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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 13 maggio 2011, n. 912
FAUNA E FLORA - Cani - Canili municipali - Art. 7 , c. 4, lett. e) ed f) l.r.
Campania n. 16/2001 - Caratteristiche tecniche dei locali - Nozione di “locali”-
Riferimento alle aree recintate - Esclusione - Ragioni. Le disposizioni di
cui all’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. Campania n. 16 del 24 novembre
2001, nel prevedere che: - “e) tutti i locali (dei canili, n.d.e.) devono avere
pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed
inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio
attraverso chiusini e sifoni”; - “f) tutti i locali devono avere pareti
rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con
spigoli ed angoli arrotondati”; concernono espressamente i “locali”, rectius gli
ambienti chiusi dei canili,mentre non si riferiscono alle zone recintate. Né la
distinzione tra i “locali” ed altri spazi, in particolare aperti, destinati ad
ospitare i cani può essere obliterata ai fini applicativi delle norme
suindicate, atteso che dei secondi (qualificati come “recinti”) si occupano
espressamente le successive lettere h) ed i). Pres. Onorato, Est. Fedullo - M.C.
(avv. Bonifacio) c. Comune di Cicerale 8n.c.) e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e altri (Avv. Stato) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 912
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N. 00912/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2009, proposto da:
Mauro Cafasso, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bonifacio, con
domicilio eletto in Salerno, presso l’avv. Elisa Di Peso, via Grafeo n. 3;
contro
Comune di Cicerale, in persona del Sindaco p.t.;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Difesa e
Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, corso Vittorio
Emanuele n. 58;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 18 del 25.5.2009 del Sindaco del Comune di Cicerale nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri del Lavoro e delle
Politiche Sociali, della Difesa e dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Ezio Fedullo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Deduce il ricorrente, con il ricorso in esame, di essere titolare di un canile,
sito in Cicerale alla contrada S. Leo, e lamenta che, mediante l’ordinanza
impugnata, il Sindaco del medesimo Comune ha revocato le autorizzazioni
sanitarie rilasciate a suo favore per l’esercizio della suddetta attività,
ingiungendo altresì lo sgombero dei cani ivi presenti.
Il ricorrente precisa che l’ordinanza suindicata (n. 18 del 25.5.2009) richiama
nelle premesse la precedente ordinanza n. 16 dell’11.10.2008, con la quale,
sulla scorta della relazione della A.S.L., si prescriveva al ricorrente di:
- sanificare il locale spogliatoio riservato al personale unitamente ai servizi
igienici, rendendo le superfici lavabili e disinfettabili e di equipaggiare gli
stessi di arredi, armadietti, docce e riscaldamento;
- effettuare i medesimi interventi nel locale spogliatoio annesso
all’ambulatorio veterinario, da cui va eliminato tutto il materiale non di
pertinenza;
- interdire l’utilizzo del box di sosta dei cani annesso all’ambulatorio
veterinario, identificato come B97, in quanto lo stesso non è munito di scolo
delle acque di lavaggio allacciato alle vasche di raccolta.
Espone altresì il ricorrente che in data 13.10.2008 il Dipartimento di
Prevenzione della A.S.L. SA 3, prima ancora che gli venisse notificata la citata
ordinanza n. 16/2008, comunicava che buona parte dei suddetti inconvenienti
erano stati eliminati, evidenziando in particolare che:
- i locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici del personale sono stati
sostituiti da un box in materiale prefabbricato, attrezzato per servizi
igienici, fornito di locale con due bagni, doccia e antibagno e posti
all’ingresso principale del canile;
- la pavimentazione antistante l’ambulatorio si presenta, al momento, pulita;
- è stata realizzata una base in cemento, posta all’entrata principale del
canile, dove sarà collocato un nuovo prefabbricato adibito ad ufficio,
eliminando quello già esistente, in quanto, a detta del proprietario,
antieconomici gli interventi di adeguamento dello stesso;
- sono iniziati i lavori di rimozione dei vari materiali estranei all’attività
della struttura.
Allega quindi il ricorrente che lo stesso Sindaco del Comune di Cicerale, su
proposta del Dirigente della A.S.L., con nota prot. n. 3327 del 28.10.2008
fissava un nuovo termine per il completamento dei suddetti lavori.
Egli espone che, in data 5.12.2008, i Carabinieri del N.A.S. di Salerno
riscontravano, nella sola parte inferiore del canile, problematiche inerenti
all’eccessivo fango ed acqua ed alla recinzione di alcuni box, evidenziando le
eccezionali condizioni meteoriche del periodo ed il fatto che le acque di
dilavamento defluivano a cielo aperto a valle della struttura: nell’occasione, i
Carabinieri disponevano il sequestro amministrativo della struttura, davano atto
che risultava in fase di attuazione la realizzazione di un impianto di
depurazione delle acque di dilavamento e di lavaggio delle superfici del canile
e concedevano giorni 60 per il compimento dei lavori di adeguamento.
Deduce altresì il ricorrente che il predetto verbale del N.A.S. veniva assunto a
presupposto della ordinanza sindacale n. 17 del 9.12.2008, nella quale venivano
riprese le prescrizioni già formulate con l’ordinanza n. 16/2008, aggiungendo
che entro giorno 60 il ricorrente avrebbe dovuto: - realizzare idoneo impianto
di depurazione preposto allo smaltimento di reflui derivanti dall’attività;
- effettuare un adeguamento della rete scolante delle acque di dilavamento ed
opportune opere di regimentazione delle stesse;
- dare esecuzione alle prescrizioni di cui al verbale del N.A.S. del 5.12.2008.
Evidenzia ancora il ricorrente che in data 15.12.2008 la Procura della
Repubblica di Vallo della Lucania disponeva il sequestro preventivo del canile,
sulla scorta di una asserita violazione dell’art. 137, comma 1, d.lgs n.
152/2006, perché egli “effettuava lo scarico dei reflui, costituiti da acque
meteoriche e di dilavamento miste a deiezioni animali solide e liquide,
provenienti sia dai box per la degenza post operatoria dei cani annesso
all’ambulatorio veterinario sia dalle aree di rifugio recintate per animali
(1360 cani), a cielo aperto, direttamente nel ruscello che scorre sottostante il
canile stesso, con superamento dei limiti di cui alla Tab. 1/B parte 3° dello
stesso d.lvo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione”.
Espone quindi il ricorrente che egli, previa autorizzazione dell’A.G.,
completava i lavori già in corso, e che il Tecnico Comunale, in sede di
sopralluogo effettuato il 29.1.2009, accertava che:
- il locale spogliatoio riservato al personale è stato pulito, disinfettato e
munito di riscaldamento con stufa elettrica;
- analogo intervento è stato effettuato al locale spogliatoio annesso
all’ambulatorio veterinario;
- il box di sosta dei cani, identificato come B97, è stato munito di scolo
dell’acqua piovana convogliato in vasca di raccolta;
- è stato installato un impianto di depurazione che depurando le acque sporche
separa contestualmente la parte solida dalla liquida;
- è stata realizzata una rete di canalette in cemento, idonea alla
regimentazione delle acque di dilavamento.
Quindi, con nota dell’11.7.2009, dopo l’adozione dell’impugnata ordinanza di
revoca delle autorizzazioni sanitarie, il Sindaco del Comune di Cicerale, dando
atto che, sulla base del verbale di ispezione del N.A.S. dell’11.6.2009, “i cani
si presentano in buone condizioni di salute e di nutrizione” e che “le
condizioni igienico sanitarie dei box e recinti sono buone”, e della nota della
ASL SA 3 del 18.6.2009, secondo cui “le condizioni igienico sanitarie e lo stato
di salute dei cani sono buone”, affermava la propria disponibilità a ritirare
l’atto di revoca, dovendosi però attendere “l’esito dell’Autorità Giudiziaria di
cui alle note suindicate relative ai sequestri”.
Del resto, evidenzia il ricorrente, che la situazione igienico-sanitaria del
canile fosse sempre stata buona era attestato dagli esiti dei numerosi controlli
effettuati dai Carabinieri (nei giorni 5.2.2005, 31.10.2005, 23.2.2006,
27.9.2009): inoltre, anche in epoca prossima al provvedimento impugnato, il
dott. Nese, Direttore di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. SA 3,
affermava in una nota inviata alla Procura della Repubblica di Vallo della
Lucania in data 7.1.2009 che “i cani complessivamente sono tenuti in buono stato
di nutrizione” e che “le patologie sono precedenti alla cattura”, mentre il
N.A.S., nel verbale di ispezione dell’11.6.2009, attestava che “i cani si
presentano in buone condizioni di salute e di nutrizione” e che “le condizioni
igienico sanitarie dei box e recinti sono buone”, e la stessa A.S.L. SA 3, in
una nota del 18.6.2009, evidenziava che “le condizioni igienico sanitarie e lo
stato di salute dei cani sono buone”.
Tanto premesso in fatto, mediante le censure formulate in ricorso la parte
ricorrente deduce in primo luogo la violazione dei limiti ai quali deve
attenersi l’esercizio del potere di ordinanza, ed in particolare di quello che
sancisce l’effetto temporalmente limitato del provvedimento adottato (laddove
l’ordinanza impugnata incide su di un atto ad effetti duraturi) e di quello che
impone di minimizzare il sacrificio subito dal privato.
Viene inoltre allegato che non è stata inviata la comunicazione di avvio del
procedimento, senza che sussistano esigenze di celerità atte a giustificare
l’omissione procedimentale, e che i sopralluoghi effettuati dal tecnico comunale
in data 29.1.2009 hanno accertato la puntuale esecuzione dei lavori prescritti
con le ordinanze nn. 16 e 17.
Allega altresì il ricorrente che sono state omesse le verifiche sanitarie della
A.S.L., propedeutiche, ai sensi del d.P.R.n. 320/1954, all’esercizio dei poteri
sindacali in materia di autorizzazioni sanitarie concernenti i canili, e che la
stessa A.S.L., a circa 20 giorni dall’emissione dell’ordinanza n. 18,
evidenziava che “le condizioni igienico sanitarie e lo stato di salute dei cani
sono buone”.
Evidenzia quindi il ricorrente che mentre il Sindaco del Comune di Cicerale, con
la nota dell’11.7.2009, dava atto della buona condizione della struttura e degli
animali ivi ospitati, il responsabile del procedimento ha omesso di svolgere
ogni autonomo accertamento in ordine alle doglianze segnalate dal N.A.S. ed a
quelle contenute nella relazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali richiamata nel provvedimento impugnato, nonostante lo stesso
N.A.S., con la nota del 27.5.2009, priva peraltro di riferimenti a fatti
materialmente individuati, invitava il Sindaco ad effettuare la valutazione di
quanto ivi riportato.
Quanto alla contestata violazione dell’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. n.
16/2001, deduce il ricorrente che nulla viene detto in ordine ai fatti
concretanti le difformità lamentate e che non è stato svolto alcun accertamento
circa l’assenza dei predetti requisiti nei locali del canile, mentre, ove si
faccia riferimento alla nota del N.A.S. del 5.12.2008, viene dedotta
l’inapplicabilità della norma ai rifugi in terra delimitati da mere recinzioni
metalliche.
Espone ancora il ricorrente che egli, dal 16.12.2008, data di esecuzione del
sequestro preventivo per violazione dell’art. 137, comma 1, d.lgs n. 152/2006,
non è responsabile della cura degli animali, essendo stati affidati alla
custodia di terzi nominativamente designati dall’autorità disponente il
sequestro.
Viene quindi dedotto che il Ministero del Lavoro non ha alcuna competenza in
materia di autorizzazioni sanitarie per i canili né alcun potere ispettivo, e
che sebbene l’art. 9 l. n. 241/1990 preveda la partecipazione al procedimento
anche di amministrazioni diverse da quella procedente, a tale possibilità fa da
contraltare l’obbligo dell’amministrazione titolare del potere di non accettare
acriticamente i fatti rappresentati dagli intervenienti.
Infine, viene allegato che l’ordine di allontanare gli animali presenti nella
struttura è stato rivolto al solo ricorrente, sebbene, essendo il canile
sottoposto a sequestro preventivo, la custodia dei cani sia stata affidata ad
altri soggetti, essendo il suddetto custode della sola struttura.
La difesa erariale si oppone all’accoglimento del ricorso, deducendone
l’infondatezza.
Dopo la discussione delle parti, quindi, il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in esame, il provvedimento mediante
il quale il Sindaco del Comune di Cicerale (SA) ha revocato le autorizzazioni
sanitarie a lui rilasciate, relative alla gestione di un canile sanitario
privato sito nel suddetto Comune, all’uopo richiamando le ordinanze nn. 16
dell’11.10.2008 e 17 del 9.12.2008, il provvedimento di sequestro emesso in data
15.12.2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania, la relazione preliminare seguita alla visita effettuata presso il
canile in data 3.2.2009 dal team ispettivo del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali e la nota del Comando N.A.S. di Salerno del
19.5.2009, conclusiva delle indagini da cui sarebbero emerse “gravi irregolarità
relative alla custodia dei cani randagi ricoverati, dovute sia ai maltrattamenti
degli animali, sia perchè la struttura è risultata carente dei requisiti minimi
igienico-sanitari, strutturali e tecnico-organizzativi richiesti in generale
dall’art. 7 comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale n. 16/2001 ed ancora
per il segnalato pericolo circa la tutela della salute degli addetti ai lavori
derivanti dalla precarietà del canile, alla luce del disposto di cui all’art. 3
d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94 in materia di protezione e benessere degli animali e
per l’incolumità collettiva”.
Tanto premesso, al fine di verificare la fondatezza delle censure attoree, nella
parte in cui si propongono di contestare la sussistenza dei presupposti
legittimanti l’adozione del provvedimento impugnato, occorre analizzare
distintamente l’idoneità giustificatrice degli atti da esso richiamati: ciò in
quanto esso non è fornito di una motivazione propria, ma redatto utilizzando la
tecnica motivazionale della relatio ad atti e documenti preformati ed esterni
rispetto ad esso.
Vengono all’uopo in rilievo, in primo luogo, l’ordinanza n. 16 dell’11 ottobre
2008, con la quale il Sindaco del Comune di Cicerale prescriveva al ricorrente
di:
- “sanificare il locale spogliatoio riservato al personale unitamente ai servizi
igienici, rendendo le superfici lavabili e disinfettabili e di equipaggiare gli
stessi di arredi, armadietti, docce e riscaldamento;
- effettuare i medesimi interventi nel locale spogliatoio annesso
all’ambulatorio veterinario, da cui va eliminato tutto il materiale non di
pertinenza;
- interdire l’utilizzo del box di sosta dei cani annesso all’ambulatorio
veterinario, identificato come B97, in quanto lo stesso non è munito di scolo
delle acque di lavaggio allacciato alle vasche di raccolta”;
e l’ordinanza n. 17 del 9 dicembre 2008, con la quale venivano riprese le
prescrizioni già formulate con l’ordinanza n. 16/2008, aggiungendo che entro
giorni 60 il ricorrente avrebbe altresì dovuto:
- “realizzare idoneo impianto di depurazione preposto allo smaltimento di reflui
derivanti dall’attività;
- effettuare un adeguamento della rete scolante delle acque di dilavamento ed
opportune opere di regimentazione delle stesse;
- dare esecuzione alle prescrizioni di cui al verbale del N.A.S. del 5.12.2008”.
Mediante quest’ultimo verbale, a loro volta, i Carabinieri del Nucleo
Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno tra l’altro evidenziato che la
pavimentazione in terra battuta della parte inferiore del canile “si presentava
con eccessivo fango ed acqua, in parte ruscellante, per le condizioni meteo
avverse della giornata odierna e dei giorni passati. Pertanto gli animali,
sebbene in buone condizioni di salute e con presenza nei rispettivi box e rifugi
di acqua e cibo a sufficienza, sostavano in dette aree non asciutte. Inoltre
alcuni box presentavano la recinzione non perfettamente aderente alle strutture
fisse ed in parte non sufficientemente alta. Quindi, per quanto sopra, non
conforme ai requisiti per rifugi per cani di cui all’art. 7 della l.r. n.
16/2001”, dando atto altresì che “agli atti del canile risulta in fase di
attuazione la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di
dilavamento e di lavaggio delle superfici del canile, da costruire a valle
dell’insediamento. Allo stato, dette acque di dilavamento defluiscono, a cielo
aperto, a valle della struttura, mentre le feci dei cani vengono smaltite a
mezzo di ditta autorizzata”.
Ebbene, deve preliminarmente rilevarsi che le ordinanze suindicate sono state
revocate per effetto dell’ordinanza n. 24 del 17 novembre 2009, sulla scorta
della relazione di sopralluogo del tecnico comunale, con la quale si attestava
l’avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle prescrizioni recate dalle
ordinanze nn. 16 e 17 del 2008 (in particolare, il tecnico comunale, in sede di
sopralluogo effettuato il 29.1.2009, accertava che “il locale spogliatoio
riservato al personale è stato pulito, disinfettato e munito di riscaldamento
con stufa elettrica, analogo intervento è stato effettuato al locale spogliatoio
annesso all’ambulatorio veterinario, il box di sosta dei cani, identificato come
B97, è stato munito di scolo dell’acqua piovana convogliato in vasca di
raccolta, è stato installato un impianto di depurazione che depurando le acque
sporche separa contestualmente la parte solida dalla liquida, è stata realizzata
una rete di canalette in cemento, idonea alla regimentazione delle acque di
dilavamento”), della relazione tecnico-illustrativa giurata a firma dell’ing.
Giovanni Battista Capo e della relativa nota integrativa (attestanti che
“l’intera area destinata a canile è dotata di due reti indipendenti per la
raccolta e lo scarico delle acque reflue: la rete per lo scarico delle acque di
lavaggio dei box e la rete per lo scarico delle acque meteoriche. Entrambe le
reti sono costituite da cunette di raccolta superficiali, caditoie e tubazioni
interrate, che confluiscono le acque reflue in opportune vasche di raccolta a
tenuta” e che “le acque di scarico provenienti dal lavaggio dei box, tramite la
prima rete suddetta, vengono convogliate in una vasca di raccolta a tenuta,
subito dopo aver subito un processo di depurazione per mezzo di un depuratore
biologico. Le acque di scarico tipi meteorico e cioè le acque piovane, tramite
la seconda rete, vengono convogliate in altra vasca di raccolta a tenuta. Le
acque così raccolte, tramite le due reti di scarico, saranno riutilizzate per il
lavaggio dei box e dei viali, assicurando così un evidente risparmio sui consumi
idrici”).
L’avvenuta revoca delle ordinanze nn. 16 e 17 del 2008 non sarebbe di per sé
rilevante ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento
revocatorio n. 18 del 25 maggio 2009, ove fosse fondata su fatti e circostanze
sopravvenute rispetto a quest’ultimo.
Tuttavia, come si evince dalle premesse dell’ordinanza n. 24/2009, la sua
adozione è scaturita, in modo decisivo, dalla relazione del tecnico comunale del
29.1.2009, attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle ordinanze
revocate: ebbene, l’anteriorità di quest’ultimo atto rispetto all’ordinanza
impugnata è sufficiente a dimostrare la carenza, da questo punto di vista, dei
suoi presupposti legittimanti, siccome basata su provvedimenti (le citate
ordinanze nn. 16 e 17 del 2008) che avevano ormai perso, per effetto
dell’avvenuta attuazione degli interventi da esse prescritti, ogni attuale
ragion d’essere.
Né risulta che l’amministrazione intimata abbia posto in essere, al fine di
verificare (o, eventualmente, smentire) l’idoneità dei lavori realizzati ad
eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari rilevati dal N.A.S., gli
accertamenti richiesti dal tecnico comunale con la nota n. 417 del 7.2.2009
(laddove precisa che “per la conformità dell’impianto di depurazione e la idonea
funzionalità delle opere realizzate, si demanda per il definitivo accertamento
al competente Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanitario U.O.P.C.”).
L’ordinanza impugnata menziona poi, quale ulteriore presupposto giustificativo
della sua adozione, il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data
15.12.2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della
Lucania, sulla scorta della contestazione della violazione dell’art. 137, comma
1, d.lgs n. 152/2006, ovvero perché il ricorrente “effettuava lo scarico dei
reflui, costituiti da acque meteoriche e di dilavamento miste a deiezioni
animali solide e liquide, provenienti sia dai box per la degenza post operatoria
dei cani annesso all’ambulatorio veterinario sia dalle aree di rifugio recintate
per animali (1360 cani), a cielo aperto, direttamente nel ruscello che scorre
sottostante il canile stesso, con superamento dei limiti di cui alla Tab. 1/B
parte 3° dello stesso d.lvo senza essere in possesso della prescritta
autorizzazione”.
Ebbene, anche da questo punto di vista devono richiamarsi i rilievi dianzi
formulati, relativi all’avvenuta esecuzione dalla data di adozione del
provvedimento impugnato, attestata con la relazione del tecnico comunale del
29.1.2009, degli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti
igienico-sanitari evidenziati dal N.A.S. con l’informativa da cui è scaturito il
provvedimento di sequestro menzionato.
L’ordinanza gravata rinvia poi, a fini giustificativi della sua adozione, alla
relazione preliminare seguita alla visita effettuata presso il canile in data
3.2.2009 dal team ispettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.
Da tale relazione, prodotta dalla difesa erariale in data 24.9.2009, si evincono
essenzialmente le seguenti contestazioni:
- il numero insufficiente delle cucce in cemento per tutti i cani ospitati,
nella parte più declive del canile, con la conseguente esposizione alle
intemperie degli animali;
- l’elevata pendenza del terreno, sempre nella suddetta zona, e la presenza di
fango a causa delle abbondanti piogge;
- l’insufficienza del numero e delle dimensioni degli abbeveratoi, la maggior
parte dei quali non funzionanti perché ostruiti da fogliame e fango misto a
feci;
- le pessime condizioni igieniche e di manutenzione delle mangiatoie in metallo,
imbrattate di fango ed escrementi, con residui di mangime secco in cattivo stato
di conservazione e di pulizia;
- la presenza di abbondanti feci in tutta la superficie dei box;
- la collocazione sul pavimento di due cani appena sottoposti ad intervento
chirurgico, con rischio di contrarre infezioni;
- la mancanza di canalizzazioni per la raccolta delle acque reflue nella parte
alta del canile, con il loro conseguente ristagno al suolo ove riposano gli
animali;
- il cattivo stato di pulizia e manutenzione, anche in questa zona, delle cucce,
degli abbeveratoi e delle mangiatoie;
- la mancanza di pavimentazione in cemento nei recinti e la presenza di
escrementi all’interno di diverse cucce;
- la probabile presenza di eternit nei tetti lesionati di alcuni box, con il
conseguente rischio per i cani e gli addetti alla loro custodia.
Ebbene, anche sotto questo profilo deve evidenziarsi l’insufficienza istruttoria
e motivazionale del provvedimento impugnato.
Invero, quanto alle carenze di carattere propriamente strutturale segnalate con
la relazione citata, deve rilevarsi la patente contraddittorietà della stessa
rispetto alle risultanze dell’accertamento posto in essere, in data di poco
antecedente, dal tecnico comunale, così come rappresentate con la relazione in
precedenza citata: in particolare, la fangosità del terreno e la mancanza di
canalizzazioni per la raccolta delle acque reflue nella parte alta del canile,
con il loro conseguente ristagno al suolo ove riposano gli animali, affermate
nella relazione ispettiva, sono smentite dall’attestazione del tecnico comunale
circa l’avvenuta installazione di “un impianto di depurazione che depurando le
acque sporche separa contestualmente la parte solida dalla liquida” e la
realizzazione di “una rete di canalette in cemento, idonea alla regimentazione
delle acque di dilavamento”.
Viene in rilievo, sotto tale profilo, l’obbligo dell’amministrazione di
illustrare le ragioni per le quali ritiene di recepire, a fondamento del
provvedimento impugnato, una sola delle divergenti rappresentazioni istruttorie
emerse in sede procedimentale, ovvero di compiere ulteriori accertamenti
finalizzati a chiarire la rilevata discrepanza: obbligo che non risulta essere
stato adempiuto dall’amministrazione intimata.
Deve poi evidenziarsi, con riguardo alla affermata “probabile” presenza di
eternit nei tetti di alcuni box, con il conseguente rischio per i cani e per gli
addetti alla loro custodia, che il carattere probabilistico del rilievo
contenuto nella citata relazione avrebbe imposto all’amministrazione comunale
intimata di espletare autonomi e più approfonditi accertamenti, intesi a
verificare la fondatezza dello stesso, onde appurare l’effettiva insussistenza
dei requisiti igienico-sanitari posta a fondamento del provvedimento gravato.
Quanto agli ulteriori rilievi contenuti nella relazione suindicata (concernenti
il cattivo stato di pulizia e manutenzione delle cucce, delle mangiatoie e degli
abbeveratoi e la presenza di escrementi all’interno di diverse cucce), gli
stessi concernono direttamente l’attività di custodia e cura degli animali
ospitati nel canile, demandata a far data dal 16 dicembre 2008, per effetto del
decreto dispositivo del sequestro preventivo della struttura, ai veterinari
della A.S.L. di Salerno 3 di Vallo della Lucania, in collaborazione con le
associazioni animaliste presenti sul territorio: ciò che impedisce di attribuire
pacificamente le suddette irregolarità alla esclusiva responsabilità del
ricorrente.
Viene quindi in rilievo, nell’esame dei presupposti giustificativi del
provvedimento impugnato, la nota del Comando N.A.S. di Salerno del 19.5.2009,
conclusiva delle indagini da cui sarebbero emerse “gravi irregolarità relative
alla custodia dei cani randagi ricoverati, dovute sia ai maltrattamenti degli
animali, sia perchè la struttura è risultata carente dei requisiti minimi
igienico-sanitari, strutturali e tecnico-organizzativi richiesti in generale
dall’art. 7 comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale n. 16/2001 ed ancora
per il segnalato pericolo circa la tutela della salute degli addetti ai lavori
derivanti dalla precarietà del canile, alla luce del disposto di cui all’art. 3
d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94 in materia di protezione e benessere degli animali e
per l’incolumità collettiva”.
Ebbene, neppure l’atto richiamato è sufficiente a sostenere sul piano
giustificativo il provvedimento impugnato.
La nota menzionata, indirizzata al Comune di Cicerale, ha infatti carattere
meramente riassuntivo delle indagini espletate dal N.A.S., né contiene alcun
rinvio ad atti ulteriori che, portati a conoscenza dell’amministrazione
intimata, abbiano potuto essere da questa valutati e posti a fondamento del
provvedimento impugnato: dalla nota predetta, tuttavia, non è dato evincere le
circostanze fattuali dimostrative della non idoneità igienico-sanitaria del
canile di cui si tratta, se non (indirettamente) mediante il riferimento al
disposto di cui all’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. n. 16 del 24 novembre
2001.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, le disposizioni
citate, nel prevedere che:
- “e) tutti i locali (dei canili, n.d.e.) devono avere pavimenti in materiale
impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato
per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni”;
- “f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile
facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati”;
concernono espressamente i “locali”, rectius gli ambienti chiusi dei canili,
laddove da nessuno degli atti istruttori prodotti in giudizio dalle parti si
evincono contestazioni concernenti questi ultimi, quantomeno di contenuto
corrispondente alle norme citate, riferendosi essi essenzialmente alle zone
recintate (quindi aperte).
Né la distinzione tra i “locali” ed altri spazi, in particolare aperti,
destinati ad ospitare i cani può essere obliterata ai fini applicativi delle
norme suindicate, atteso che dei secondi (qualificati come “recinti”) si
occupano espressamente le successive lettere h) ed i).
Per finire, non potrebbe assurgere a ragione giustificatrice del provvedimento
impugnato il riferimento ai “maltrattamenti degli animali” contenuto nella
menzionata nota del N.A.S. del 19.5.2009, sia in ragione della sua genericità,
sia in considerazione del fatto che l’ipotesi criminosa formulata a tale
proposito nei confronti del ricorrente è stata smentita dal Tribunale di
Salerno, Sezione Riesame, con l’ordinanza del 5.8.2009, depositata in giudizio
in data 24.9.2009, in funzione dell’annullamento del provvedimento di sequestro
preventivo adottato dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania in
relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 544 ter c.p..
In conclusione, quindi, la domanda di annullamento proposta con il ricorso in
esame deve essere accolta, potendo dichiararsi assorbite le doglianze non
esaminate, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio
sostenute dalle parti della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di
Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1475/2009,
lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato, salve le
ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dei giorni 21 aprile e 5 maggio
2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Sabato Guadagno, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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