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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 896
DIRITTO URBANISTICO - Pavimentazione di aree verdi - Permesso di costruire.
La pavimentazione di aree verdi (opere di cui alle lett. c) e g)), esige il
permesso di costruire, perché comporta l’irreversibile trasformazione del
territorio. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - M.L.G. (avv. Garofano)
c. Comune di Massa Lubrense (avv. Mascolo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 896
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione precaria - Presupposti. La precarietà di
una costruzione non va desunta dalla possibile facile e rapida amovibilità
dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal
fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente
ed essere poi prontamente rimossa, a nulla rilevando la circostanza che
l’impiego dell'opera sia circoscritto ad una sola parte dell’anno, ben potendo
la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio ma
regolarmente ripetibile; la precarietà, quindi, non va confusa con la
stagionalità (tra le tante, Tar Puglia, Bari, II, n. 2031/2009). Pres.
Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - M.L.G. (avv. Garofano) c. Comune di Massa
Lubrense (avv. Mascolo)
- TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 896
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N. 00896/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03234/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3234 del 2010, proposto da:
Maria Lucia Garofano, rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Garofano,
domiciliata ope legis in Napoli presso la Segreteria Tar;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mascolo, con domicilio eletto
in Napoli, via Cuma, n. 28 presso lo Studio Lambiase;
per l'annullamento
della ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 87 Prot. n. 7310 del
12.03.2010, notificata alla ricorrente in data 12.03.2010, con la quale il
Responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Massa Lubrense ha ingiunto
alla Sig.ra Garofano, di provvedere entro il termine di 90 giorni, alla
demolizione dell’opera abusiva (consistente nella realizzazione delle seguenti
opere in difformità rispetto alla d.i.a. in atti prot. 3827 del 24.11.06 pratica
n. 981/06 per lavori di manutenzione straordinaria alla porzione di remota
fattura di un fabbricato di maggiore consistenza sito in località Torca; ed alla
d.i.a. in atti prot. 10972 deI 19.04.07 pratica n. 335/07 relativa ad opere di
consolidamento, restauro e completamento dell’intera unità abitativa sulla base
di Decreto BB.AA. n. 21 del 25.01 .07 ratificato dalla Sopraintendenza per i
Beni Architettonici di Napoli, giusta nota acquisita in atti prot. 10406 del
16.04.07: a) varco carrabile posto a ridosso di un viale pavimentato in cls di
cui al successivo punto c), con accesso dalla pubblica strada, delimitato da un
cancello in ferro scorrevole automatizzato, ma non attivato avente le seguenti
dimensioni lunghezza metri 4,15 circa, altezza metri 2,50 circa, con pilastro e
struttura verticale in ferro, da cui si diparte una recinzione in pali in legno
e rete metallica che delimita la proprietà lungo il confine; b) altro varco
pedonale con accesso dalla pubblica strada delimitato da un cancello in ferro
avente le seguenti dimensioni lunghezza metri 1,00 circa, di altezza metri 2,00
circa, sorretto da pilastri in ferro; c) viale pavimentato in calcestruzzo
cementizio con reti elettrosaldate il cui sviluppo planimetrico è completamente
irregolare, posto ad una quota inferiore rispetto alla corte esterna dell’unità
abitativa, avente una superficie complessiva pari a circa mq 44,00 circa, di una
larghezza media di metri 3,20 circa; d) spargimento di brecciolino bianco su un
area di superficie complessiva pari a circa mq 118 del giardino che è posto ad
una quota inferiore rispetto alla corte esterna dell’unità abitativa; e) viale
in terra battuta con sovrastante brecciolino bianco che si diparte a monte del
area di cui al precedente punto d) si sonda attraverso i terrazza agricoli. fino
a raggiungere altro terrazzarnento a valle, avente lunghezza complessiva di
metri 19,20 circa, di larghezza media metri 320 circa; f) realizzazione a
ridosso dell’area di cui al precedente punto d), di un locale tecnico delimitato
per tre lati da muratura, un quarto lato chiuso da infisso, la copertura è
costituita da una soletta in cls con sovrastante tegole in cotto, avente
superficie coperta di mq 2,50 circa, ed una volumetria di mc 5,90 circa; g)
pavimentazione dell’intera piccola area retrostante al fabbricato in mattonelle
in cotto, esattamente sul lato Nord —Est; h) box in legno, ubicato a valle del
viale di cui al precedente punto e) la copertura a due falde inclinate, avente
superficie coperta di mq 3,30 circa, ed una volumetria di mc 6,60 circa; i)
realizzazione all’interno dell’unità abitativa, piano terra di una tramezzatura
divisoria in cartongesso di superficie pari a circa rnq 4,70; j) modifica della
conformazione degli scalini di accesso al terrazzo di pertinenza dell’unità
abitativa; k) demolizione di un contrafforte sul lato sud dell’immobile) ed al
conseguente ripristino dello stato dei luoghi nonché di ogni altro atto comunque
presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense in persona
del Sindaco pro-tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Guglielmo
Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3234 dell’anno 2010, la parte ricorrente impugnava i
provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietaria di un terreno in Massa Lubrense, su cui insistevano
vecchi fabbricati, e di aver intrapreso una serie di lavori di ristrutturazione,
per adeguare e risanare tali fatiscenti strutture; - che, tuttavia,
l’Amministrazione adottava l’atto impugnato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese
processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via
gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 1°.07.2010, l’istanza cautelare veniva accolta in parte con
ordinanza n. 1367/2010.
All’udienza del 27.01.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/01, la demolizione non poteva essere
ordinata, trattandosi di opere per cui non è necessario il permesso di
costruire; infatti, quanto ai varchi di cui alle lett. a) e b) dell’ordinanza,
erano preesistenti, come si evince dalla deposizione del tecnico nel processo
penale; la pavimentazione di cui al punto c) pure preesisteva, altrimenti
sarebbe stato impossibile l’accesso alla proprietà; il brecciolino di cui al
punto d) non ha certo modificato lo stato dei luoghi; quello di cui al punto f)
è un locale tecnico e pertinenziale; quanto al punto g), l’area fungeva da
parcheggio già prima dell’inizio dei lavori; quanto al punto h), si tratta di un
ricovero di attrezzi agricoli peraltro precario e rimuovibile; quanto al punto
i), si tratta di lavori interni e quanto al punto j) non è chiaro in cosa
consista la difformità dal progetto; quanto, infine, al punto k), la rimozione
di una struttura che non aveva alcuna valenza estetica non necessita di
autorizzazione; 2) carenza di motivazione, attesa l’omessa indicazione
dell’interesse pubblico a sostegno della demolizione; manca, inoltre, il parere
della Commissione edilizia integrata; 3) non sono stati allegati gli atti
endoprocedimentali ed istruttori a sostegno del provvedimento finale.
L’Amministrazione eccepiva che, poiché il territorio del Comune è interamente
vincolato sotto il profilo paesaggistico, l’ordine di demolizione è legittimo
indipendentemente dalla natura dell’opera e dal titolo edilizio necessario per
realizzarla.
Il ricorso è in parte fondato e va accolto; in parte infondato e va respinto,
per i motivi di seguito precisati.
Per quanto concerne le opere di cui alle lettere a) e b) del provvedimento
impugnato (apertura di varchi in un, a quanto è dato comprendere, preesistente
cancello), non si tratta di opere che necessitano del permesso di costruire,
sicché, ai sensi dell’art. 31 t.u.ed., non è legittimo ordinarne la demolizione.
L’Amministrazione eccepisce che se l’immobile è vincolato l’Amministrazione può
anche in tal caso ordinare la riduzione in pristino, oltre ad infliggere la
sanzione pecuniaria (art. 37 co. 2 t.u.ed.). Tuttavia, la norma attribuisce
all’Amministrazione una facoltà, e dunque una discrezionalità; la riduzione in
pristino, pertanto, può essere ordinata purché sia motivata la necessità della
riduzione in pristino ai fini della tutela paesaggistica. Inoltre, la norma si
riferisce agli interventi di restauro e di risanamento conservativo.
L’ordine di demolizione risulta illegittimo anche relativamente alle opere di
cui alle lettere d) (spargimento di brecciolino su un’area del giardino), e)
(viale in terra battuta), i) (realizzazione all’interno dell’unità abitativa di
una tramezzatura divisoria in carton gesso). Quest’ultima, si noti, è un’opera
interna in un immobile che non risulta sottoposto a vincolo. Del pari
illegittimo appare l’ordine di demolizione della modifica della conformazione
degli scalini di accesso al terrazzo di pertinenza dell’unità abitativa (lett.
j)), nonché della demolizione di un contrafforte sul lato sud dell’immobile
(lett. k)), opere delle quali non è motivato il negativo impatto paesaggistico
che legittimerebbe la riduzione in pristino.
Per quanto concerne le altre opere, invece, era necessario il permesso di
costruire e pertanto l’ordine di demolizione deve ritenersi legittimo.
In particolare, per costante giurisprudenza di questa Sezione, la pavimentazione
di aree verdi (opere di cui alle lett. c) e g)), esige il permesso di costruire,
perché comporta l’irreversibile trasformazione del territorio; quanto alle opere
di cui alle lett. f) (realizzazione di un locale tecnico delimitato per tre lati
da muratura, un quarto lato chiuso da infisso, la copertura è costituita da una
soletta in cls con sovrastante tegole in cotto, avente superficie coperta di mq
2,50 circa, ed una volumetria di mc 5,90 circa), e h) (box in legno, a copertura
a due falde inclinate, avente superficie coperta di mq 3,30 circa, ed una
volumetria di mc 6,60 circa), comportano nuovi organismi edilizi, con aumento di
volumetria. Né è dimostrato che il viale di cui alla lett. c) e l’area di cui
alla lett. g) fossero già pavimentate in precedenza. Quanto al box di legno, la
precarietà resta anch’essa indimostrata; in ogni caso, per costante
giurisprudenza, la precarietà di una costruzione non va desunta dalla possibile
facile e rapida amovibilità dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo
ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a
soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa, a nulla
rilevando la circostanza che l’impiego dell'opera sia circoscritto ad una sola
parte dell’anno, ben potendo la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno
non provvisorio ma regolarmente ripetibile; la precarietà, quindi, non va
confusa con la stagionalità (tra le tante, Tar Puglia, Bari, II, n. 2031/2009).
Relativamente a tali opere, dunque, il ricorso è infondato: come già detto, non
erano opere realizzabili con d.i.a. (o, attualmente, s.c.i.a.); inoltre, secondo
la giurisprudenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 5 aprile 2005, n. 3312 Cons.
Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529) la natura interamente vincolata del
provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi
diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore
rispetto alla dichiarata abusività.
Infine, l’art. 3 della legge n. 241/1990 consente l’uso della motivazione per
relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere
comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità
dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di
prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in
giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare
all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto
l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta
dell’interessato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2005,
n. 6500; 18 gennaio 2005, n. 178).
Sussistono giusti motivi, attesa la soccombenza parziale e reciproca, per
compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie in parte il ricorso n. 3234 dell’anno 2010 e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato, limitatamente l’ordine di demolizione delle opere di
cui alle lettere a), b), d), e), i), j) e k) di cui allo stesso atto impugnato;
lo rigetta relativamente all’ordine di demolizione delle opere di cui alle
lettere c), f), g), h), del provvedimento impugnato;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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