la dott.ssa Ines
Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il Sig.Cirillo Sabato ha impugnato il provvedimento
emesso dal Comune di Boscoreale n.1950/07, con cui gli veniva ordinato di
rimuovere le opere abusive realizzate alla via Brancaccio n.36.
Tale ordinanza veniva emanata sulla base del processo verbale elevato dalla
Polizia Municipale in data 3.11.2006 n.26/569, che constatava la realizzazione,
in mancanza di idoneo titolo abilitativo, di un capannone di circa 100 mq.
completo di pavimentazione e impianto elettrico.
Il ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, essendo
egli non il committente delle opere- come contestato dall’amministrazione- bensì
unicamente il coniuge della proprietaria Sig.ra Rosa Cirillo, alla quale
tuttavia la medesima ordinanza non veniva notificata.
Deduceva inoltre il vizio di erroneità dei presupposti, in quanto il manufatto
sorge su area non sottoposta a vincoli, con conseguente possibilità di ottenere
la sanatoria ai sensi dell'art.13 della legge n.47/85.
Nella pubblica udienza del 2.12.2010, uditi i difensori delle parti come da
verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Dagli atti di causa, infatti, risulta pacifica la circostanza della
realizzazione di un manufatto abusivo, in mancanza di idoneo titolo abilitativo,
in zona qualificata come zona E-Agricola. Pertanto, legittimamente
l'amministrazione ne ha ordinato la demolizione: a fronte dell'accertamento di
tale presupposto, la sanzione demolitoria costituisce infatti atto vincolato,
senza che possa assumere alcun rilievo la possibilità di sanare l'abuso in
astratto (comunque da verificare in concreto). Oltretutto, nel caso in esame non
risulta presentata alcuna istanza di accertamento in conformità ex art.13 legge
n.47/85.
Deve ritenersi infondata, altresì, la censura con cui il ricorrente afferma di
non avere alcun potere di adempiere all’ordine di demolizione del manufatto, né
alcuna responsabilità riguardo alla realizzazione del manufatto abusivo, non
essendo il committente delle opere ma unicamente il coniuge della proprietaria
del manufatto, Sig.ra Rosa Cirillo.
Ed in effetti, dal contratto di compravendita agli atti risulta che il suolo su
cui il manufatto è stato realizzato è di proprietà esclusiva della Sig.ra
Cirillo.
Tuttavia, ad avviso del Collegio la circostanza che il ricorrente sia
l’effettivo committente delle opere di cui trattasi non risulta adeguatamente
smentita dalle censure dedotte oltre che dagli atti di causa, considerato tra
l’altro che il Sig.Cirillo è coniuge della proprietaria del suolo, avente la
materiale disponibilità del bene (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 26
settembre 2007 , n. 2205).
In materia edilizia, in particolare, ai fini della configurabilità della
responsabilità ai sensi dell’art.29 DPR n.380/01, può tenersi conto non soltanto
della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse
specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del
“cui prodest”), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore
dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza in loco di
quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza
dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi
successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte
quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano
trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche
solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario (Cassazione
penale , sez. III, 08 ottobre 2004 , n. 216).
In ogni caso, in via subordinata, a voler considerare il Sig.Cirillo del tutto
estraneo alla presente vicenda, dovrebbe concludersi per l'inammissibilità del
presente ricorso per carenza di interesse, in quanto in tale ipotesi l'ordinanza
impugnata non potrebbe esplicare alcun effetto nella sfera giuridica del
predetto.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Nulla spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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