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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 24 maggio 2011, n. 480
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza urbanistica - Pertinenza civilistica
- Differenza. Il concetto di pertinenza urbanistica è diverso dal
concetto di pertinenza civilistica. Infatti, la pertinenza urbanistica,
assoggettata ad un regime edilizio particolarmente semplice e favorevole,
riguarda soltanto opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera
principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti
tecnologici, e non può riguardare opere che dal punto di vista delle dimensioni
e della funzione possono avere una propria autonomia rispetto all'opera
cosiddetta principale. (T.A.R. per l’Emilia - Romagna, sez. II, n 462 del
14/4/2006). Pres. Calvo, Est. Di Benedetto - G.I. s.n.c. (avv.ti Fanzini e
Foschi) c. Comune di Cervia (avv. Graziosi) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 24 maggio 2011, n. 480
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N. 00480/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00507/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 1999, proposto da:
Gastronomia Internazionale Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo
Fanzini, Arnaldo Foschi, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in
Bologna, via S. Stefano 43;
contro
Comune di Cervia, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Graziosi, con
domicilio eletto presso Benedetto Graziosi in Bologna, via dei Mille 7/2;
per l'annullamento
del provvedimento 31 Dicembre 1998 n.900/5366 del Dirigente Settore
Pianificazione del Comune di Cervia, notificato in data 4 Febbraio 1999,
portante diniego di autorizzazione edilizia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Ugo Di
Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di
diniego di rilascio di un’autorizzazione edilizia, deducendone l’illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha contro dedotto alle
avverse doglianze e concluso per io rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Il diniego riguarda una struttura costituita da profilati in alluminio e da
tamponamenti laterali di copertura con pannelli di vetro realizzata in tre parti
scorrevoli in modo “telescopico” utilizzando un sistema di binari sia per le
pareti verticali che per la copertura.
La struttura ha le dimensioni di mt. 40,15 X 5,80 X Hm 3,30 e posta a m. 1,40
dal confine di proprietà.
3. Ciò premesso il ricorso è infondato.
Va respinta l’unica censura dedotta con cui si sostiene la natura precaria e
pertinenziale della struttura.
Tale qualificazione delle opere realizzate non può essere condivisa.
Infatti, l’opera edilizia sopra descritta non ha natura di pertinenza
urbanistica né carattere precario, essendo suscettibile di un autonomo utilizzo,
ed ha un proprio impatto volumetrico. Quindi, incidendo in modo permanente e non
precario sull’assetto edilizio del territorio essendo destinata ad usi
permanenti e costituendo un vero e proprio ampliamento duraturo dell’area
destinata ad attività di ristorazione, (c.f.r. Cons. Stato, sez. V, sent.
15/6/2000, n. 3321 che richiede la concessione anche per un container non
infisso al suolo essendo destinato ad usi permanenti; T.A.R. per l’Emilia –
Romagna, sez. II, n. 463 del 14/4/2006; T.A.R. per l’Emilia – Romagna, sez. II,
n. 16 del 8/1/2004) è assoggettabile a permesso di costruzione esattamente come
una nuova costruzione a tutti gli effetti e non a semplice autorizzazione
edilizia.
In proposito, infatti, costituisce un orientamento consolidato di questa sezione
quello per cui il concetto di pertinenza urbanistica è diverso dal concetto di
pertinenza civilistica. Infatti, la pertinenza urbanistica, assoggettata ad un
regime edilizio particolarmente semplice e favorevole, riguarda soltanto opere
di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad
esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non
può riguardare opere che dal punto di vista delle dimensioni e della funzione
possono avere una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale.
Nel caso in esame, tali requisiti non ricorrono in quanto le dimensioni e la
destinazione dell’opera ne evidenziano l’autonoma rilevanza anche funzionale dal
punto di vista edilizio con conseguente assoggettamente al regime del permesso
di costruzione necessario per la sua realizzazione (T.A.R. per l’Emilia –
Romagna, sez. II, n 462 del 14/4/2006).
4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
5. Le spese seguono al soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune
intimato che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila), oltre C.P.A. ed
I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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