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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949


DIRITTO URBANISTICO - Mutamento della destinazione d’uso - Carichi urbanistici - Autorizzazione dell’ente locale - Fattispecie.
Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V Sez., n. 4102 del 2003) (Fattispecie relativa alla trasformazione di un giardino/agrumeto in parcheggio scoperto) Pres. Esposito, Est. Gaudieri - D.A.F. (avv. Miranda) c. Comune di Montoro Inferiore (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso - Mutamento di destinazione senza opere nell’ambito della stesa categoria - D.I.A. - Modifiche comportanti il passaggio di categoria - Permesso di costruire.
Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico-contributivi stante le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria: ciò vuol dire che, in assenza di diversa determinazione della Regione - cui l’art.10, comma II, del T.U. n. 380/2001 demanda il compito di individuare quali mutamenti dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati a permesso di costruire ovvero a denunzia di inizio di attività - è assoggettato a D.I.A. il mutamento di destinazione d’uso senza opere purché nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria. Pres. ed Est. Onorato - A.G. s.a.s. (avv. Perongini) c. Comune di Pontecagnano Faiano (avv. Napoliello) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I -16 maggio 2011, n. 949

 


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N. 00949/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 700 del 2008, proposto da:
D'Aniello Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Miranda, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, via Velia,47 c/o avv,. G. Belmonte;


contro


Comune di Montoro Inferiore;

per l'annullamento

ordinanza n.15/08 del 13.2.2008 recante ingiunzione di ripristino stato dei luoghi


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1.- Con l’atto notificato l’11.4.2008, depositato il 10.5.2008, il sig. Francesco D’Aniello impugna il provvedimento in epigrafe meglio specificato recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo ad un fondo di mq 3000 trasformato, senza permesso di costruire, mediante “livellamento a mezzo spandimento di misto granulometrico, finalizzato al parcheggio dei camion di proprietà della ditta Autotrasporti Donniacuo snc”, chiedendone l’annullamento per :

-eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, atteso che non sarebbe stata realizzata sul fondo alcuna costruzione e, comunque, il ricorrente, non essendo proprietario, non potrebbe essere legittimo destinatario dell’ordinanza;

-nullità dell’atto; violazione del giusto procedimento atteso che nel provvedimento non sarebbe indicata la sanzione da applicare per la mancata ottemperanza e sarebbe mancata la previa comunicazione di avvio del procedimento;

-eccesso di potere per difetto dei presupposti atteso che nella specie, non vi sarebbe alcun contrasto tra l’opera realizzata e le previsioni dello strumento urbanistico che tipizza l’area a destinazione agricola; l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare preventivamente la domanda di accertamento di conformità presentata dalla parte;

-difetto dei presupposti di legge, non potendo la parte ricorrente rimuovere le opere siccome sottoposte a sequestro.

2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale;

3.- All’udienza del 24 febbraio 2011, il Collegio si è riservata la decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

1.- Il ricorrente è committente dei lavori di trasformazione di un’area agricola di 3000 mq circa, pavimentata con misto granulometrico, al fine di destinarla a parcheggio dei camion di proprietà della ditta Autotrasporti Donniacuo s.n.c.

L’amministrazione comunale ha ordinato, con l’atto impugnato, il ripristino dello stato dei luoghi.

Parte ricorrente dubita della legittimità dell’ordinanza, ritenendo che siffatta opera non sarebbe sanzionabile nei sensi ritenuti dall’amministrazione.

Le censure non colgono nel segno.

All’uopo sarà sufficiente richiamare in questa sede quanto precisato, ex multis, da Cons. St. Sez. IV 1 ottobre 2007 n. 5035 : “Invero, la modificazione d’uso da agrumeto a parcheggio, attraverso la trasformazione dei luoghi con opere non autorizzate(copertura e compattamento del terreno con strato di ghiaia, è chiara ed incontestata.

Il punto da definire, sul piano giuridico, è se la natura delle opere realizzate e ritenute abusive dal Comune, in quanto operanti una mutazione di destinazione su zona comunale …destinata a giardino e agrumeto, fosse tale da richiedere effettivamente un provvedimento concessorio da parte del Comune, in relazione ai connessi carichi urbanistici.

La tesi dell’appellante, secondo cui la mancanza di opere edilizie realizzate, impedirebbe di ritenere la necessità di un previo intervento autorizzatorio del Comune, è priva di pregio giuridico.

Il Consiglio di Stato ha da tempo e in più occasioni sottolineato che il punto rilevante, per valutare il regime di modificabilità della struttura di un immobile, è costituito proprio dalla sua destinazione d’uso.

Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V Sez., n. 4102 del 2003).

Nella fattispecie, non è sostenibile che la trasformazione di un appezzamento di terreno da agrumeto e giardino a parcheggio scoperto, attraverso l’impermeabilizzazione del terreno non configuri una sostanziale modificazione delle caratteristiche d’uso dell’immobile, con incremento di carichi urbanistici.

Ragionando diversamente sarebbe possibile stravolgere il quadro urbanistico che il Comune deve gestire attraverso un’attività unilaterale dei proprietari di immobili, il che significherebbe rendere impraticabile un’ordinata gestione degli strumenti urbanistici di cui un Ente locale è legittimamente dotato”.

2.- Le spiegate conclusioni autorizzano la reiezione del ricorso previa puntualizzazione che :

-il fatto che il ricorrente non sia proprietario dell’area non appare circostanza esimente atteso che l’ordine, in parte qua, risulta impartito, come da verbale di sequestro depositato in atti, al committente dei lavori, peraltro anche contitolare della ditta di autotrasporti destinataria dell’utilizzazione del terreno trasformato, e come tale risulta legittimo;

-non sussiste l’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis Tar Campania Napoli n. 10331 dell’1.12.2006);

-non necessariamente l’ordine di ripristino deve essere accompagnato con l’indicazione della sanzione da comminare;

-non risulta documentata l’avvenuta presentazione dell’accertamento di conformità;

-la circostanza che l’area sia sottoposta a sequestro penale non risulta ostativa, ben potendo la parte presentare istanza all’autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione ai solo fini demolitori.

3.- Nulla per le spese non essendosi costituita l’intimata amministrazione.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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