AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17 gennaio 2011, n.61
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Soprintendenza - Verifica
della legittimità del titolo rilasciato - Verifica della documentazione
trasmessa. La Soprintendenza, prima di dare inizio al procedimento di
verifica della legittimità del titolo rilasciato, è, cioè, tenuta a vagliare la
documentazione trasmessale dall’ente territoriale, anche al fine di assicurarsi
previamente che gli interessati siano stati resi edotti dell'intervenuto invio
dell'autorizzazione paesaggistica per il controllo di sua competenza (TAR
Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2009, n. 3820). Pres. Esposito, Est.
Sabbato - G.A. (avv. Nunziante Cesaro) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali e altro (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17 gennaio
2011, n.61
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Potere ministeriale di
annullamento - Termine di sessanta giorni - Provvedimento conclusivo - Natura
recettizia - Esclusione. Il termine perentorio di sessanta giorni per il
potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche -
decorrente dal momento in cui la documentazione perviene completa all'organo
competente a decidere - attiene solo all'esercizio del potere di annullamento e
non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento
stesso, in quanto il relativo provvedimento non ha natura di atto recettizio
(cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 17310). Pres.
Esposito, Est. Sabbato - G.A. (avv. Nunziante Cesaro) c. Ministero Per i Beni e
Le Attivita' Culturali e altro (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II
17/01/2011, n.61
www.AmbienteDiritto.it
N. 00061/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2008, proposto da:
Grimaldi Antonio, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso,
dall'avv. Carlo Nunziante Cesaro, con domicilio eletto in Salerno, Via L.
Guercio, n. 44;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Beni Arch.Per
Paesaggio,Patr.Storico e Demoet, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno, pure per legge domiciliataria in Salerno, C.so Vittorio
Emanuele, n.58;
Comune di Vibonati, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto soprintendentizio prot. BB. AA. n. 25618 del 18.09.2007,
notificato al ricorrente in data 8.10.2007, con il quale è stato disposto
l’annullamento dell’autorizzazione n. 58 del 17.07.2007, rilasciata ai sensi
degli artt. 146 e 159 del d. l.vo 22.01.2004 n. 42 dal responsabile dell’U. T.
C. del Comune di Vibonati, per la realizzazione di lavori di completamento di un
fabbricato agro - residenziale su terreno sito nel Comune di Vibonati;
b) se ed ove occorra, della nota a firma del Soprintendente, con cui è stato
trasmesso il decreto sub a) al Comune di Vibonati;
c) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale agli
atti impugnati, o che con gli stessi sia in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il cons. Giovanni
Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 6 dicembre 2007 e ritualmente
depositato il successivo 7 gennai0 2008, il Sig. Antonio Grimaldi impugnava il
provvedimento con cui la Soprintendenza B. A. P. P. S. A. E. di Salerno aveva
annullato l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Vibonati per
la costruzione di un fabbricato agro - residenziale, deducendo la mancata
comunicazione di avvio del procedimento, l’inammissibilità delle valutazioni, a
suo parere di merito, sottese all’annullamento medesimo e la tardiva
comunicazione del provvedimento in questione, sul presupposto della sua natura
recettizia; si costituiva l’Amministrazione, depositando rapporto della
Soprintendenza e documentazione pertinente; con ordinanza, emessa all’esito
dell’udienza in camera di consiglio del 31.01.08, la Sezione respingeva la
domanda cautelare.
Seguiva il deposito di memoria difensiva, nell’interesse dell’Amministrazione.
Con ordinanza del 23.03.2010, il Collegio ha disposto incombenti istruttori al
fine di acquisire agli atti del giudizio documentazione ritenuta necessaria alla
decisione della controversia, segnatamente copia dell’autorizzazione, ex art.
151 del T. U. 490/99, n. 14 del 6.02.2002 e della nota della Soprintendenza, n.
20373 del 29.05.2002
All’udienza pubblica del 25.11.2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti
costituite, passava in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso posto all’attenzione del Collegio verte sulla legittimità del
provvedimento con il quale la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione
paesaggistica rilasciata in favore del ricorrente dal Comune di Vibonati per la
realizzazione di lavori di “completamento di un fabbricato agro-residenziale”.
II. Il ricorso è infondato.
III. Va premesso alla disamina delle censure articolate in ricorso che
l’Amministrazione resistente ha tempestivamente ottemperato all’ordinanza
istruttoria emessa dal Collegio depositando, in data 6 agosto 2010, la
documentazione richiesta.
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente valorizza a fini pretesamente
vizianti la omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento tutorio
spettante all’Autorità statale ai sensi della legge generale sul procedimento
amministrativo assumendo che tale atto partecipativo non troverebbe idoneo
succedaneo nella comunicazione effettuata dal Comune di Vibonati allorché ha
trasmesso alla Soprintendenza l’autorizzazione rilasciata con la relativa
documentazione, come prescritto dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. 24.03.2006, n.
157 (contenente disposizioni correttive ed integrative del d.Lgs. 22.01.2004, n.
42). Parte ricorrente quindi non contesta di aver ricevuto comunicazione da
parte del Comune relativa alla trasmissione degli atti all’Autorità di
controllo, pervero avvenuta con la nota prot. n. 6270 del 17/07/2007 versata in
atti a cura della difesa erariale, bensì lamenta la inidoneità della stessa a
validamente consentire la partecipazione dell’interessato siccome dal generico
tenore e priva degli elementi informativi che sono prescritti dall’art. 7 della
l. n. 241/90 proprio al fine di rendere possibile una valida interlocuzione con
l’Amministrazione deputata all’adozione del provvedimento finale.
Con riguardo al profilo di doglianza in esame, l'art. 159, comma 2, del d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 secondo le modifiche introdotte dal su citato d.lgs. n.
157/06 (applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio)
stabilisce, segnatamente, che "l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle
autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta
dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti
... la comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali
costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della
l. 7 agosto 1990, n. 241 ... nella comunicazione alla soprintendenza l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il
contestuale invio agli interessati". L'obbligo di comunicare l'avvio del
procedimento, previsto in relazione alla generalità degli atti amministrativi
dall'art. 7 della l. n. 241/1990, eliminato dal d.m. 19 giugno 2002, n. 165, è
stato ripristinato dalla norma dianzi riportata attraverso la speciale forma
della comunicazione agli interessati della trasmissione alla Soprintendenza
dell'autorizzazione rilasciata da parte dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo (TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° febbraio 2008, n. 888; TAR Campania,
Salerno, sez. II, 25 giugno 2009, n. 3316). Più in dettaglio, il legislatore
impone, da un lato, all'amministrazione locale di comunicare alla Soprintendenza
l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e prevede, d'altro lato,
espressamente che "la comunicazione è inviata contestualmente agli interessati,
per i quali costituisce avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della l. 7 agosto 1990 n. 241": l'obbligo di avviso dell'inizio del
procedimento di controllo in ordine all'emesso nulla osta paesaggistico è,
dunque, da intendersi assolto nella descritta forma speciale 'equipollente',
tramite comunicazione agli interessati, a cura dell'autorità preposta alla
tutela del vincolo, dell'avvenuta trasmissione alla soprintendenza
dell'autorizzazione rilasciata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2009, n.
771; TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 marzo 2007, n. 2723; 23 aprile 2008, n. 3505;
TAR Campania, Salerno, sez. II, 6 novembre 2008, n. 3702; Napoli, sez. VIII, 8
luglio 2009, n. 3820; sez. VII, 6 agosto 2008, n. 9860; 13 ottobre 2009, n.
5407; sez. II, 8 gennaio 2010, n. 19; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 4 agosto
2008, n. 847; Brescia, sez. I, 1° dicembre 2009, n. 2376; 8 aprile 2010, n.
1507; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 722). Trattasi
- come accennato - di una modalità di comunicazione singolare rispetto al
sistema delineato dagli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990. Ciò, perché l'obbligo
di comunicazione viene imposto all'autorità deputata alla tutela del vincolo,
ossia all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, e non direttamente alla
Soprintendenza, quale amministrazione procedente; con la conseguenza che
l'incombente de quo, per come configurato, resta affrancato dal rispetto delle
formalità e dalle indicazioni contenutistiche di cui all’art. 8 della l. n.
241/1990, che possono essere inserite nella comunicazione di avvio dalla sola
amministrazione procedente (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2009, n.
3820). La giurisprudenza, nell’evidenziare l’anomalia di tale disciplina, ha
ritenuto che la formula partecipativa prevista dall’art. 159, comma 2, del
d.lgs. n. 42/2004 si discosti dallo schema generale configurato dall’art. 7
della l. n. 241/1990, e che, pertanto, non sussista un vero e proprio obbligo di
comunicare all’interessato l’ avvio del procedimento di controllo dinanzi alla
Soprintendenza. Si è inferito, in particolare, che la comunicazione in parola
assolverebbe una funzione conoscitiva piuttosto che partecipativa, nel senso che
la ratio legis sarebbe quella di voler rendere edotto l’interessato che la
decisione favorevole non conclude l'iter procedimentale, poiché l'atto soggiace
ancora alla fase di riesame statale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006,
n. 3220; sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5682). Seppure la modalità comunicativa in
questione assolva una funzione conoscitiva piuttosto che partecipativa, ciò non
esclude che essa costituisca uno snodo imprescindibile nel procedimento di
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e costituisca un onere che, sebbene
posto a carico dell’autorità emanante, ricade, comunque, anche sull’autorità che
procede al controllo. Tale conclusione è avvalorata dall’inciso dell'art. 159,
comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, in base al quale "nella comunicazione alla
soprintendenza l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di
avere eseguito il contestuale invio agli interessati". La necessità imposta
dalla norma di informare la Soprintendenza dell’intervenuto adempimento
comunicativo da parte dell’ente territoriale nei confronti degli interessati
risponde all’esigenza di rendere effettiva la conoscenza, da parte
dell’interessato, dell’inoltro dell’autorizzazione rilasciata ai fini del
controllo da parte dell’autorità statale. Ed invero, l’aver richiesto che
l’amministrazione locale attesti alla Soprintendenza di aver inviato
contestualmente agli interessati la comunicazione dell’intervenuta trasmissione
dell’autorizzazione all’autorità competente per il controllo, implica, altresì,
l’onere, in capo a quest'ultima, almeno di verificare documentalmente
l’osservanza della prescritta garanzia informativa. La Soprintendenza, prima di
dare inizio al procedimento di verifica della legittimità del titolo rilasciato,
è, cioè, tenuta a vagliare la documentazione trasmessale dall’ente territoriale,
anche al fine di assicurarsi previamente che gli interessati siano stati resi
edotti dell'intervenuto invio dell'autorizzazione paesaggistica per il controllo
di sua competenza (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2009, n. 3820).
Ciò posto, è proprio la formula del ridetto art. 159 a denotare l’infondatezza
della censura di parte, in quanto la norma consente alla Soprintendenza di
omettere l’adempimento della comunicazione di avvio del procedimento di
annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, atteso che la comunicazione
anche agli interessati, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’invio alla
Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata costituisce avviso di inizio del
procedimento, ai sensi e per gli effetti della l. n,. 241 del 1990 (T.A.R
Campania Napoli, sez. VII, 07 settembre 2010, n. 17333).
In conclusione, il motivo in esame è infondato e pertanto va disatteso.
IV. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta che la Soprintendenza avrebbe
esperito un indebito sindacato di merito tale da tradursi in considerazioni di
carattere estetico ed urbanistico e pertanto non pertinenti ad un controllo di
mera legittimità. E’ noto che il potere di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica, riconosciuto al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali dalla
normativa in materia non comporta un riesame complessivo delle valutazioni
tecnico - discrezionali compiute dalla Regione, o dall’autorità da questa
delegata, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria
valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione,
ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che, però, può riguardare
tutti i possibili vizi dell’eccesso di potere, ivi compreso il difetto di
motivazione. Orbene, in tale perimetro si colloca il sindacato svolto nel caso
di specie dalla Soprintendenza intimata, avendo questa rilevato che
“l’autorizzazione comunale n. 58 del 17/07/2007 non spiega a pieno le ragioni di
compatibilità paesaggistica delle opere in questione…giacché non è illustrato il
metro di valutazione, né le ragioni della ritenuta conformità ai valori
paesistico-ambientali dell’intervento de quo”. I rilievi dell’autorità tutoria
trovano adeguato riscontro nella documentazione versata agli atti del giudizio
non avendo il Comune di Vibonati mostrato di soffermarsi sulla incidenza dei
lavori di completamento del fabbricato rispetto alle caratteristiche dello
stesso secondo quanto richiesto dalla sua tipologia rurale. Invero è dato
evincere dalla documentazione tecnica in atti che, a fronte della originaria
consistenza del fabbricato rurale originariamente assentito con la concessione
edilizia n. 8688 del 22.11.2002 - disposto su un solo livello, con copertura a
tetto a due falde e vuoto tecnico sottostante - i lavori progettati prevedono
“il cambio di destinazione d’uso di buona parte del piano terra del fabbricato
rurale da agricolo ad abitativo” mentre “il piano seminterrato…sarà destinato a
deposito per mezzi agricoli e a garage”. La oggettiva incidenza delle opere in
progetto sulle caratteristiche del fabbricato avrebbero richiesto dell’autorità
chiamata a valutare l’impatto dell’intervento sull’ambiente circostante a
soffermarsi, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sulla
precisa consistenza delle progettate opere di completamento del fabbricato
rispetto a quanto originariamente assentito quando invece il Comune di Vibonati
si è limitato a stereotipe affermazioni nel senso del coerente inserimento del
fabbricato realizzando nel “contesto limitrofo esistente” ed escludendo che le
opere di completamento siano in grado di apportare sostanziali variazioni
all’intervento già approvato, affermazione questa, come detto, contraddetta
dalle risultanze documentali.
Il motivo in esame è quindi destituito di fondamento e va disatteso.
V. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la
tardività del provvedimento impugnato per essere stato comunicato oltre il
termine di sessanta giorni prescritto dalla disciplina in materia, ma la censura
è contraddetta dal costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “il
termine perentorio di sessanta giorni per il potere ministeriale di annullamento
delle autorizzazioni paesaggistiche - decorrente dal momento in cui la
documentazione perviene completa all'organo competente a decidere - attiene solo
all'esercizio del potere di annullamento e non anche alla comunicazione o
notificazione ai destinatari del provvedimento stesso, in quanto il relativo
provvedimento non ha natura di atto recettizio” (cfr. T.A.R Campania Napoli,
sez. VI, 06 settembre 2010, n. 17310).
In conclusione, il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto.
VI. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda,
per integralmente compensare tra le parti costituite, le spese di giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 29/08, come in epigrafe proposto, lo
respinge, come da motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it