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T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 21 luglio 2011, n. 1346
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Filiere agro-energetiche -
Disposizioni regionali campane - Disposizioni statali - Tutela del paesaggio -
Rapporto. Le linee programmatiche regionali campane (delibera n. 500 del
20.3.2009), nonché le disposizioni statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r.
Campania n. 1/08), laddove promuovono le filiere agro-energetiche, non possono
conculcare le competenze statali in materia di tutela del paesaggio al fine di
apprezzare la compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche
estetiche dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo. Pres.
Esposito, Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le
Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato)
- TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Pannelli fotovoltaici -
Incisione negativa sulla fruibilità paesaggistica - Assenza di misure idonee a
mitigare l’impatto - Parere negativo della Soprintendenza- Illogicità -
Esclusione. Non è implausibile - potendo pertanto escludersi vizi di
illogicità del parere contrario dell’autorità tutoria - ritenere che la
disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano
di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente
sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla
Soprintendenza, idonee a mitigare l’impatto ambientale (nella specie,
frazionamento della struttura con chiome di alberi). Pres. Esposito, Est.
Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
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N. 01346/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2010, proposto da:
"Societa' Intini Energia S.p.A.", in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv.
Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno,
Via Velia, n. 15;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno
ed Avellino,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distr.le dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliataria presso la sua
sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n.58;
per l'annullamento
del parere contrario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino,
espresso in data 30 giugno 2010 (prot. n. 17090), relativo alla Conferenza dei
Servizi convocata per l’approvazione del progetto per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2011 il dott. Giovanni
Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 7 ottobre 2010 e ritualmente depositato il
successivo 20 ottobre, la Società “Intini Energia S.p.A.”, in persona del legale
rappresentante pro tempore, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, con i
quali il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, nell’ambito della
Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 447/1998, ha
espresso parere contrario alla realizzazione di un impianto di produzione di
energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e alle opere connesse e le
infrastrutture necessarie al loro funzionamento.
Ha quindi sollevato le seguenti censure:
1) violazione dell’ordinanza cautelare emessa in data 29.10.2010. Violazione e
falsa applicazione art. 3 L. n. 241/90 in combinato disposto con l’art. 159
D.Lgs. n. 42/2004;
2) violazione e falsa applicazione D.Lgs. 387/03, comma 3, rt. 12 e l.r. n.
1/08. Violazione delle linee programmatiche per l’insediamento di impianti per
fonti rinnovabili. Violazione e falsa applicazione Delibera Giunta Regionale
della Campania n. 500 del 20 marzo 2009;
3) violazione e falsa applicazione medesima norma rubrica precedente in
combinato disposto con gli artt. 146 – 159, comma 2, d.lvo n. 42/2004;
4) illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione art. 146, comma 6,
d.Lvo. n. 42/2004.
Ha concluso invocando l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.
Si è costituita la difesa erariale resistendo.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2011, il ricorso, sulle conclusioni delle
parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. La vicenda posta all’esame del Collegio verte sulla legittimità del parere
del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali contrario all’accoglimento
dell’istanza avanzata dalla società ricorrente per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e
alle opere connesse e le infrastrutture necessarie al loro funzionamento.
II. Il ricorso è, a parere del Collegio, infondato.
III. Non persuade la censura di cui al primo mezzo, con la quale si deduce la
violazione dello jussum cautelare, rappresentato dall’ordinanza di questa
Sezione n. 108/2010 del 29 gennaio 2010, in quanto trattasi di provvedimento
giurisdizionale per sua natura insuscettibile di assumere forza di giudicato sia
interno che esterno (T.A.R Puglia Bari, sez. II, 01 giugno 2010, n. 2116).
L’ordinanza è stata infatti emessa nell’ambito di altro giudizio (R.G. n.
2094/09), sia pure connesso al presente per essere incardinato a seguito del
ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dal Comune di Campagna in favore di Aita Alessandro,
soggetto nei cui diritti la società ricorrente è subentrata quale cessionaria
del diritto di superficie esclusivo sul terreno interessato dalla realizzazione
dei lavori.
Nemmeno coglie nel segno l’ulteriore profilo di censura articolato nell’ambito
del motivo in esame, con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di
motivazione dell’atto impugnato, atteso che la Soprintendenza di
Salerno-Avellino, nel rilasciare il contestato parere sfavorevole, precisa che
gli ombrai serricoli poggiano “su strutture di sostegno del tipo fisso”,
chiaramente alludendo alle caratteristiche costruttive del progettato
intervento, come agevolmente desumibili dall’allegata documentazione tecnica,
essendo previsto l’ancoraggio al terreno della struttura - peraltro dalla
ragguardevole altezza massima di mt. 5,40 - mediante plinti di fondazione in c.a..
Il riferimento contenuto in motivazione, sia pure sintetizzato nella formula “di
tipo fisso”, alle caratteristiche costruttive dell’intervento consente di
escludere la fondatezza della relativa censura.
Il motivo in esame è pertanto da respingere.
IV. Nemmeno persuadono il Collegio le ulteriori doglianze rassegnate in ricorso.
Non quella, di cui al secondo mezzo, relativa alla pretesa violazione delle
linee programmatiche regionali (delibera n. 500 del 20.3.2009), oltre che
normative statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r. n. 1/08) laddove
promuovono le filiere agro-energetiche, non potendo queste conculcare le
competenze statali in materia di tutela del paesaggio al fine di apprezzare la
compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche estetiche dello
stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo.
Nemmeno convincono quelle di cui al terzo e quarto mezzo, non essendo esse
calibrate rispetto alla specificità del procedimento attivato che contempla il
ricorso al modulo semplificatorio della Conferenza di servizi in luogo di quello
- a doppia battuta - dell’attività di controllo statale sulle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dagli Enti delegati o subdelegati, peculiare sintassi
procedimentale alla quale si riferiscono le norme invocate da parte ricorrente.
La locale Soprintendenza non ha infatti espletato, nel caso di specie, un
controllo di legittimità, che - come è noto - può comportare l’annullamento
dell’atto per tutti i vizi di legittimità, attraverso la verifica dall’esterno
della coerenza, logicità e completezza istruttoria dell’iter procedimentale
seguito dall’amministrazione emanante, controllando se la motivazione espressa
nel rendere il giudizio positivo sia sufficiente; l’Amministrazione statale, nel
caso di specie, ha invece operato in termini di "cogestione dei valori
paesistici" sub specie di contributo consultivo che, essendo reso in maniera
contestuale, non è suscettibile di essere declinato secondo la peculiare
dinamica procedimentale che informa l’attività di controllo. Da ciò deriva
l’infondatezza delle censure articolate al terzo e quarto motivo di ricorso, con
le quali si valorizza la pregressa attività provvedimentale posta in essere dal
Comune di Campagna, sfociata nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prot.
n. 9775 del 28 maggio 2009, di poi annullata con Decreto della Soprintendenza
prot. n. 27874 del 21.10.2009. Tale attività, come detto sottoposta al sindacato
di questo giudice nell’ambito di altro giudizio, non trova rispondenza nel
percorso procedimentale che ha condotto all’adozione dell’atto odiernamente
impugnato, emesso nel contesto di una Conferenza di Servizi indetta ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 447/1998. Nemmeno può quindi inficiare la
legittimità del contestato parere sfavorevole la censura dell’indebito riesame
di merito delle valutazioni precedentemente rese dall’Ente subdelegato,
trattandosi appunto di una cogestione del vincolo gravante sull’area
materializzatasi, su di un piano paritario e contestuale, mediante la
formulazione di un parere reso in virtù del citato modulo procedimentale.
V. Parte ricorrente, infine, lamenta la incongruità del parere reso dalla locale
Soprintendenza assumendo che l’intervento non sarebbe tale da comportare alcun
impegno visivo secondo ogni punto di osservazione esterno. La censura è però
sindacabile da questo giudice nei limiti del vaglio consentito, che, come è
noto, non può impingere in valutazioni che attengono al merito amministrativo,
potendo essere rilevati i soli vizi di eccesso di potere per difetto di
motivazione e di istruttoria, o per manifesta erroneità, illogicità,
irrazionalità o ingiustizia. L’atto impugnato è da ritenere immune alle
articolate censure del difetto di motivazione e istruttoria, avendo
l’Amministrazione illustrato, sia pure in maniera sintetica, le ragioni poste a
base della sfavorevole determinazione assunta in ordine al progettato
intervento, testualmente osservando che “l’intervento è finalizzato alla
realizzazione di ombrai serricoli con pannelli fotovoltaici, formati da moduli
disposti a file parallele, su strutture di sostegno del tipo fisso, in un’area
di circa 34760 mq., le quali formerebbe un’unica copertura cancellando i valori
paesaggistici che caratterizzano l’area”. Trattasi di un sostrato motivazionale
che risulta adeguatamente esplicativo e coerente con le risultanze documentali
in ordine alle caratteristiche dimensionali e costruttive dell’intervento,
laddove contempla l’ancoraggio della realizzanda struttura al terreno attraverso
plinti di fondazione in c.a.. Tale circostanza consente di escludere la
emersione dei vizi anzidetti, compatibili con i limiti che si impongono al
sindacato di questo giudice, potendosi escludere non solo il lamentato difetto
di istruttoria e di motivazione, ma anche la patente erroneità, illogicità,
irrazionalità o ingiustizia del giudizio espresso dall’Autorità statale. Non è
implausibile quindi ritenere che la disposizione dei pannelli fotovoltaici in
maniera da costituire un unico piano di rilevanti dimensioni e di altezza
significativa possa incidere negativamente sulla fruibilità paesaggistica dei
luoghi, in assenza di misure, indicate dalla stessa Soprintendenza (vedi
relazione tecnica in atti del 25/10/2010), idonee a mitigare l’impatto
ambientale costituite dal frazionamento della struttura con chiome di alberi.
Tanto è sufficiente per la complessiva reiezione del gravame siccome del tutto
infondato.
VI. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa la particolarità della vicenda,
per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1588/2010, come
in epigrafe proposto da Società Intini Energia S.p.A. lo respinge, come da
motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno nelle camere di consiglio del 14 aprile e 26 maggio 2011
con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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