AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento della destinazione d’uso - Carichi urbanistici -
Autorizzazione dell’ente locale - Fattispecie. Tutte le volte che le
modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un
mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e
documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti
assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per
l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente
locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla
situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione
complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V Sez., n. 4102
del 2003) (Fattispecie relativa alla trasformazione di un giardino/agrumeto in
parcheggio scoperto) Pres. Esposito, Est. Gaudieri - D.A.F. (avv. Miranda) c.
Comune di Montoro Inferiore (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso - Mutamento di
destinazione senza opere nell’ambito della stesa categoria - D.I.A. - Modifiche
comportanti il passaggio di categoria - Permesso di costruire. Il mutamento
di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito
delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi
urbanistico-contributivi stante le sostanziali equivalenze dei carichi
urbanistici nell’ambito della medesima categoria: ciò vuol dire che, in assenza
di diversa determinazione della Regione - cui l’art.10, comma II, del T.U. n.
380/2001 demanda il compito di individuare quali mutamenti dell’uso di immobili
o di loro parti siano subordinati a permesso di costruire ovvero a denunzia di
inizio di attività - è assoggettato a D.I.A. il mutamento di destinazione d’uso
senza opere purché nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è
richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che
comportino il passaggio di categoria. Pres. ed Est. Onorato - A.G. s.a.s. (avv.
Perongini) c. Comune di Pontecagnano Faiano (avv. Napoliello) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I -16 maggio 2011, n. 949
www.AmbienteDiritto.it
N. 00949/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2008, proposto da:
D'Aniello Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Miranda, con il
quale elettivamente domicilia in Salerno, via Velia,47 c/o avv,. G. Belmonte;
contro
Comune di Montoro Inferiore;
per l'annullamento
ordinanza n.15/08 del 13.2.2008 recante ingiunzione di ripristino stato dei
luoghi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Francesco
Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con l’atto notificato l’11.4.2008, depositato il 10.5.2008, il sig.
Francesco D’Aniello impugna il provvedimento in epigrafe meglio specificato
recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo ad un fondo di mq
3000 trasformato, senza permesso di costruire, mediante “livellamento a mezzo
spandimento di misto granulometrico, finalizzato al parcheggio dei camion di
proprietà della ditta Autotrasporti Donniacuo snc”, chiedendone l’annullamento
per :
-eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, atteso che non
sarebbe stata realizzata sul fondo alcuna costruzione e, comunque, il
ricorrente, non essendo proprietario, non potrebbe essere legittimo destinatario
dell’ordinanza;
-nullità dell’atto; violazione del giusto procedimento atteso che nel
provvedimento non sarebbe indicata la sanzione da applicare per la mancata
ottemperanza e sarebbe mancata la previa comunicazione di avvio del
procedimento;
-eccesso di potere per difetto dei presupposti atteso che nella specie, non vi
sarebbe alcun contrasto tra l’opera realizzata e le previsioni dello strumento
urbanistico che tipizza l’area a destinazione agricola; l’amministrazione
avrebbe dovuto esaminare preventivamente la domanda di accertamento di
conformità presentata dalla parte;
-difetto dei presupposti di legge, non potendo la parte ricorrente rimuovere le
opere siccome sottoposte a sequestro.
2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale;
3.- All’udienza del 24 febbraio 2011, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.- Il ricorrente è committente dei lavori di trasformazione di un’area agricola
di 3000 mq circa, pavimentata con misto granulometrico, al fine di destinarla a
parcheggio dei camion di proprietà della ditta Autotrasporti Donniacuo s.n.c.
L’amministrazione comunale ha ordinato, con l’atto impugnato, il ripristino
dello stato dei luoghi.
Parte ricorrente dubita della legittimità dell’ordinanza, ritenendo che siffatta
opera non sarebbe sanzionabile nei sensi ritenuti dall’amministrazione.
Le censure non colgono nel segno.
All’uopo sarà sufficiente richiamare in questa sede quanto precisato, ex multis,
da Cons. St. Sez. IV 1 ottobre 2007 n. 5035 : “Invero, la modificazione d’uso da
agrumeto a parcheggio, attraverso la trasformazione dei luoghi con opere non
autorizzate(copertura e compattamento del terreno con strato di ghiaia, è chiara
ed incontestata.
Il punto da definire, sul piano giuridico, è se la natura delle opere realizzate
e ritenute abusive dal Comune, in quanto operanti una mutazione di destinazione
su zona comunale …destinata a giardino e agrumeto, fosse tale da richiedere
effettivamente un provvedimento concessorio da parte del Comune, in relazione ai
connessi carichi urbanistici.
La tesi dell’appellante, secondo cui la mancanza di opere edilizie realizzate,
impedirebbe di ritenere la necessità di un previo intervento autorizzatorio del
Comune, è priva di pregio giuridico.
Il Consiglio di Stato ha da tempo e in più occasioni sottolineato che il punto
rilevante, per valutare il regime di modificabilità della struttura di un
immobile, è costituito proprio dalla sua destinazione d’uso.
Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario
configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento,
rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto
con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione
dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire
allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato,
rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di
urbanizzazione complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V
Sez., n. 4102 del 2003).
Nella fattispecie, non è sostenibile che la trasformazione di un appezzamento di
terreno da agrumeto e giardino a parcheggio scoperto, attraverso
l’impermeabilizzazione del terreno non configuri una sostanziale modificazione
delle caratteristiche d’uso dell’immobile, con incremento di carichi
urbanistici.
Ragionando diversamente sarebbe possibile stravolgere il quadro urbanistico che
il Comune deve gestire attraverso un’attività unilaterale dei proprietari di
immobili, il che significherebbe rendere impraticabile un’ordinata gestione
degli strumenti urbanistici di cui un Ente locale è legittimamente dotato”.
2.- Le spiegate conclusioni autorizzano la reiezione del ricorso previa
puntualizzazione che :
-il fatto che il ricorrente non sia proprietario dell’area non appare
circostanza esimente atteso che l’ordine, in parte qua, risulta impartito, come
da verbale di sequestro depositato in atti, al committente dei lavori, peraltro
anche contitolare della ditta di autotrasporti destinataria dell’utilizzazione
del terreno trasformato, e come tale risulta legittimo;
-non sussiste l’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento
(ex multis Tar Campania Napoli n. 10331 dell’1.12.2006);
-non necessariamente l’ordine di ripristino deve essere accompagnato con
l’indicazione della sanzione da comminare;
-non risulta documentata l’avvenuta presentazione dell’accertamento di
conformità;
-la circostanza che l’area sia sottoposta a sequestro penale non risulta
ostativa, ben potendo la parte presentare istanza all’autorità giudiziaria per
ottenere l’autorizzazione ai solo fini demolitori.
3.- Nulla per le spese non essendosi costituita l’intimata amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it