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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 18 maggio 2011, n. 477
APPALTI - Imprese concorrenti all’aggiudicazione - Singole voci dell'offerta -
Prezzo pari a zero - Possibilità - Esclusione - Illegittimità. Nessuna norma
o principio generale vieta alle imprese concorrenti all’aggiudicazione di un
appalto di offrire, relativamente a determinate voci dell’offerta, un prezzo
pari a zero: chè anzi si trova condivisibilmente affermato in giurisprudenza che
è illegittima, in mancanza di espressa previsione da parte della lex specialis,
l' esclusione da una gara di appalto di forniture di un 'impresa concorrente la
cui offerta indicava, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari
a zero, considerato che questo costituisce valida espressione di una proposta
economica, conveniente per la stazione appaltante, cui resterà la possibilità di
verificare la congruità complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia
(T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2008, n. 2269; T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. I, 3 luglio 2008, n. 6820; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 3
dicembre 2007, n. 3645, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583;
Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651). Pres. Mozzarelli, Est.
Pasi - P.s.p.a. (avv.ti Greco, Pugliano e Tedeschini) c. Azienda Usl Bologna e
altri (avv.ti Argnani e Russo Valentini)
- TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 18 maggio 2011, n. 477
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N. 00477/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01197/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2010, proposto da:
Promos S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Greco, Pierpaolo
Salvatore Pugliano, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Luigi Billi
in Bologna, via Saragozza 26 -Palazzo Albergati;
contro
Azienda Usl Bologna-U.O.C. Acquisti, Azienda Ospedaliera Universitaria di
Bologna S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara S.Anna;
Azienda U.S.L. di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Argnani,
Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Russo
Valentini in Bologna, via Marconi 34;
nei confronti di
Bi-Medica S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Terzi, Federica
Terzi, con domicilio eletto presso Giovanni Delucca in Bologna, via D'Azeglio
N.39;
per l'annullamento
della Determina prot.54 del 3 agosto 2010, con la quale l'Azienda USL di Bologna
ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore della Bi-Medica Srl della
procedura ristretta n.31/2010 per la fornitura di sistemi per lo smaltimento di
rifiuti biologici per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Sant'Orsola Malpighi e l'Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara Sant'Anna;
-della nota prot.n.99670/05-01 del 4 agosto 2010, con la quale la
Amministrazione aggiudicatrice ha comunicato - ai sensi dell'art.79 D.Legs
n.163/2006 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della Bi
Medica Srl;
-di tutti i verbali di gara, nella parte in cui è stata ammessa alla procedura
la controinteressata; sono stati attribuiti i punteggi massimi alla Bi Medica; è
stata collocata al primo posto la Bi - Medica;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale; ancorchè di
data e tenore sconosciuti, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica
della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Bologna e di
Bi-Medica S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Alberto Pasi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto di ricorso è l’aggiudicazione a Bimedica s.r.l., da parte di Azienda USL
Bologna e altri, della fornitura quinquennale di sistemi di smaltimento
biologici per un totale di Euro 4.504.760, unitamente ai verbali di gara, nelle
parti in cui è stata ammessa, valutata e classificata prima Bimedica srl con
punti 98/100 contro gli 89.29/100 della seconda classificata Promos s.p.a.,
odierna ricorrente.
Riferisce la ricorrente che mentre nell'offerta economica è indicato come costo
di manutenzione e noleggio delle apparecchiature l'importo annuale di zero euro,
nell'offerta tecnica è indicato un dettagliato e dispendioso servizio di
manutenzione/assistenza affidato a una ditta esterna.
Di conseguenza la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere dalla gara la Bi
Medica per l’assoluta contraddittorietà tra offerta economica e offerta tecnica.
Inoltre è stata premiata con il massimo punteggio tecnico una macchina che, a
distanza di quasi due mesi, non riesce ad essere installata: il che dimostra la
illegittimità dell'intera procedura nelle parti in cui l'offerta della Bi Medica
è stata ammessa e poi valutata più vantaggiosa con 48 punti.
In sede di giustificazioni l'odierna controinteressata si è limitata a
dichiarare che la ditta produttrice dei prodotti monouso e delle apparecchiature
aveva concesso dei "rilevanti sconti" senza indicare quali, senza spiegare in
che modo tale sconto aveva permesso un ribasso di oltre il 43% e senza fornire
alcuna motivazione sui costi di manutenzione e di noleggio delle macchine
maceratrici pari a zero euro.
Ciò nonostante, nel verbale n. 6 del 29 luglio 2010 la Commissione di gara ha
disposto l'aggiudicazione in via provvisoria, così dichiarando: "Si procede alla
lettura delle motivazioni che, se pur sintetiche, garantiscono il .pieno
rispetto delle norme in materia di costi di manodopera, di sicurezza e costi
generali "
Ciò comporta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e
s.m.i., atteso che la Commissione di gara non ha fornito alcuna motivazione sul
giudizio di congruità dell'offerta della Bi- Medica.
Sono evidenti sia la chiara anomalia e insostenibilità dell'offerta presentata
dalla controinteressata che l'illegittimità del sub procedimento di verifica
dell'anomalia compiuto dalla Commissione di gara in aperta violazione di quanto
disposto dagli artt. 86-89 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la disparità di
trattamento per mancata esclusione della Bi Medica, il difetto istruttorio e di
motivazione in quanto la Commissione di gara ha concluso il procedimento di
verifica della congruità con esito positivo senza fornire alcuna motivazione, la
illogicità e la contraddittorietà tra offerta tecnica ed economica, l'erroneità
dei presupposti e il travisamento di atti e fatti, lo sviamento, la manifesta
ingiustizia per il danno di entità economica rilevantissima alla ricorrente, la
violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e la violazione
e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.
Dall’esame della documentazione amministrativa è emerso inoltre che la Bi Medica
non aveva inserito nella busta amministrativa, come espressamente richiesto
dalla lettera di invito, alcuna dichiarazione di subappalto di parte del
servizio/fornitura
Il Capitolato Speciale, all'art. 4 prevedeva "La consegna iniziale delle nuove
apparecchiature dovrà essere ultimata entro 45 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura. Qualora la
ditta non provveda alla consegna iniziale delle apparecchiature entro i termini
previsti l'Azienda potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione e disporre
l'incameramento della cauzione definitiva "
In altri termini l'impresa aggiudicataria aveva l'obbligo - previsto a pena di
decadenza dall'aggiudicazione - di consegnare le nuove apparecchiature entro 45
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
Sono abbondantemente trascorsi i 45 giorni per la consegna senza che la Bi
Medica abbia adempiuto al proprio obbligo.
L'Amministrazione, pertanto, era tenuta - ai sensi dell'art. 4 del Capitolato
Speciale - a dichiarare decaduta dall'aggiudicazione la Bi Medica e a disporre,
di conseguenza, l'aggiudicazione in favore della PROMOS (collocatasi al secondo
posto della graduatoria).
Infine, la lettera di invito - con riferimento alla busta C), pagine 7 e 8 –
prevedeva : "Terza busta, ugualmente sigillata, e riportante la dicitura
"CONTIENE ELABORATI TECNICI" contenente la seguente documentazione Per i presidi
monouso.. 6) Copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo
".
Orbene, dall’ esame della documentazione ottenuta in sede di accesso è emerso
che nell'offerta tecnica della Bi - Medica non è presente il documento n. 6,
ossia la "copia del listino di tali prodotti senza l'indicazione del prezzo”.
Resistono l’amministrazione e la controinteressata aggiudicataria, Bimedica
s.r.l.
Secondo la ricorrente, non si giustificherebbe un canone di manutenzione dei
macchinari pari a zero euro, a fronte di un subappalto oneroso a carico
dell'impresa aggiudicataria.
E’ invece pacifico in giurisprudenza come nulla vieti ad un'impresa concorrente
di offrire gratuitamente prestazioni accessorie quali manutenzione e noleggio di
apparecchiature, a fronte di un costo dei prodotti di consumo aumentato fino a
ricomprendervi anche il corrispettivo del servizio.
Nella fattispecie, mentre Promos S.p.a. propone prodotti monouso ad un costo
nettamente inferiore al prezzo offerto da Bi-Medica S.r.l., quest'ultima
distribuisce il canone di manutenzione e noleggio delle apparecchiature
all'interno del corrispettivo per i beni consumabili.
“Nessuna norma o principio generale vieta alle imprese concorrenti
all’aggiudicazione di un appalto di offrire, relativamente a determinate voci
dell’offerta, un prezzo pari a zero: chè anzi si trova condivisibilmente
affermato in giurisprudenza che è illegittima, in mancanza di espressa
previsione da parte della lex specialis, l' esclusione da una gara di appalto di
forniture di un 'impresa concorrente la cui offerta indicava, in relazione ad
alcune voci a base d'asta, un prezzo pari a zero, considerato che questo
costituisce valida espressione di una proposta economica, conveniente per la
stazione appaltante, cui resterà la possibilità di verificare la congruità
complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia" (T.A.R. Campania,
Salerno, Sez. I, 16 settembre 2008, n. 2269; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3
luglio 2008, n. 6820; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 3 dicembre 2007, n.
3645, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583; Consiglio di
Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651).
Dal prospetto di raffronto tra l'offerta economica di Bi-Medica e l'offerta
economica di Promos (doc.n.10 della controinteressata), risulta che, se
l'aggiudicataria ha presentato un'offerta economica con canone di manutenzione e
noleggio pari a zero, ciò ha trovato compensazione nel prezzo unitario dei
presidi monouso dalla stessa offerti, che è mediamente maggiore di quello
offerto da Promos S.r.l., talvolta addirittura doppio.
I prezzi praticati dalla controinteressata sui presidi monouso sono infatti
mediamente superiori di un volta e mezzo rispetto a quelli praticati da Promos
per gli stessi articoli.
La giurisprudenza maggioritaria ha costantemente affermato che "la congruità
dell'offerta deve essere valutata globalmente prendendo a tal fine in esame
tutti gli elementi che la costituiscono" (Cons. St. n.4949/06, Cons. St. Sez. V,
n.4323/03, Cons. St. n.1351/02; Con. St. Sez. IV n.1787/03; Cons. St. Sez. VI,
2908/00; Tar Trentino – Alto Adige, Trento Sez. I n.154/08; Tar Calabria,
Catanzaro, n.1054/07; Tar Lazio, Roma, Sez. III, n.2982/05; Tar Veneto, sez. I
n.1204/01)
II giudizio sull’anomalia deve cioè valutare l'offerta nel suo
complesso;l’offerta presenta le necessarie garanzie di serietà ove le voci
sottostimate siano compensate da altre sovrastimate, in modo da renderla nel
complesso congrua (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 4187/01).
Infatti "il giudizio di congruità delle offerte che appaiono prima face
anormalmente basse, non mira a ricercare specifiche inesattezze di ogni elemento
dell'offerta, bensì a valutare se, globalmente considerata, l'offerta stessa sia
seria ed attendibile, e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà,
sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione
alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell'azienda, alla
capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari
economie, anche di scala" (Tar Lazio, Roma, sez. III, n.5313/08).
Nelle sue giustificazioni (doc. 12 della stessa), Bi-Medica ha specificato che
la società produttrice dei dispositivi monouso e delle apparecchiature "Vortex",
in considerazione dell'entità dell'appalto e del relativo fatturato, dei
vantaggi indiretti che esso può procurare in termini di prestigio e di
prequalificazione per successivi appalti pubblici, potè praticarle sconti
particolarmente rilevanti.
Ciò corrisponde ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse di cui
all'art. 87 D.Lgs. 163/2006, laddove alla lett. c) si prevede che le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente rientrino fra le
giustificazioni ammissibili (c.f.r. Cons. St. sez. IV, n.882/02, T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. III, n. 6478/08)
E la controinteressata ha prodotto la dichiarazione del sig. James Hardie alla
sig.ra Maria Grazia Magnani, legale rappresentante di Bimedica, datata
30/03/2010, contenente l'offerta di rilevanti sconti sui prezzi dei monouso,
condizionata ad un ordinativo minimo annuale (c.f.r. doc.n.13).
Peraltro, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, la motivazione del
provvedimento che ritiene congrua l’offerta anomala può semplicemente essere
espressa per relationem, cioè facendo riferimento alle giustificazioni
presentate e ritenute persuasive dalla S.A. (Cons. St. , sez. IV n.1658/07;
Cons. St. , sez. V n.5314/05; Id., sez. IV, n.3554/04; Id., sez. VI, n.1080/04;
Tar Lazio, Roma, sez. III quarter n.2919/08; Tar Toscana, sez. IV n.233/08)
E "mentre il provvedimento amministrativo che ritiene l'offerta anomala deve
essere puntualmente motivato, quello che ritiene l'offerta non anomala non
abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle
argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l'offerta
sottoposta a verifica con esito positivo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20
aprile 2009, n. 2384; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 748;
T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 3967).
Va considerato anche che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta
anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo
insieme e costituisce esercizio di un potere tecnico - discrezionale
insindacabile in sede di legittimità, salvo che per illogicità, errore di fatto
o difetto di istruttoria e/o motivazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre
2009, n. 6987; Sez. IV, 20 maggio 2008, n. 2348; Sez. VI, 25 settembre 2007, n.
4933; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 11 settembre 2008, n. 3967).
La ricorrente sostiene altresì (secondo motivo) che l'Amministrazione appaltante
avrebbe dovuto escludere Bi-Medica dalla gara o dichiararla decaduta
dall'aggiudicazione a causa dei numerosi problemi tecnici verificatisi in sede
di installazione dei macchinari, ma tale pretesa non ha nulla a che vedere con
la natura esclusivamente impugnatoria dell’azione proposta avverso
l’aggiudicazione.
Quanto al terzo motivo, i documenti che devono essere inseriti a pena di
esclusione all'interno della busta "B" sono espressamente indicati nella lettera
di invito, e fra questi non rientra la dichiarazione prevista dall'art. 118 del
D. Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
Dunque, quand'anche nell'offerta tecnica l'odierna controinteressata avesse
previsto di subappaltare le prestazioni di manutenzione (il che è contestato tra
le parti) senza tuttavia inserire l'apposita dichiarazione tra la documentazione
amministrativa, ciò non comporterebbe affatto esclusione dell'offerta, mancando
nella lettera di invito un'espressa comminatoria in tal senso.
Mentre la questione della subappaltabilità o meno di alcune prestazioni non
concerne la procedura di gara, bensì la successiva esecuzione del contratto
d'appalto.
Vale a dire che l'assenza tra i documenti amministrativi della dichiarazione ex
art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici potrebbe al massimo comportare il
futuro rigetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto, giammai
l'esclusione dell'offerta.
Anche la clausola contenuta nell'art. 4 del Capitolato speciale, invocata con il
quarto motivo, riguarda esclusivamente la fase esecutiva del contratto.
La ricorrente non ha alcun interesse ad eccepire un eventuale inadempimento
contrattuale dell'appaltatore, posto che il Capitolato speciale disciplina i
rapporti tra le parti del contratto e non regolamenta invece la procedura di
gara.
Comunque, la USL ha esattamente rilevato che il termine di 45 giorni per la
consegna dei macchinari a noleggio non può che decorrere dal raggiungimento
dell'accordo con i referenti aziendali, accordo che nel caso di specie è
intervenuto il 16 settembre 2010 ed a cui è seguita la richiesta di
installazione solo in data 24.9.2010 (doc. 14 della controinteressata).
In ogni caso la decadenza dall'aggiudicazione è una sanzione facoltativa che può
essere adottata discrezionalmente dal committente in caso di grave
inadempimento.
Non sussiste, pertanto, alcun diritto della ricorrente ad ottenerla.
Da ultimo (quinto motivo), l’aggiudicataria Bi-Medica S.r.I. ha correttamente
inserito nella busta "C", contenente l'offerta tecnica, la "Copia del listino di
tali prodotti senza l’indicazione del prezzo", depositata in atti dalla USL con
il n.45.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna la ricorrente a rimborsare all’amministrazione e alla controinteressata
le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in euro 8.000 (ottomila) oltre
IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti resistenti, per complessivi euro
16.000 (sedicimila) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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