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T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 911
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Regolamento
comunale edilizio – Imposizione di distanze – Illegittimità – Fattispecie:
limite di 200 metri rispetto alle strade extraurbane. L'installazione di
impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero
territorio comunale in modo da poter realizzare un'uniforme copertura di tutta
l'area comunale interessata(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2007, n.
1431). Precipitato di tale principio è poi quello per cui non può essere
imposta, mediante regolamento comunale edilizio, l'osservanza di determinate
distanze dagli edifici esistenti ed ugualmente non si può pretendere di
localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà,
trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e
rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete
completa di telecomunicazioni (fattispecie relativa all’imposizione, attraverso
regolamento comunale, di un limite di 200 metri rispetto alle strade
extraurbane) (in termini, C.d.S., Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3536, C.d.S., Sez.
VI, 6 settembre 2010 , n. 6473). Pres. Veneziano, Est. Storto – N. s.p.a. (avv.
Belvini) c. Comune di Cellule (avv. Montecuollo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n. 911
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Potestà
regolamentare comunale – Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 – Limiti. La potestà
assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36
(legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) di regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi radioelettrici" non può trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione"
degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio
comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (C.d.S., Sez. III,
3 marzo 2010 , n. 4280). Pres. Veneziano, Est. Storto – N. s.p.a. (avv. Belvini)
c. Comune di Cellule (avv. Montecuollo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n. 911
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Titolo
abilitativo – Art. 87 d.lgs. n. 259/2003. Ai sensi dell'art. 87, comma 9,
del codice delle Comunicazioni (d.lg. n. 259 del 2003), il titolo abilitativo
per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza
di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che le istanze e denunce di
inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla
relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. (cfr.
sul punto, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2010 , n. 3083). Pres.
Veneziano, Est. Storto – N. s.p.a. (avv. Belvini) c. Comune di Cellule (avv.
Montecuollo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII – 11 febbraio 2011, n. 911
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N. 00911/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03290/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3290 del 2010, proposto da:
Nokia Siemens Networks Italia S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Belvini, con domicilio processuale
presso la Segreteria del Tar
contro
Comune di Cellule, in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso
dall'Avv. Giacomo Montecuollo, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza
Garibaldi n. 26, presso l’Avv. Massimo Iannucci
per l'annullamento
1) della nota n. 17377 del 30.3.2010 con la quale si comunica il parere negativo
reso della Commissione Edilizia nella seduta del 14.1.2010, con verbale n. 5,
relativamente alla richiesta di realizzazione di un impianto di
radicomunicazioni per telefonia cellulare;
2) del parere negativo reso della Commissione Edilizia nella seduta del
14.1.2010, con verbale n. 5, sul presupposto che l’intervento ricada in fascia
di rispetto stradale di cui all’art. 8, comma 9, del locale vigente regolamento
comunale per gli impianti di telefonia;
3) per quanto lesivo, del regolamento comunale per gli impianti di telefonia,
approvato con delibera consiliare n. 4 del 9.2.2007 e, in particolare, dell’art.
8, comma 9;
4) per quanto lesiva, della delibera del consiglio comunale n. 4 del 9.2.2007,
con la quale è stato approvato il regolamento comunale per gli impianti di
telefonia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellole;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Alfredo
Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame la Nokia Siemens Networks Italia S.p.A. (d’ora in poi
“Nokia”) ha impugnato, in uno al presupposto regolamento comunale per gli
impianti di telefonia, il parere negativo reso il 14.1.2010 dalla Commissione
Edilizia del Comune di Cellule con riguardo all’istanza, inoltrata il 2.12.2009,
per la realizzazione di una stazione radio base e motivato col fatto che
«l’intervento ricade in fascia di rispetto stradale di cui all’art. 8 comma 9
del locale, vigente regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile».
L’impugnativa censura:
1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 259/2003, della legge n.
36/2001, della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, difetto di
istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, sviamento, in quanto, posta
l’ammissibilità del ricorso alla luce del fatto che la comunicazione gravata
integra un rigetto (anche perché comunicato da organo competente), al 30.3.2010
era già spirato il termine perentorio di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003
(90 gg.) e si era, pertanto, già formato il titolo abilitativo, con un effetto
preclusivo dell’ulteriore attività consultiva e deliberativa oggi in
discussione;
2) violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, del d.lgs. n. 259/2003,
della legge n. 36/2001, del giusto procedimento, omessa istruttoria, difetto di
motivazione, sviamento, in quanto la nota di trasmissione del parere negativo si
limita a trasmettere il contenuto di questo senza svolgere alcuna attività
istruttoria;
3) con riguardo al regolamento comunale per gli impianti di telefonia:
violazione e falsa applicazione del d.lgs. 259/2003, della legge n. 36/29001,
del codice della strada, della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001,
difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, sviamento, in quanto
sarebbe errato il riferimento regolamentare, che è mutato dal 2007 ed è oggi
l’art. 9, lettera b), il quale prescrive che fuori dal perimetro urbano, si
potranno rilasciare nuove autorizzazioni a non meno di duecento metri dalle
strade principali; nondimeno, tale previsione sarebbe illegittima in quanto
irragionevole e priva di senso, oltre che violativa delle disposizioni del
codice delle comunicazioni e di quello della strada; inoltre, l’impianto ricade
in zona E agricola (nel rispetto della previsione regolamentare) e, comunque,
sarebbe illegittimo il regolamento che circoscrive gli impianti a determinate
aree.
Si è difeso il Comune di Cellule deducendo, tra le altre cose: 1) che il parere
e la nota gravate sarebbero atti endoprocedimentali, come tali non impugnabili
autonomamente; 2) che il meccanismo del silenzio non opererebbe per le aree
assoggettate a vincolo, cui sarebbero da assimilare le fasce di rispetto
stradale dettate per la sicurezza della circolazione e, comunque, per superiori
interessi pubblici; 3) che, in ogni caso, il parere negativo della C.E.C.
assumerebbe valore di provvedimento di secondo grado di esercizio dei poteri di
autotutela; 4) che l’impugnativa del regolamento sarebbe irricevibile in quanto
tardiva, perché la prescrizione in esame avrebbe carattere immediatamente
lesivo; inoltre, sarebbe irrilevante il regolamento comunale in quanto il limite
deriverebbe direttamente dal codice della strada che, all’art. 26, stabilisce le
distanze dal confine stradale.
Nella camera di consiglio dell’1.7.2010, la Sezione ha accolto la domanda
cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto gravato e, all’esito
dell’odierna udienza, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Vanno innanzitutto respinte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità
dell’impugnativa della nota di trasmissione del parere negativo della
Commissione edilizia comunale e di quest’ultimo, nonché di irricevibilità,
perché assunto come tardivo, del gravame avverso il regolamento comunale per gli
impianti di telefonia.
Quanto alla prima, argomentata col rilievo che la nota di comunicazione del
parere negativo della C.E.C. sarebbe un atto a mera valenza endoprocedimentale,
è possibile opporre che, in realtà, la predetta nota del 30.3.2010, siccome
adottata dal dirigente competente a pronunciarsi sull’istanza di realizzazione
dell’impianto radio base ed esternata nei riguardi dell’odierna ricorrente
mediante la mera riproduzione del motivo utilizzato dalla Commissione, ha in
realtà determinato un effetto di arresto procedimentale, confermato dal fatto
che, per quanto risulta agli atti del processo, non è più seguito alcun altro
atto di definizione del procedimento.
Tale nota, dunque, è atto autonomamente impugnabile dalla ricorrente che ha
senz’altro interesse alla sua rimozione.
Quanto alla seconda eccezione, l’impugnazione della norma contenuta nel
regolamento comunale per gli impianti di telefonia ed evocata nel provvedimento
di diniego gravato deve essere considerata senz’altro tempestiva, posto che
l’interesse del gestore ad effettuarne la contestazione è sorto solo al momento
dell’adozione del provvedimento reiettivo che ne ha fatto concreta applicazione,
allorché cioè la regola con esso posta si è specificata in termini di diretta
lesività della sfera giuridica della Nokia.
Passando all’esame del merito, occorre prendere in considerazione innanzitutto
la disposizione regolamentare evocata nel provvedimento gravato (correttamente
identificata nell’art. 8, comma 9), alla stregua della quale «l’installazione di
impianti di stazioni radio di base, di antenne e parabole trasmittenti e
riceventi per la telefonia mobile sarà consentita soltanto nelle aree
individuate nella planimetria generale allegata, tenendo conto dei seguenti
criteri: (…) al di fuori del perimetro urbano si potranno rilasciare nuove
autorizzazioni a non meno di duecento metri di distanza dalle strade
principali».
Tale disposizione è illegittima sotto un duplice profilo.
In primo luogo, occorre rammentare come la giurisprudenza amministrativa sia
ferma nel ritenere che l'installazione di impianti di telecomunicazione deve
ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da
poter realizzare un'uniforme copertura di tutta l'area comunale
interessata(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431).
Precipitato di tale principio è poi quello per cui non può essere imposta,
mediante regolamento comunale edilizio, l'osservanza di determinate distanze
dagli edifici esistenti ed ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può
pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine
di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione
alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una
rete completa di telecomunicazioni (in termini, C.d.S., Sez. VI, 25 giugno 2007,
n. 3536, C.d.S., Sez. VI, 6 settembre 2010 , n. 6473). Più nello specifico, la
potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001
n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici) di regolamentare "il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi radioelettrici" non può trasformarsi in "limitazioni alla
localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni
del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa
(C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2010 , n. 4280).
Ciò posto, nel caso di specie, il criterio distanziale imposto dal regolamento
comunale con riguardo alle «principali strade» extraurbane non appare sorretto
ad alcuna plausibile e specifica ragione, ed inoltre esso non appare neppure in
linea con le previsioni dettate dal Codice della strada e dal relativo
regolamento attuativo (d.P.R. 16.12.1992, n. 495) il quale ultimo, con riguardo
alla fascia di rispetto stradale fuori dai centri abitati, all’art. 26, comma 2,
stabilisce limiti di rispetto da 10 a 60 metri, nel mentre la norma
regolamentare, posta ad unico fondamento del diniego, prevede un limite generale
di 200 metri.
Il contrasto con le emarginate disposizioni di rango primario determina dunque
l’illegittimità della previsione regolamentare gravata della quale deve pertanto
essere disposto l’annullamento.
L’annullamento del parametro regolamentare evocato nella nota di diniego
riverbera indubbiamente anche sulla legittimità della nota di arresto
procedimentale del 30.3.2010, la quale – certamente non identificabile con un
atto di secondo grado di esercizio del potere di autotutela amministrativa – si
rivela anche intempestiva, tenuto conto dello spirare dei novanta giorni che
l’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 pone quale termine per la formazione del
titolo abilitativo silenzioso per l’installazione dell’impianto in questione.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 87, comma 9, del codice delle Comunicazioni (d.lg.
n. 259 del 2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di
telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un
silenzio-assenso, atteso che le istanze e denunce di inizio di attività si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia
stato comunicato un provvedimento di diniego. Si tratta di una previsione
coerente con la ratio sottesa all'intero codice delle Comunicazioni Elettroniche
desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41, l. n. 166 del 2002 e
prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire; previsione di procedure
tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di
installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture,
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché
regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli
relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione delle infrastrutture
di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241
(cfr. sul punto, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2010 , n. 3083).
Nel caso di specie, il termine di legge è senz’altro utilmente spirato posto
che, a fronte dell’istanza presentata al Comune il 2.12.2009, la nota di
comunicazione del diniego è intervenuta, a distanza di ben oltre novanta giorni,
solo il 30.3.2010.
L'avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di
legge, determina dunque l'illegittimità, per violazione del citato art. 87, del
successivo atto di diniego che va pertanto annullato.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla gli atti con esso gravati.
Condanna il Comune di Cellole a rifondere alla Nokia Siemens Networks Italia
S.p.A. le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre
maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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