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T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 13 maggio 2011, n. 912


FAUNA E FLORA - Cani - Canili municipali - Art. 7 , c. 4, lett. e) ed f) l.r. Campania n. 16/2001 - Caratteristiche tecniche dei locali - Nozione di “locali”- Riferimento alle aree recintate - Esclusione - Ragioni.
Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. Campania n. 16 del 24 novembre 2001, nel prevedere che: - “e) tutti i locali (dei canili, n.d.e.) devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni”; - “f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati”; concernono espressamente i “locali”, rectius gli ambienti chiusi dei canili,mentre non si riferiscono alle zone recintate. Né la distinzione tra i “locali” ed altri spazi, in particolare aperti, destinati ad ospitare i cani può essere obliterata ai fini applicativi delle norme suindicate, atteso che dei secondi (qualificati come “recinti”) si occupano espressamente le successive lettere h) ed i). Pres. Onorato, Est. Fedullo - M.C. (avv. Bonifacio) c. Comune di Cicerale 8n.c.) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e altri (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 912
 


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N. 00912/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01475/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2009, proposto da:
Mauro Cafasso, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bonifacio, con domicilio eletto in Salerno, presso l’avv. Elisa Di Peso, via Grafeo n. 3;


contro


Comune di Cicerale, in persona del Sindaco p.t.;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 18 del 25.5.2009 del Sindaco del Comune di Cicerale nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale


Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Difesa e dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Deduce il ricorrente, con il ricorso in esame, di essere titolare di un canile, sito in Cicerale alla contrada S. Leo, e lamenta che, mediante l’ordinanza impugnata, il Sindaco del medesimo Comune ha revocato le autorizzazioni sanitarie rilasciate a suo favore per l’esercizio della suddetta attività, ingiungendo altresì lo sgombero dei cani ivi presenti.

Il ricorrente precisa che l’ordinanza suindicata (n. 18 del 25.5.2009) richiama nelle premesse la precedente ordinanza n. 16 dell’11.10.2008, con la quale, sulla scorta della relazione della A.S.L., si prescriveva al ricorrente di:

- sanificare il locale spogliatoio riservato al personale unitamente ai servizi igienici, rendendo le superfici lavabili e disinfettabili e di equipaggiare gli stessi di arredi, armadietti, docce e riscaldamento;

- effettuare i medesimi interventi nel locale spogliatoio annesso all’ambulatorio veterinario, da cui va eliminato tutto il materiale non di pertinenza;

- interdire l’utilizzo del box di sosta dei cani annesso all’ambulatorio veterinario, identificato come B97, in quanto lo stesso non è munito di scolo delle acque di lavaggio allacciato alle vasche di raccolta.

Espone altresì il ricorrente che in data 13.10.2008 il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. SA 3, prima ancora che gli venisse notificata la citata ordinanza n. 16/2008, comunicava che buona parte dei suddetti inconvenienti erano stati eliminati, evidenziando in particolare che:

- i locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici del personale sono stati sostituiti da un box in materiale prefabbricato, attrezzato per servizi igienici, fornito di locale con due bagni, doccia e antibagno e posti all’ingresso principale del canile;

- la pavimentazione antistante l’ambulatorio si presenta, al momento, pulita;

- è stata realizzata una base in cemento, posta all’entrata principale del canile, dove sarà collocato un nuovo prefabbricato adibito ad ufficio, eliminando quello già esistente, in quanto, a detta del proprietario, antieconomici gli interventi di adeguamento dello stesso;

- sono iniziati i lavori di rimozione dei vari materiali estranei all’attività della struttura.

Allega quindi il ricorrente che lo stesso Sindaco del Comune di Cicerale, su proposta del Dirigente della A.S.L., con nota prot. n. 3327 del 28.10.2008 fissava un nuovo termine per il completamento dei suddetti lavori.

Egli espone che, in data 5.12.2008, i Carabinieri del N.A.S. di Salerno riscontravano, nella sola parte inferiore del canile, problematiche inerenti all’eccessivo fango ed acqua ed alla recinzione di alcuni box, evidenziando le eccezionali condizioni meteoriche del periodo ed il fatto che le acque di dilavamento defluivano a cielo aperto a valle della struttura: nell’occasione, i Carabinieri disponevano il sequestro amministrativo della struttura, davano atto che risultava in fase di attuazione la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di dilavamento e di lavaggio delle superfici del canile e concedevano giorni 60 per il compimento dei lavori di adeguamento.

Deduce altresì il ricorrente che il predetto verbale del N.A.S. veniva assunto a presupposto della ordinanza sindacale n. 17 del 9.12.2008, nella quale venivano riprese le prescrizioni già formulate con l’ordinanza n. 16/2008, aggiungendo che entro giorno 60 il ricorrente avrebbe dovuto: - realizzare idoneo impianto di depurazione preposto allo smaltimento di reflui derivanti dall’attività;

- effettuare un adeguamento della rete scolante delle acque di dilavamento ed opportune opere di regimentazione delle stesse;

- dare esecuzione alle prescrizioni di cui al verbale del N.A.S. del 5.12.2008.

Evidenzia ancora il ricorrente che in data 15.12.2008 la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania disponeva il sequestro preventivo del canile, sulla scorta di una asserita violazione dell’art. 137, comma 1, d.lgs n. 152/2006, perché egli “effettuava lo scarico dei reflui, costituiti da acque meteoriche e di dilavamento miste a deiezioni animali solide e liquide, provenienti sia dai box per la degenza post operatoria dei cani annesso all’ambulatorio veterinario sia dalle aree di rifugio recintate per animali (1360 cani), a cielo aperto, direttamente nel ruscello che scorre sottostante il canile stesso, con superamento dei limiti di cui alla Tab. 1/B parte 3° dello stesso d.lvo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione”.

Espone quindi il ricorrente che egli, previa autorizzazione dell’A.G., completava i lavori già in corso, e che il Tecnico Comunale, in sede di sopralluogo effettuato il 29.1.2009, accertava che:

- il locale spogliatoio riservato al personale è stato pulito, disinfettato e munito di riscaldamento con stufa elettrica;

- analogo intervento è stato effettuato al locale spogliatoio annesso all’ambulatorio veterinario;

- il box di sosta dei cani, identificato come B97, è stato munito di scolo dell’acqua piovana convogliato in vasca di raccolta;

- è stato installato un impianto di depurazione che depurando le acque sporche separa contestualmente la parte solida dalla liquida;

- è stata realizzata una rete di canalette in cemento, idonea alla regimentazione delle acque di dilavamento.

Quindi, con nota dell’11.7.2009, dopo l’adozione dell’impugnata ordinanza di revoca delle autorizzazioni sanitarie, il Sindaco del Comune di Cicerale, dando atto che, sulla base del verbale di ispezione del N.A.S. dell’11.6.2009, “i cani si presentano in buone condizioni di salute e di nutrizione” e che “le condizioni igienico sanitarie dei box e recinti sono buone”, e della nota della ASL SA 3 del 18.6.2009, secondo cui “le condizioni igienico sanitarie e lo stato di salute dei cani sono buone”, affermava la propria disponibilità a ritirare l’atto di revoca, dovendosi però attendere “l’esito dell’Autorità Giudiziaria di cui alle note suindicate relative ai sequestri”.

Del resto, evidenzia il ricorrente, che la situazione igienico-sanitaria del canile fosse sempre stata buona era attestato dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dai Carabinieri (nei giorni 5.2.2005, 31.10.2005, 23.2.2006, 27.9.2009): inoltre, anche in epoca prossima al provvedimento impugnato, il dott. Nese, Direttore di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. SA 3, affermava in una nota inviata alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania in data 7.1.2009 che “i cani complessivamente sono tenuti in buono stato di nutrizione” e che “le patologie sono precedenti alla cattura”, mentre il N.A.S., nel verbale di ispezione dell’11.6.2009, attestava che “i cani si presentano in buone condizioni di salute e di nutrizione” e che “le condizioni igienico sanitarie dei box e recinti sono buone”, e la stessa A.S.L. SA 3, in una nota del 18.6.2009, evidenziava che “le condizioni igienico sanitarie e lo stato di salute dei cani sono buone”.

Tanto premesso in fatto, mediante le censure formulate in ricorso la parte ricorrente deduce in primo luogo la violazione dei limiti ai quali deve attenersi l’esercizio del potere di ordinanza, ed in particolare di quello che sancisce l’effetto temporalmente limitato del provvedimento adottato (laddove l’ordinanza impugnata incide su di un atto ad effetti duraturi) e di quello che impone di minimizzare il sacrificio subito dal privato.

Viene inoltre allegato che non è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, senza che sussistano esigenze di celerità atte a giustificare l’omissione procedimentale, e che i sopralluoghi effettuati dal tecnico comunale in data 29.1.2009 hanno accertato la puntuale esecuzione dei lavori prescritti con le ordinanze nn. 16 e 17.

Allega altresì il ricorrente che sono state omesse le verifiche sanitarie della A.S.L., propedeutiche, ai sensi del d.P.R.n. 320/1954, all’esercizio dei poteri sindacali in materia di autorizzazioni sanitarie concernenti i canili, e che la stessa A.S.L., a circa 20 giorni dall’emissione dell’ordinanza n. 18, evidenziava che “le condizioni igienico sanitarie e lo stato di salute dei cani sono buone”.

Evidenzia quindi il ricorrente che mentre il Sindaco del Comune di Cicerale, con la nota dell’11.7.2009, dava atto della buona condizione della struttura e degli animali ivi ospitati, il responsabile del procedimento ha omesso di svolgere ogni autonomo accertamento in ordine alle doglianze segnalate dal N.A.S. ed a quelle contenute nella relazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali richiamata nel provvedimento impugnato, nonostante lo stesso N.A.S., con la nota del 27.5.2009, priva peraltro di riferimenti a fatti materialmente individuati, invitava il Sindaco ad effettuare la valutazione di quanto ivi riportato.

Quanto alla contestata violazione dell’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. n. 16/2001, deduce il ricorrente che nulla viene detto in ordine ai fatti concretanti le difformità lamentate e che non è stato svolto alcun accertamento circa l’assenza dei predetti requisiti nei locali del canile, mentre, ove si faccia riferimento alla nota del N.A.S. del 5.12.2008, viene dedotta l’inapplicabilità della norma ai rifugi in terra delimitati da mere recinzioni metalliche.

Espone ancora il ricorrente che egli, dal 16.12.2008, data di esecuzione del sequestro preventivo per violazione dell’art. 137, comma 1, d.lgs n. 152/2006, non è responsabile della cura degli animali, essendo stati affidati alla custodia di terzi nominativamente designati dall’autorità disponente il sequestro.

Viene quindi dedotto che il Ministero del Lavoro non ha alcuna competenza in materia di autorizzazioni sanitarie per i canili né alcun potere ispettivo, e che sebbene l’art. 9 l. n. 241/1990 preveda la partecipazione al procedimento anche di amministrazioni diverse da quella procedente, a tale possibilità fa da contraltare l’obbligo dell’amministrazione titolare del potere di non accettare acriticamente i fatti rappresentati dagli intervenienti.

Infine, viene allegato che l’ordine di allontanare gli animali presenti nella struttura è stato rivolto al solo ricorrente, sebbene, essendo il canile sottoposto a sequestro preventivo, la custodia dei cani sia stata affidata ad altri soggetti, essendo il suddetto custode della sola struttura.

La difesa erariale si oppone all’accoglimento del ricorso, deducendone l’infondatezza.

Dopo la discussione delle parti, quindi, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in esame, il provvedimento mediante il quale il Sindaco del Comune di Cicerale (SA) ha revocato le autorizzazioni sanitarie a lui rilasciate, relative alla gestione di un canile sanitario privato sito nel suddetto Comune, all’uopo richiamando le ordinanze nn. 16 dell’11.10.2008 e 17 del 9.12.2008, il provvedimento di sequestro emesso in data 15.12.2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, la relazione preliminare seguita alla visita effettuata presso il canile in data 3.2.2009 dal team ispettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la nota del Comando N.A.S. di Salerno del 19.5.2009, conclusiva delle indagini da cui sarebbero emerse “gravi irregolarità relative alla custodia dei cani randagi ricoverati, dovute sia ai maltrattamenti degli animali, sia perchè la struttura è risultata carente dei requisiti minimi igienico-sanitari, strutturali e tecnico-organizzativi richiesti in generale dall’art. 7 comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale n. 16/2001 ed ancora per il segnalato pericolo circa la tutela della salute degli addetti ai lavori derivanti dalla precarietà del canile, alla luce del disposto di cui all’art. 3 d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94 in materia di protezione e benessere degli animali e per l’incolumità collettiva”.

Tanto premesso, al fine di verificare la fondatezza delle censure attoree, nella parte in cui si propongono di contestare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento impugnato, occorre analizzare distintamente l’idoneità giustificatrice degli atti da esso richiamati: ciò in quanto esso non è fornito di una motivazione propria, ma redatto utilizzando la tecnica motivazionale della relatio ad atti e documenti preformati ed esterni rispetto ad esso.

Vengono all’uopo in rilievo, in primo luogo, l’ordinanza n. 16 dell’11 ottobre 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Cicerale prescriveva al ricorrente di:

- “sanificare il locale spogliatoio riservato al personale unitamente ai servizi igienici, rendendo le superfici lavabili e disinfettabili e di equipaggiare gli stessi di arredi, armadietti, docce e riscaldamento;

- effettuare i medesimi interventi nel locale spogliatoio annesso all’ambulatorio veterinario, da cui va eliminato tutto il materiale non di pertinenza;

- interdire l’utilizzo del box di sosta dei cani annesso all’ambulatorio veterinario, identificato come B97, in quanto lo stesso non è munito di scolo delle acque di lavaggio allacciato alle vasche di raccolta”;

e l’ordinanza n. 17 del 9 dicembre 2008, con la quale venivano riprese le prescrizioni già formulate con l’ordinanza n. 16/2008, aggiungendo che entro giorni 60 il ricorrente avrebbe altresì dovuto:

- “realizzare idoneo impianto di depurazione preposto allo smaltimento di reflui derivanti dall’attività;

- effettuare un adeguamento della rete scolante delle acque di dilavamento ed opportune opere di regimentazione delle stesse;

- dare esecuzione alle prescrizioni di cui al verbale del N.A.S. del 5.12.2008”.

Mediante quest’ultimo verbale, a loro volta, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno tra l’altro evidenziato che la pavimentazione in terra battuta della parte inferiore del canile “si presentava con eccessivo fango ed acqua, in parte ruscellante, per le condizioni meteo avverse della giornata odierna e dei giorni passati. Pertanto gli animali, sebbene in buone condizioni di salute e con presenza nei rispettivi box e rifugi di acqua e cibo a sufficienza, sostavano in dette aree non asciutte. Inoltre alcuni box presentavano la recinzione non perfettamente aderente alle strutture fisse ed in parte non sufficientemente alta. Quindi, per quanto sopra, non conforme ai requisiti per rifugi per cani di cui all’art. 7 della l.r. n. 16/2001”, dando atto altresì che “agli atti del canile risulta in fase di attuazione la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di dilavamento e di lavaggio delle superfici del canile, da costruire a valle dell’insediamento. Allo stato, dette acque di dilavamento defluiscono, a cielo aperto, a valle della struttura, mentre le feci dei cani vengono smaltite a mezzo di ditta autorizzata”.

Ebbene, deve preliminarmente rilevarsi che le ordinanze suindicate sono state revocate per effetto dell’ordinanza n. 24 del 17 novembre 2009, sulla scorta della relazione di sopralluogo del tecnico comunale, con la quale si attestava l’avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle prescrizioni recate dalle ordinanze nn. 16 e 17 del 2008 (in particolare, il tecnico comunale, in sede di sopralluogo effettuato il 29.1.2009, accertava che “il locale spogliatoio riservato al personale è stato pulito, disinfettato e munito di riscaldamento con stufa elettrica, analogo intervento è stato effettuato al locale spogliatoio annesso all’ambulatorio veterinario, il box di sosta dei cani, identificato come B97, è stato munito di scolo dell’acqua piovana convogliato in vasca di raccolta, è stato installato un impianto di depurazione che depurando le acque sporche separa contestualmente la parte solida dalla liquida, è stata realizzata una rete di canalette in cemento, idonea alla regimentazione delle acque di dilavamento”), della relazione tecnico-illustrativa giurata a firma dell’ing. Giovanni Battista Capo e della relativa nota integrativa (attestanti che “l’intera area destinata a canile è dotata di due reti indipendenti per la raccolta e lo scarico delle acque reflue: la rete per lo scarico delle acque di lavaggio dei box e la rete per lo scarico delle acque meteoriche. Entrambe le reti sono costituite da cunette di raccolta superficiali, caditoie e tubazioni interrate, che confluiscono le acque reflue in opportune vasche di raccolta a tenuta” e che “le acque di scarico provenienti dal lavaggio dei box, tramite la prima rete suddetta, vengono convogliate in una vasca di raccolta a tenuta, subito dopo aver subito un processo di depurazione per mezzo di un depuratore biologico. Le acque di scarico tipi meteorico e cioè le acque piovane, tramite la seconda rete, vengono convogliate in altra vasca di raccolta a tenuta. Le acque così raccolte, tramite le due reti di scarico, saranno riutilizzate per il lavaggio dei box e dei viali, assicurando così un evidente risparmio sui consumi idrici”).

L’avvenuta revoca delle ordinanze nn. 16 e 17 del 2008 non sarebbe di per sé rilevante ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento revocatorio n. 18 del 25 maggio 2009, ove fosse fondata su fatti e circostanze sopravvenute rispetto a quest’ultimo.

Tuttavia, come si evince dalle premesse dell’ordinanza n. 24/2009, la sua adozione è scaturita, in modo decisivo, dalla relazione del tecnico comunale del 29.1.2009, attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori oggetto delle ordinanze revocate: ebbene, l’anteriorità di quest’ultimo atto rispetto all’ordinanza impugnata è sufficiente a dimostrare la carenza, da questo punto di vista, dei suoi presupposti legittimanti, siccome basata su provvedimenti (le citate ordinanze nn. 16 e 17 del 2008) che avevano ormai perso, per effetto dell’avvenuta attuazione degli interventi da esse prescritti, ogni attuale ragion d’essere.

Né risulta che l’amministrazione intimata abbia posto in essere, al fine di verificare (o, eventualmente, smentire) l’idoneità dei lavori realizzati ad eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari rilevati dal N.A.S., gli accertamenti richiesti dal tecnico comunale con la nota n. 417 del 7.2.2009 (laddove precisa che “per la conformità dell’impianto di depurazione e la idonea funzionalità delle opere realizzate, si demanda per il definitivo accertamento al competente Dipartimento di Prevenzione Servizio Sanitario U.O.P.C.”).

L’ordinanza impugnata menziona poi, quale ulteriore presupposto giustificativo della sua adozione, il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 15.12.2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, sulla scorta della contestazione della violazione dell’art. 137, comma 1, d.lgs n. 152/2006, ovvero perché il ricorrente “effettuava lo scarico dei reflui, costituiti da acque meteoriche e di dilavamento miste a deiezioni animali solide e liquide, provenienti sia dai box per la degenza post operatoria dei cani annesso all’ambulatorio veterinario sia dalle aree di rifugio recintate per animali (1360 cani), a cielo aperto, direttamente nel ruscello che scorre sottostante il canile stesso, con superamento dei limiti di cui alla Tab. 1/B parte 3° dello stesso d.lvo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione”.

Ebbene, anche da questo punto di vista devono richiamarsi i rilievi dianzi formulati, relativi all’avvenuta esecuzione dalla data di adozione del provvedimento impugnato, attestata con la relazione del tecnico comunale del 29.1.2009, degli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti igienico-sanitari evidenziati dal N.A.S. con l’informativa da cui è scaturito il provvedimento di sequestro menzionato.

L’ordinanza gravata rinvia poi, a fini giustificativi della sua adozione, alla relazione preliminare seguita alla visita effettuata presso il canile in data 3.2.2009 dal team ispettivo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Da tale relazione, prodotta dalla difesa erariale in data 24.9.2009, si evincono essenzialmente le seguenti contestazioni:

- il numero insufficiente delle cucce in cemento per tutti i cani ospitati, nella parte più declive del canile, con la conseguente esposizione alle intemperie degli animali;

- l’elevata pendenza del terreno, sempre nella suddetta zona, e la presenza di fango a causa delle abbondanti piogge;

- l’insufficienza del numero e delle dimensioni degli abbeveratoi, la maggior parte dei quali non funzionanti perché ostruiti da fogliame e fango misto a feci;

- le pessime condizioni igieniche e di manutenzione delle mangiatoie in metallo, imbrattate di fango ed escrementi, con residui di mangime secco in cattivo stato di conservazione e di pulizia;

- la presenza di abbondanti feci in tutta la superficie dei box;

- la collocazione sul pavimento di due cani appena sottoposti ad intervento chirurgico, con rischio di contrarre infezioni;

- la mancanza di canalizzazioni per la raccolta delle acque reflue nella parte alta del canile, con il loro conseguente ristagno al suolo ove riposano gli animali;

- il cattivo stato di pulizia e manutenzione, anche in questa zona, delle cucce, degli abbeveratoi e delle mangiatoie;

- la mancanza di pavimentazione in cemento nei recinti e la presenza di escrementi all’interno di diverse cucce;

- la probabile presenza di eternit nei tetti lesionati di alcuni box, con il conseguente rischio per i cani e gli addetti alla loro custodia.

Ebbene, anche sotto questo profilo deve evidenziarsi l’insufficienza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato.

Invero, quanto alle carenze di carattere propriamente strutturale segnalate con la relazione citata, deve rilevarsi la patente contraddittorietà della stessa rispetto alle risultanze dell’accertamento posto in essere, in data di poco antecedente, dal tecnico comunale, così come rappresentate con la relazione in precedenza citata: in particolare, la fangosità del terreno e la mancanza di canalizzazioni per la raccolta delle acque reflue nella parte alta del canile, con il loro conseguente ristagno al suolo ove riposano gli animali, affermate nella relazione ispettiva, sono smentite dall’attestazione del tecnico comunale circa l’avvenuta installazione di “un impianto di depurazione che depurando le acque sporche separa contestualmente la parte solida dalla liquida” e la realizzazione di “una rete di canalette in cemento, idonea alla regimentazione delle acque di dilavamento”.

Viene in rilievo, sotto tale profilo, l’obbligo dell’amministrazione di illustrare le ragioni per le quali ritiene di recepire, a fondamento del provvedimento impugnato, una sola delle divergenti rappresentazioni istruttorie emerse in sede procedimentale, ovvero di compiere ulteriori accertamenti finalizzati a chiarire la rilevata discrepanza: obbligo che non risulta essere stato adempiuto dall’amministrazione intimata.

Deve poi evidenziarsi, con riguardo alla affermata “probabile” presenza di eternit nei tetti di alcuni box, con il conseguente rischio per i cani e per gli addetti alla loro custodia, che il carattere probabilistico del rilievo contenuto nella citata relazione avrebbe imposto all’amministrazione comunale intimata di espletare autonomi e più approfonditi accertamenti, intesi a verificare la fondatezza dello stesso, onde appurare l’effettiva insussistenza dei requisiti igienico-sanitari posta a fondamento del provvedimento gravato.

Quanto agli ulteriori rilievi contenuti nella relazione suindicata (concernenti il cattivo stato di pulizia e manutenzione delle cucce, delle mangiatoie e degli abbeveratoi e la presenza di escrementi all’interno di diverse cucce), gli stessi concernono direttamente l’attività di custodia e cura degli animali ospitati nel canile, demandata a far data dal 16 dicembre 2008, per effetto del decreto dispositivo del sequestro preventivo della struttura, ai veterinari della A.S.L. di Salerno 3 di Vallo della Lucania, in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio: ciò che impedisce di attribuire pacificamente le suddette irregolarità alla esclusiva responsabilità del ricorrente.

Viene quindi in rilievo, nell’esame dei presupposti giustificativi del provvedimento impugnato, la nota del Comando N.A.S. di Salerno del 19.5.2009, conclusiva delle indagini da cui sarebbero emerse “gravi irregolarità relative alla custodia dei cani randagi ricoverati, dovute sia ai maltrattamenti degli animali, sia perchè la struttura è risultata carente dei requisiti minimi igienico-sanitari, strutturali e tecnico-organizzativi richiesti in generale dall’art. 7 comma 4 lettere e) ed f) della legge regionale n. 16/2001 ed ancora per il segnalato pericolo circa la tutela della salute degli addetti ai lavori derivanti dalla precarietà del canile, alla luce del disposto di cui all’art. 3 d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94 in materia di protezione e benessere degli animali e per l’incolumità collettiva”.

Ebbene, neppure l’atto richiamato è sufficiente a sostenere sul piano giustificativo il provvedimento impugnato.

La nota menzionata, indirizzata al Comune di Cicerale, ha infatti carattere meramente riassuntivo delle indagini espletate dal N.A.S., né contiene alcun rinvio ad atti ulteriori che, portati a conoscenza dell’amministrazione intimata, abbiano potuto essere da questa valutati e posti a fondamento del provvedimento impugnato: dalla nota predetta, tuttavia, non è dato evincere le circostanze fattuali dimostrative della non idoneità igienico-sanitaria del canile di cui si tratta, se non (indirettamente) mediante il riferimento al disposto di cui all’art. 7, comma 4, lett. e) ed f) l.r. n. 16 del 24 novembre 2001.

Tuttavia, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, le disposizioni citate, nel prevedere che:

- “e) tutti i locali (dei canili, n.d.e.) devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni”;

- “f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati”;

concernono espressamente i “locali”, rectius gli ambienti chiusi dei canili, laddove da nessuno degli atti istruttori prodotti in giudizio dalle parti si evincono contestazioni concernenti questi ultimi, quantomeno di contenuto corrispondente alle norme citate, riferendosi essi essenzialmente alle zone recintate (quindi aperte).

Né la distinzione tra i “locali” ed altri spazi, in particolare aperti, destinati ad ospitare i cani può essere obliterata ai fini applicativi delle norme suindicate, atteso che dei secondi (qualificati come “recinti”) si occupano espressamente le successive lettere h) ed i).

Per finire, non potrebbe assurgere a ragione giustificatrice del provvedimento impugnato il riferimento ai “maltrattamenti degli animali” contenuto nella menzionata nota del N.A.S. del 19.5.2009, sia in ragione della sua genericità, sia in considerazione del fatto che l’ipotesi criminosa formulata a tale proposito nei confronti del ricorrente è stata smentita dal Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, con l’ordinanza del 5.8.2009, depositata in giudizio in data 24.9.2009, in funzione dell’annullamento del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 544 ter c.p..

In conclusione, quindi, la domanda di annullamento proposta con il ricorso in esame deve essere accolta, potendo dichiararsi assorbite le doglianze non esaminate, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1475/2009, lo accoglie ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dei giorni 21 aprile e 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Sabato Guadagno, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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